Art. 21 Regolamento per il conferimento di contratti per attivita' di insegnamento 1. Il Regolamento di cui al presente articolo disciplina le modalita' con le quali l'Universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca indicati all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, puo' stipulare contratti per attivita' di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. 2. Il Regolamento disciplina altresi' le modalita' con le quali l'Universita', fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento a professori e a ricercatori universitari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, puo' stipulare contratti a titolo oneroso per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il Regolamento disciplina inoltre le modalita' con le quali l'Universita', ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, puo' attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. 3. Il Regolamento per il conferimento di contratti per attivita' di insegnamento e' approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso e' emanato con decreto del Rettore, e' pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.