Art. 27 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'. Sono competenze specifiche del Consiglio di amministrazione: a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, trasmettendoli al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente a quanto previsto dalla normativa vigente; b) approvare il documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 25 e il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43; c) adottare, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano operativo di allocazione delle risorse garantendone la compatibilita' in funzione degli obiettivi didattici, scientifici e organizzativi dell'Ateneo come definiti nel documento programmatorio e di sviluppo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 25, anche con riferimento alle quote attribuibili ai sensi delle successive lettere e), f), h), i) e a ogni altra esigenza che richieda l'impegno di risorse; d) adottare, periodicamente aggiornare e verificare il Piano organizzativo pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 57, e il Modello di evoluzione funzionale dell'Organico, di cui al comma 1 dell'articolo 60; e) approvare le richieste di posti e le proposte di chiamata di professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 37, nel rispetto delle norme e delle responsabilita' scientifiche in materia di reclutamento e chiamate stabilite dalle pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari; f) deliberare in ordine al reclutamento e all'assegnazione di personale tecnico-amministrativo in conformita' con la programmazione pluriennale e con le esigenze di servizio; g) deliberare l'attivazione di posizioni dirigenziali mediante procedure concorsuali ovvero con contratto, su proposta del Direttore generale; h) deliberare, coerentemente con la programmazione d'Ateneo e tenuto conto delle esigenze espresse dalle strutture interessate, sulla programmazione edilizia triennale e sull'uso degli spazi; i) deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui o altre forme di indebitamento compatibili con le norme in vigore; j) deliberare la costituzione e la trasformazione dei Dipartimenti, previo parere obbligatorio del Senato accademico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 37; k) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; l) determinare la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentita la Conferenza degli studenti e previo parere del Senato accademico, e stabilirne l'eventuale quota parte da vincolare a destinazioni specifiche e al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici; m) adottare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico, e deliberare o esprimere il proprio parere sui regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dal presente Statuto; n) verificare l'efficienza e la compatibilita' economico-finanziaria delle attivita' istituzionali e di quelle tecnico-amministrative anche avvalendosi degli strumenti del controllo di gestione; o) esaminare e approvare i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale dell'Universita' verso l'esterno, ivi compresi quelli proposti da singole strutture, fatti salvi i poteri di approvazione eventualmente ed espressamente riservati ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; p) autorizzare, ai sensi della normativa in vigore, l'accettazione di lasciti e donazioni; q) autorizzare l'uso del logo dell'Universita' da parte di soggetti esterni, quando non sia collegato a funzioni istituzionali, definendone modalita' e condizioni; r) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. 2. Compete altresi' al Consiglio di amministrazione: a) conferire ed eventualmente revocare, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 58; b) assumere le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'articolo 33; c) designare e revocare i rappresentanti dell'Universita' presso enti pubblici e privati; d) designare su proposta del Rettore i componenti del Nucleo di valutazione interna e del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli 28 e 29; e) esercitare ogni altra funzione deliberativa e di vigilanza derivante dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di mancato accoglimento di pareri del Senato accademico di cui il presente Statuto abbia prescritto, a norma di legge, l'obbligatorieta', il Consiglio di amministrazione e' tenuto a darne motivazione circostanziata e a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. Il Consiglio di amministrazione e' costituito da undici componenti, inclusi il Rettore, che ne e' componente di diritto, e due rappresentanti eletti degli studenti. Gli altri otto componenti sono designati tra personalita' italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale. Quattro degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. Nella loro individuazione si terra' prioritariamente conto di competenze e esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali. I quattro componenti interni, se appartenenti al personale docente, devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di designazione. 4. I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati, per ciascuna componente, interna e esterna all'Ateneo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. La presenza di ciascun genere nell'ambito degli otto componenti di cui al secondo capoverso del comma 3 non puo' essere inferiore a tre unita'. Ai componenti interni, se appartenenti al personale docente, si applica la disposizione stabilita dall'articolo 63, comma 3. 5. Il mandato dei due rappresentanti degli studenti e' di durata biennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. 6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo capoverso, sono designati secondo la seguente procedura: a) emanazione da parte del Rettore di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Universita' contenente l'invito a presentare entro i successivi sessanta giorni dichiarazioni di disponibilita' ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato curriculum vitae e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti; i candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilita' con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati; b) nomina da parte del Senato accademico, su proposta del Rettore, di una Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai sensi del precedente comma 3, nonche' alla selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo se in numero superiore a otto. Tale selezione, da effettuarsi in relazione al grado di rilevanza dei curricula dei candidati e della documentazione da loro presentata in merito alle competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico. La suddetta Commissione e' composta da cinque personalita' di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse; la Commissione designa nel suo ambito il Presidente e provvede entro trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili; c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili, esterni e interni, corredati dei relativi curricula e degli eventuali titoli e documenti, al Senato accademico il quale provvede in seduta apposita alla loro audizione; la partecipazione all'audizione e' condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto disposto dalla lettera d); d) successiva convocazione di apposita seduta del Senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, degli otto componenti, individuati tra i designabili ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al comma 4; tre dei quattro componenti esterni sono designati su proposta del Rettore. 7. In prima applicazione, nel caso in cui la Commissione di cui al comma 6, lettera b), al termine della procedura di pertinenza. non arrivi a individuare almeno quattro candidati esterni designabili, il numero dei componenti interni che il Senato accademico deve designare e' incrementato a cinque, quello dei componenti esterni e' ridotto a tre. In tal caso i componenti del Consiglio il cui mandato, in prima applicazione, scade dopo due anni, ai sensi del secondo capoverso del successivo comma 8, sono tre interni e uno esterno. 8. Il mandato dei componenti di cui ai precedenti commi - la cui nomina, cosi' come quella dei rappresentanti degli studenti, e' disposta con decreto rettorale - e' di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale e non contestuale dei diversi membri del Consiglio di amministrazione, in prima applicazione delle presenti norme, il mandato di quattro degli otto componenti, due esterni e due interni all'Ateneo, individuati mediante sorteggio all'inizio del mandato, e' di durata biennale. 9. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione di cui al secondo capoverso del comma 3, concluso il mandato, si ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure di cui al comma 6, lettera d). Nel caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato ai Consiglieri uscenti e comunque in relazione alla vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione, il Rettore attiva le procedure di cui al comma 6, fermo restando che l'eventuale selezione delle candidature esterne da parte della Commissione di cui alla lettera b) del suddetto comma si esercita solo se le candidature giudicate congruenti siano superiori al doppio dei posti da ricoprire, nel rispetto degli equilibri tra esterni e interni e di genere richiesti. 10. Nel caso in cui risultino vacanti uno o piu' posti in Consiglio di amministrazione, per carenza di candidature o in seguito a designazioni effettuate in numero inferiore a quello richiesto, anche in relazione agli equilibri tra esterni e interni e di genere da rispettare, il Rettore emana un nuovo avviso pubblico ai sensi della lettera a) del comma 6, con riferimento alla o alle designazioni mancanti. Lo stesso accade qualora, nel corso del mandato, uno dei posti si renda vacante, per qualsiasi motivo. Nel caso in cui i componenti da designare siano meno di tre, la Commissione incaricata di valutare la congruenza delle candidature, ai sensi della lettera b) del comma 6, puo' essere costituita da tre componenti. 11. Le procedure di cui ai commi precedenti sono calendarizzate in modo da garantire la funzionalita' del Consiglio di amministrazione, nella composizione determinata dal loro espletamento, a partire dall'inizio del nuovo anno accademico. 12. I consiglieri, all'atto dell'assunzione della carica, assicurano la loro disponibilita' a partecipare con continuita' alle riunioni dell'organo, di norma mensili, a partecipare con regolarita' ai lavori delle commissioni e a svolgere le attivita' loro delegate, eventualmente anche di rappresentanza esterna. Si impegnano altresi' a rinunziare alla carica ove sopravvengano cause di anche potenziale conflitto di interesse con l'Ateneo ovvero tali da determinare comunque incompatibilita'. 13. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute del Consiglio con le modalita' previste al comma 7 dell'articolo 25. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. Dirigenti e funzionari dell'Ateneo possono assistere alle sedute del Consiglio, su invito del Rettore e/o del Direttore generale, in relazione allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno. 14. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione nel suo ambito, anche con l'apporto di elevate competenze interne all'Ateneo, di Commissioni permanenti o temporanee con funzioni anche delegate e comunque istruttorie e di approfondimento e valutazione delle questioni e delle aree di intervento che lo richiedano.