Art. 25 Rettore 1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Il Rettore e' il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo. Rientrano in particolare tra le sue funzioni: a) proporre, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, un documento programmatorio e di sviluppo nel quale sono indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali di medio e lungo termine che orientano le scelte e le priorita' di intervento nei diversi settori di attivita'. Il documento costituisce elemento di riferimento per le attivita' di valutazione e di controllo dell'Ateneo e ai fini della applicazione delle disposizioni sulla programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43; b) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo predisposti dal Direttore generale; c) esercitare con proposte agli organi di governo dell'Ateneo le funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso: d) convocare e presiedere il Senato accademico e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni; e) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni; f) assicurare il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita' impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilita'; g) svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 27, comma 6, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione; h) proporre il Direttore generale come previsto dalla normativa in vigore; i) assicurare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; j) presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo; k)avviare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di amministrazione, e comminare nei confronti del personale docente provvedimenti disciplinari non piu' gravi della censura; l) emanare i decreti e gli atti di sua competenza; m) assumere, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile; n) svolgere ogni altra funzione stabilita dalle norme in vigore e dal presente Statuto ovvero non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi. 2. Il Rettore e' una figura di alto profilo con precedenti significative esperienze gestionali nel settore universitario e/o della ricerca, eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso universita' italiane che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione. La durata del mandato del Rettore e' di sei anni, e non e' rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore in servizio presso altra universita', l'elezione si configura anche come chiamata e conseguente trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 240/2010. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 3. L'elettorato passivo e' riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi Gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 4 dell'articolo 26. 4. L'elettorato attivo e' costituito: a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato; c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al Senato accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di amministrazione; d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facolta' e Scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40, con voto ponderato; e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai Consigli di Dipartimento. 5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente, la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,15, equivalente al 15% del totale degli aventi diritto al voto della categoria. Per la componente indicata al punto d) la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa. 6. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale puo' esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle Facolta' e Scuole. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facolta' e Scuole i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del comma 4. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni. 7. Il Rettore designa un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita' e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Negli organi accademici il Prorettore vicario non ha diritto di voto se e' presente il Rettore. 8. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore designa uno o piu' Prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo, incaricati di seguire piu' direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilita' di iniziativa e di coordinamento. I Prorettori delegati possono partecipare alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su invito del Rettore in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 9. I Prorettori delegati, per le materie loro attribuite, sono autorizzati alla verifica e alla firma degli atti di competenza del Rettore, il quale, ove necessario, puo' designare ulteriori delegati incaricati dell'incombenza, definendo i rispettivi settori di competenza. 10. Il Rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri docenti delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attivita' definite, o quali delegati in sua vece in organi nei quali cio' sia consentito, dandone comunicazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione. 11. Il Rettore puo' avvalersi della limitazione dell'attivita' didattica, ai sensi della normativa vigente, per il periodo del suo mandato. 12. Il Prorettore vicario puo' avvalersi della limitazione dell'attivita' didattica, ai sensi della normativa vigente, qualora sia giustificata dall'entita' degli incarichi attribuitigli. La limitazione e' autorizzata dal Rettore. 13. Nel caso in cui il Rettore sia sfiduciato ai sensi della lettera g) del comma 1 del successivo articolo 26, il Decano dell'Ateneo ne comunica la decadenza dalla carica al Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e convoca entro dieci giorni le votazioni per l'elezione alla carica vacante che devono svolgersi entro i successivi novanta giorni.