Art. 22 Regolamenti dei Dipartimenti 1. I Regolamenti dei Dipartimenti determinano, in conformita' alle norme di legge e ai sensi del presente Statuto e dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo, le modalita' di funzionamento e di esercizio delle attivita' di competenza di ciascun Dipartimento. 2. I Regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, che puo' chiederne con atto motivato il riesame. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, pubblicati sul sito web dell'Ateneo, ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione. 3. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.