Art. 2 
 
 
                Trasmissione dei certificati tramite 
                    posta elettronica certificata 
 
  1. La trasmissione del certificato dovra' avvenire, per  tutti  gli
enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica  certificata  e
firma digitale dei sottoscrittori e, pertanto, non e'  piu'  prevista
alcuna trasmissione per via cartacea. 
  2. Ai fini  della  predisposizione  del  certificato  non  e'  piu'
richiesta l'omologazione ministeriale del  software,  fermo  restando
l'esigenza di  attenersi  accuratamente  a  tutte  le  indicazioni  e
istruzioni previste nel presente decreto.