Art. 19 Regolamento per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato 1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalita' con le quali l'Universita' istituisce posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005. 2. Il Regolamento per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato e' adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010 ed e' approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.