Art. 23 Regolamenti delle Facolta' e delle Scuole 1. I Regolamenti delle Facolta' e delle Scuole, di cui all'articolo 40 del presente Statuto, determinano, in conformita' al Regolamento didattico d'Ateneo e ai Regolamenti dei Dipartimenti ad esse raccordati, le modalita' di funzionamento della struttura. I Regolamenti, predisposti dal Comitato direttivo di ciascuna Facolta' e di ciascuna Scuola, sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti afferenti e deliberati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, che puo' chiederne con atto motivato il riesame. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 2. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.