(Allegato-art. 16)
                               Art. 16 
 
                   Regolamento didattico d'Ateneo 
 
  1.  Il  Regolamento   didattico   d'Ateneo,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 6 della legge 9 maggio  1989  n.  168,  disciplina,  in
attuazione delle norme in vigore e delle  disposizioni  del  presente
Statuto, gli ordinamenti didattici e i criteri  di  funzionamento  di
tutte  le  tipologie  di  corsi  di  studio  istituiti   dall'Ateneo,
unitamente alle attivita' e ai servizi di sostegno alla didattica, di
tutorato e  di  orientamento,  e  alle  attivita'  e  ai  servizi  di
aggiornamento,  di  perfezionamento  e  di  formazione  permanente  e
ricorrente. 
  E' allegato al Regolamento  didattico  l'elenco  delle  Facolta'  e
delle Scuole costituite presso l'Ateneo. 
  2. Il Regolamento didattico e' deliberato, a  maggioranza  assoluta
dei componenti, dal Senato accademico, previo parere  favorevole  del
Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza assoluta  dei
suoi componenti, sentita la Conferenza degli  studenti,  su  proposta
dei Dipartimenti, sentiti  i  Comitati  direttivi  delle  Facolta'  o
Scuole alle quali sono  raccordati,  per  le  parti  concernenti  gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio. 
  Espletate le procedure previste dall'art. 11, comma 1, della  legge
19 novembre 1990, n. 341, il Regolamento e' emanato con  decreto  del
Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra  in  vigore
decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo  che  non  sia
diversamente stabilito. 
  3. Le modifiche al Regolamento didattico sono deliberate e disposte
secondo le procedure di cui al comma 2.