(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    Il  confezionamento  deve  essere  fatto  secondo   le   seguenti
modalita': 
      a) per prodotto in guscio:  in  sacchi  di  tessuto  e/o  altro
materiale idoneo; 
      b) per prodotto solo sgusciato o sgusciato tostato e pelato: in
sacchi di carta o di tessuto,  in  scatole  di  cartone  o  in  altri
materiali idonei; 
    Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri  di  stampa
delle medesime dimensioni le diciture «Nocciola di Giffoni»,  seguita
immediatamente dalla dizione «Indicazione  Geografica  Protetta»  e/o
dal simbolo europeo. 
    Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed
indirizzo del confezionatore, annata di produzione  nonche'  il  peso
netto all'origine. 
    La dizione  «Indicazione  Geografica  Protetta»  e/o  il  simbolo
europeo possono essere riportati anche in altra parte del contenitore
o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.» 
    In  etichettatura  deve  essere  utilizzato  il  logo  distintivo
dell'Indicazione  geografica  protetta,  costituito   da   un   ovale
riportante la scritta «Nocciola di Giffoni». In basso a  destra  sono
rappresentate due nocciole sovrapposte, come di seguito illustrato. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico