(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                         Commercializzazione 
 
    La commercializzazione  della  «Nocciola  di  Giffoni»,  ai  fini
dell'immissione al consumo, puo' essere realizzata solo  dopo  idoneo
confezionamento. 
    Solo nella fase di trasferimento diretto dal produttore  agricolo
o dal centro di  raccolta  di  organismi  cooperativi  di  produttori
agricoli al primo acquirente detentore del centro di lavorazione  e/o
confezionamento, le nocciole designabili con l'indicazione geografica
protetta «Nocciola di Giffoni» possono essere  commercializzate  allo
stato sfuso  in  idonei  contenitori  e  in  modo  da  consentire  la
tracciabilita' del prodotto. 
    In tutti gli altri casi, ai fini dell'immissione al consumo o per
la  sua  utilizzazione  per  la  produzione  di  prodotti   composti,
elaborati o trasformati, la commercializzazione  della  «Nocciola  di
Giffoni» deve essere effettuata, dopo  apposito  confezionamento,  in
contenitori opportunamente chiusi ed  etichettati  in  modo  tale  da
impedire che il contenuto  possa  essere  estratto  senza  l'apertura
della confezione.