(Allegato-art. 2)
                               Art. 2 
 
                 Liberta' e promozione della ricerca 
 
  1.  L'Universita'  afferma  il  ruolo  essenziale   della   ricerca
scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il
conseguimento  di  obiettivi  di  rilevante  interesse   scientifico,
culturale, economico e  sociale.  A  questo  fine  essa  promuove  la
ricerca  sia  sostenendo  con  i  piu'  opportuni  strumenti   quella
autonomamente proposta dalle strutture dell'Ateneo, da  gruppi  e  da
singoli studiosi, favorendone il libero svolgimento in un  quadro  di
razionale impiego delle risorse e delle competenze  disponibili,  sia
sostenendo le azioni volte al reperimento  di  contributi  e  risorse
esterne, salvaguardando le prerogative, il ruolo e la responsabilita'
strategica dell'Ateneo. 
  2. L'Universita' assicura alle strutture scientifiche, ai gruppi di
ricerca e ai singoli studiosi, in  relazione  alle  esigenze  e  alle
disponibilita', l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzo di spazi,  di
infrastrutture e di apparati tecnici nel rispetto delle prerogative e
delle specificita'  delle  diverse  aree  culturali  e  scientifiche.
L'Universita' promuove  a  questo  fine  al  proprio  interno  e  nei
rapporti  con  soggetti  esterni  le   opportune   collaborazioni   e
integrazioni, assicurando coerenza negli usi e nelle destinazioni, in
un quadro di programmazione degli  interventi  e  di  monitoraggio  e
valutazione dei risultati. 
  L'Universita'  verifica,  con  periodicita'  di  norma   triennale,
l'utilizzo efficiente e proporzionato alle esigenze e ai risultati di
quanto   messo   a   disposizione,   eventualmente   rivedendone   la
destinazione. 
  3. L'Universita' considera parte integrante e irrinunciabile  della
propria attivita' di  ricerca  promuovere,  motivare,  coinvolgere  e
valorizzare le capacita', il merito e l'impegno dei giovani studiosi,
sostenendone le attivita' e  l'indipendenza  scientifica  nell'ambito
delle disposizioni di cui ai due commi precedenti. 
  4. L'Universita' considera centrale  e  insostituibile  il  proprio
impegno per la ricerca fondamentale e di base. 
  L'Universita' considera proprio compito sostenere le  attivita'  di
tipo applicativo e  funzionali  all'innovazione  e  al  trasferimento
tecnologico, nel rispetto della  normativa  di  riferimento  e  delle
responsabilita' connesse alla sua natura di istituzione  pubblica  al
servizio della collettivita'. 
  5.  Nell'esame  di  attivita'  e  progetti  di   ricerca   proposti
all'Ateneo  dalle  sue  strutture  o  da  gruppi  o  singoli  che  vi
appartengono e in relazione alle eventuali  attivazioni  di  posti  o
posizioni collegati a progetti di ricerca, l'Universita' assume  come
criterio di riferimento la valutazione indipendente sia dei  progetti
sia del merito e  delle  competenze  dei  proponenti,  adottando  gli
strumenti piu' opportuni e trasparenti di giudizio nel  rispetto  dei
criteri di efficacia ed efficienza delle procedure e del miglior  uso
delle risorse impegnate. 
  6. L'Universita' fa proprio il principio della liberta' di  accesso
alla letteratura scientifica e promuove la circolazione dei risultati
della  ricerca   nel   rispetto   della   tutela   della   proprieta'
intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici  e
privati. Le norme e le procedure finalizzate  a  dare  attuazione  ai
suddetti principi sono stabilite con apposito Regolamento d'Ateneo.