Art. 2 Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata 1. La trasmissione del certificato dovra' avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori e, pertanto, non e' piu' prevista alcuna trasmissione per via cartacea. 2. Ai fini della predisposizione del certificato non e' piu' richiesta l'omologazione ministeriale del software, fermo restando l'esigenza di attenersi accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni previste nel presente decreto.