(Allegato-art. 14)
                               Art. 14 
 
                    Regolamento generale d'Ateneo 
 
  1.  Il  Regolamento  generale  d'Ateneo  e'   adottato   ai   sensi
dell'articolo 6 della legge 9 maggio  1989  n.  168.  Esso  contiene,
salvo quanto specificamente riservato  al  Regolamento  d'Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo
articolo 15, le norme di attuazione di quanto stabilito nel  presente
Statuto e ogni altra disposizione necessaria  all'assetto  funzionale
dell'Ateneo. 
  2. Il Regolamento e' predisposto dal Senato accademico,  anche  con
l'ausilio di competenze interne all'Amministrazione universitaria, ed
e' approvato  dallo  stesso  Senato  accademico  con  la  maggioranza
assoluta  dei  suoi  componenti,  previo  parere  del  Consiglio   di
amministrazione  espresso  dalla  maggioranza   assoluta   dei   suoi
componenti. 
  Espletate le procedure di legge,  il  Regolamento  e'  emanato  con
decreto rettorale ed entra in vigore decorsi  quindici  giorni  dalla
sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 
  3. Le modifiche al Regolamento generale d'Ateneo sono deliberate  e
disposte con le modalita' stabilite al precedente comma 2 ed  entrano
in vigore nei termini temporali ivi indicati.