Art. 7. Commercializzazione La commercializzazione della «Nocciola di Giffoni», ai fini dell'immissione al consumo, puo' essere realizzata solo dopo idoneo confezionamento. Solo nella fase di trasferimento diretto dal produttore agricolo o dal centro di raccolta di organismi cooperativi di produttori agricoli al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento, le nocciole designabili con l'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori e in modo da consentire la tracciabilita' del prodotto. In tutti gli altri casi, ai fini dell'immissione al consumo o per la sua utilizzazione per la produzione di prodotti composti, elaborati o trasformati, la commercializzazione della «Nocciola di Giffoni» deve essere effettuata, dopo apposito confezionamento, in contenitori opportunamente chiusi ed etichettati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'apertura della confezione.