Art. 8. Etichettatura Il confezionamento deve essere fatto secondo le seguenti modalita': a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo; b) per prodotto solo sgusciato o sgusciato tostato e pelato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei; Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Nocciola di Giffoni», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» e/o dal simbolo europeo. Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione nonche' il peso netto all'origine. La dizione «Indicazione Geografica Protetta» e/o il simbolo europeo possono essere riportati anche in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.» In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo dell'Indicazione geografica protetta, costituito da un ovale riportante la scritta «Nocciola di Giffoni». In basso a destra sono rappresentate due nocciole sovrapposte, come di seguito illustrato. Parte di provvedimento in formato grafico