(Allegato-art. 22)
                               Art. 22 
 
                    Regolamenti dei Dipartimenti 
 
  1. I Regolamenti dei Dipartimenti determinano, in conformita'  alle
norme di legge e ai sensi  del  presente  Statuto  e  dei  pertinenti
Regolamenti d'Ateneo, le modalita' di funzionamento  e  di  esercizio
delle attivita' di competenza di ciascun Dipartimento. 
  2. I  Regolamenti  sono  deliberati,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  dai  rispettivi  Consigli  e  approvati,  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione, dal  Senato  accademico,
che puo' chiederne con atto motivato il riesame. 
  I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, pubblicati  sul
sito web dell'Ateneo, ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla
loro pubblicazione. 
  3. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime
procedure.