Art. 2 Liberta' e promozione della ricerca 1. L'Universita' afferma il ruolo essenziale della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. A questo fine essa promuove la ricerca sia sostenendo con i piu' opportuni strumenti quella autonomamente proposta dalle strutture dell'Ateneo, da gruppi e da singoli studiosi, favorendone il libero svolgimento in un quadro di razionale impiego delle risorse e delle competenze disponibili, sia sostenendo le azioni volte al reperimento di contributi e risorse esterne, salvaguardando le prerogative, il ruolo e la responsabilita' strategica dell'Ateneo. 2. L'Universita' assicura alle strutture scientifiche, ai gruppi di ricerca e ai singoli studiosi, in relazione alle esigenze e alle disponibilita', l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzo di spazi, di infrastrutture e di apparati tecnici nel rispetto delle prerogative e delle specificita' delle diverse aree culturali e scientifiche. L'Universita' promuove a questo fine al proprio interno e nei rapporti con soggetti esterni le opportune collaborazioni e integrazioni, assicurando coerenza negli usi e nelle destinazioni, in un quadro di programmazione degli interventi e di monitoraggio e valutazione dei risultati. L'Universita' verifica, con periodicita' di norma triennale, l'utilizzo efficiente e proporzionato alle esigenze e ai risultati di quanto messo a disposizione, eventualmente rivedendone la destinazione. 3. L'Universita' considera parte integrante e irrinunciabile della propria attivita' di ricerca promuovere, motivare, coinvolgere e valorizzare le capacita', il merito e l'impegno dei giovani studiosi, sostenendone le attivita' e l'indipendenza scientifica nell'ambito delle disposizioni di cui ai due commi precedenti. 4. L'Universita' considera centrale e insostituibile il proprio impegno per la ricerca fondamentale e di base. L'Universita' considera proprio compito sostenere le attivita' di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilita' connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettivita'. 5. Nell'esame di attivita' e progetti di ricerca proposti all'Ateneo dalle sue strutture o da gruppi o singoli che vi appartengono e in relazione alle eventuali attivazioni di posti o posizioni collegati a progetti di ricerca, l'Universita' assume come criterio di riferimento la valutazione indipendente sia dei progetti sia del merito e delle competenze dei proponenti, adottando gli strumenti piu' opportuni e trasparenti di giudizio nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza delle procedure e del miglior uso delle risorse impegnate. 6. L'Universita' fa proprio il principio della liberta' di accesso alla letteratura scientifica e promuove la circolazione dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprieta' intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati. Le norme e le procedure finalizzate a dare attuazione ai suddetti principi sono stabilite con apposito Regolamento d'Ateneo.