(Allegato-art. 19)
                               Art. 19 
 
Regolamento per il conferimento di contratti di ricercatore  a  tempo
                             determinato 
 
  1. Il  Regolamento  di  cui  al  presente  articolo  disciplina  le
modalita' con le quali l'Universita' istituisce posti di  ricercatore
a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' di ricerca  e  di
didattica, di didattica integrativa e  servizio  agli  studenti,  nel
rispetto del Codice  etico  e  dei  principi  enunciati  dalla  Carta
europea  dei  ricercatori,  di   cui   alla   raccomandazione   della
Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005. 
  2. Il Regolamento per il conferimento di contratti di ricercatore a
tempo determinato e' adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989,  n.
168, nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  24  della
legge n. 240/2010 ed e' approvato  ed  eventualmente  modificato  dal
Senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione. 
  Il Regolamento e' emanato con  decreto  del  Rettore  ed  entra  in
vigore il giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  sito  web
dell'Ateneo.