(Allegato-art. 21)
                               Art. 21 
 
Regolamento  per  il  conferimento  di  contratti  per  attivita'  di
                            insegnamento 
 
  1. Il  Regolamento  di  cui  al  presente  articolo  disciplina  le
modalita' con le quali l'Universita', anche sulla base di  specifiche
convenzioni con  gli  enti  pubblici  e  le  istituzioni  di  ricerca
indicati all'articolo  8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e  ai
sensi del comma 1 dell'articolo 23  della  legge  n.  240/2010,  puo'
stipulare  contratti  per  attivita'  di  insegnamento  al  fine   di
avvalersi della collaborazione di esperti di alta  qualificazione  in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. 
  2. Il Regolamento disciplina altresi' le  modalita'  con  le  quali
l'Universita',  fermo  restando  l'affidamento  a  titolo  oneroso  o
gratuito di incarichi di insegnamento a professori  e  a  ricercatori
universitari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23  della  legge  n.
240/2010, puo' stipulare contratti a titolo oneroso per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative,  con  soggetti  in
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 
  Il  Regolamento  disciplina  inoltre  le  modalita'  con  le  quali
l'Universita', ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della  legge  n.
240/2010,  puo'  attribuire  insegnamenti  a  contratto  a   docenti,
studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. 
  3. Il Regolamento per il conferimento di contratti per attivita' di
insegnamento e' approvato  ed  eventualmente  modificato  dal  Senato
accademico,   previo   parere    favorevole    del    Consiglio    di
amministrazione.  Esso  e'  emanato  con  decreto  del  Rettore,   e'
pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.