Art. 14 Regolamento generale d'Ateneo 1. Il Regolamento generale d'Ateneo e' adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Esso contiene, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo articolo 15, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Ateneo. 2. Il Regolamento e' predisposto dal Senato accademico, anche con l'ausilio di competenze interne all'Amministrazione universitaria, ed e' approvato dallo stesso Senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Espletate le procedure di legge, il Regolamento e' emanato con decreto rettorale ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 3. Le modifiche al Regolamento generale d'Ateneo sono deliberate e disposte con le modalita' stabilite al precedente comma 2 ed entrano in vigore nei termini temporali ivi indicati.