(Allegato-art. 23)
                               Art. 23 
 
              Regolamenti delle Facolta' e delle Scuole 
 
  1. I Regolamenti delle Facolta' e delle Scuole, di cui all'articolo
40 del presente Statuto, determinano, in conformita'  al  Regolamento
didattico  d'Ateneo  e  ai  Regolamenti  dei  Dipartimenti  ad   esse
raccordati,  le  modalita'  di  funzionamento  della   struttura.   I
Regolamenti, predisposti dal Comitato direttivo di ciascuna  Facolta'
e di ciascuna Scuola, sono  approvati,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti
e   deliberati,   previo   parere   favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione, dal Senato accademico, che puo' chiederne  con  atto
motivato il riesame. 
  I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore  ed  entrano  in
vigore il giorno successivo alla  loro  pubblicazione  sul  sito  web
dell'Ateneo. 
  2. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime
procedure.