(Allegato-art. 25)
                               Art. 25 
 
                               Rettore 
 
  1. Il  Rettore  ha  funzioni  di  indirizzo,  di  iniziativa  e  di
coordinamento  delle  attivita'  scientifiche  e  didattiche,  ed  e'
responsabile  del  perseguimento  delle  finalita'   dell'Universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
  Il Rettore e' il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo. 
  Rientrano in particolare tra le sue funzioni: 
  a) proporre, anche tenuto conto delle proposte  e  dei  pareri  del
Senato accademico, un documento  programmatorio  e  di  sviluppo  nel
quale sono indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali di medio e
lungo termine che orientano le scelte e le  priorita'  di  intervento
nei diversi settori di attivita'. Il documento  costituisce  elemento
di riferimento  per  le  attivita'  di  valutazione  e  di  controllo
dell'Ateneo e ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  sulla
programmazione triennale di Ateneo  di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  b) proporre il bilancio di previsione  annuale  e  triennale  e  il
conto consuntivo predisposti dal Direttore generale; 
  c) esercitare con proposte agli organi di  governo  dell'Ateneo  le
funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso: 
  d) convocare e presiedere il Senato accademico e sovrintendere alla
esecuzione delle relative deliberazioni; 
  e)  convocare  e  presiedere  il  Consiglio  di  amministrazione  e
sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni; 
  f) assicurare il  raccordo  tra  gli  organi  centrali  di  governo
dell'Ateneo e  vigilare  sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei
servizi  dell'Universita'  impartendo  direttive  -  nell'ambito  dei
poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto  -  per  la  corretta
applicazione delle norme di legge, dello Statuto e  dei  Regolamenti,
per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la
determinazione delle relative responsabilita'; 
  g) svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 27, comma  6,
ai  fini  della  designazione  dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione; 
  h) proporre il Direttore generale come previsto dalla normativa  in
vigore; 
  i) assicurare l'osservanza delle  norme  concernenti  l'ordinamento
universitario; 
  j) presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo; 
  k)avviare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 33 del
presente Statuto, dando esecuzione alle decisioni  del  Consiglio  di
amministrazione, e comminare  nei  confronti  del  personale  docente
provvedimenti disciplinari non piu' gravi della censura; 
  l) emanare i decreti e gli atti di sua competenza; 
  m) assumere, in caso di necessita' e di  indifferibile  urgenza,  i
necessari  provvedimenti,  i  quali,  se  di  competenza  del  Senato
accademico o del Consiglio di  amministrazione,  sono  da  sottoporre
alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile; 
  n) svolgere ogni altra funzione stabilita dalle norme in  vigore  e
dal  presente  Statuto  ovvero  non  espressamente  attribuita  dallo
Statuto ad altri organi. 
  2. Il  Rettore  e'  una  figura  di  alto  profilo  con  precedenti
significative esperienze gestionali  nel  settore  universitario  e/o
della ricerca, eletto tra i professori di ruolo di  prima  fascia  in
servizio presso universita' italiane che abbiano optato per il  tempo
pieno od optino in tal senso in caso di elezione. 
  La durata del mandato  del  Rettore  e'  di  sei  anni,  e  non  e'
rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore in servizio  presso
altra universita', l'elezione si  configura  anche  come  chiamata  e
conseguente trasferimento ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  della
legge n. 240/2010. 
  Il Rettore e' nominato con decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca. 
  3. L'elettorato passivo e' riservato  a  quanti,  trovandosi  nelle
condizioni  di  cui  al  comma  2,  abbiano  presentato  la   propria
candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima
votazione, corredata da un programma e dalle firme di  almeno  il  5%
dei professori e ricercatori in servizio presso  l'Ateneo,  afferenti
per quote non inferiori a un quarto  dei  proponenti  ad  almeno  tre
diversi Gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati  dal
comma 4 dell'articolo 26. 
  4. L'elettorato attivo e' costituito: 
  a)  dai  professori  di  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia,  dai
ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; 
  b)  dal  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio  a   tempo
indeterminato e dirigente con voto ponderato; 
  c) dai rappresentanti degli studenti e  dei  dottorandi  eletti  in
seno al Senato accademico e dai rappresentanti degli studenti  eletti
in seno al Consiglio di amministrazione; 
  d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno  ai  Consigli
di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facolta' e  Scuole,  di
cui ai successivi articoli 38 e 40, con voto ponderato; 
  e) dai rappresentanti degli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca eletti in seno ai Consigli di Dipartimento. 
  5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente,  la
ponderazione  dei  voti  viene  effettuata   moltiplicando   i   voti
individuali espressi per il coefficiente 0,15, equivalente al 15% del
totale degli aventi diritto al voto della categoria. 
  Per la componente  indicata  al  punto  d)  la  ponderazione  viene
effettuata  moltiplicando  i  voti  individuali   espressi   per   il
coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa. 
  6. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili
nella prima votazione. Per voti  esprimibili  si  intende  il  numero
complessivo, arrotondato per eccesso, di voti  interi  che  il  corpo
elettorale puo' esprimere,  compresi  i  voti  pesati  del  personale
tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti
nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle  Facolta'
e Scuole. 
  Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato  esito  positivo,
si procede ad una seconda votazione, per la  quale  e'  richiesta  la
maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale
tecnico-amministrativo e  dirigente  e  per  i  rappresentanti  degli
studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e  ai  Comitati
direttivi delle Facolta' e Scuole i voti pesati. Qualora nessuno  dei
candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza  e
ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due  candidati
che nella seconda votazione abbiano ottenuto  il  maggior  numero  di
voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza
assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del
comma 4. 
  Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un  intervallo  non
inferiore a sette giorni. 
  7. Il Rettore designa un Prorettore vicario scelto tra i professori
di  ruolo  di  prima  fascia,  che  lo   coadiuva   anche   assumendo
responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle
sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. 
  Negli organi accademici il Prorettore vicario  non  ha  diritto  di
voto se e' presente il Rettore. 
  8. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di
rilevante importanza e complessita' e  che  eventualmente  comportino
anche funzioni di rappresentanza istituzionale,  il  Rettore  designa
uno o piu' Prorettori  delegati,  individuati  tra  i  professori  di
ruolo,  incaricati  di  seguire  piu'  direttamente  i   settori   in
questione, ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa  e  di
coordinamento. I Prorettori delegati possono partecipare alle  sedute
del Senato accademico e del Consiglio di  amministrazione  su  invito
del Rettore in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 
  9. I Prorettori delegati, per  le  materie  loro  attribuite,  sono
autorizzati alla verifica e alla firma degli atti di  competenza  del
Rettore, il quale, ove necessario, puo' designare ulteriori  delegati
incaricati  dell'incombenza,  definendo  i  rispettivi   settori   di
competenza. 
  10. Il Rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri docenti
delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate,
finalizzate  alla  realizzazione  di  progetti   specifici   o   allo
svolgimento di attivita' definite, o quali delegati in  sua  vece  in
organi nei quali cio' sia consentito, dandone comunicazione al Senato
accademico e al Consiglio di amministrazione. 
  11. Il Rettore  puo'  avvalersi  della  limitazione  dell'attivita'
didattica, ai sensi della normativa vigente, per il periodo  del  suo
mandato. 
  12.  Il  Prorettore  vicario  puo'  avvalersi   della   limitazione
dell'attivita' didattica, ai sensi della normativa  vigente,  qualora
sia  giustificata  dall'entita'  degli  incarichi  attribuitigli.  La
limitazione e' autorizzata dal Rettore. 
  13. Nel caso in cui  il  Rettore  sia  sfiduciato  ai  sensi  della
lettera g)  del  comma  1  del  successivo  articolo  26,  il  Decano
dell'Ateneo  ne  comunica  la  decadenza  dalla  carica  al  Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  e  convoca  entro
dieci giorni le votazioni per  l'elezione  alla  carica  vacante  che
devono svolgersi entro i successivi novanta giorni.