Art. 16 Regolamento didattico d'Ateneo 1. Il Regolamento didattico d'Ateneo, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina, in attuazione delle norme in vigore e delle disposizioni del presente Statuto, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento di tutte le tipologie di corsi di studio istituiti dall'Ateneo, unitamente alle attivita' e ai servizi di sostegno alla didattica, di tutorato e di orientamento, e alle attivita' e ai servizi di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente. E' allegato al Regolamento didattico l'elenco delle Facolta' e delle Scuole costituite presso l'Ateneo. 2. Il Regolamento didattico e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita la Conferenza degli studenti, su proposta dei Dipartimenti, sentiti i Comitati direttivi delle Facolta' o Scuole alle quali sono raccordati, per le parti concernenti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Espletate le procedure previste dall'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito. 3. Le modifiche al Regolamento didattico sono deliberate e disposte secondo le procedure di cui al comma 2.