Art. 24 Altri Regolamenti in materia di didattica, di ricerca e di servizi 1. Le ulteriori strutture e organismi operativi scientifici, didattici e di servizio costituiti dall'Ateneo, dotati di autonomia ai sensi del presente Statuto, determinano le modalita' di esercizio delle rispettive attivita' con appositi Regolamenti, predisposti in conformita' alle norme statutarie e ai Regolamenti generali di Ateneo e contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento. 2. I Regolamenti, su proposta assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi organi o degli organi delle strutture che ne promuovono la costituzione, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. 3. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con le medesime procedure.