(Allegato-art. 27)
                               Art. 27 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  funzioni  di  indirizzo
strategico, di approvazione della programmazione finanziaria  annuale
e  triennale  e   del   personale,   nonche'   di   vigilanza   sulla
sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'. 
  Sono competenze specifiche del Consiglio di amministrazione: 
  a) approvare, su proposta del Rettore e previo  parere  del  Senato
accademico  per  gli  aspetti  di  sua  competenza,  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale e il conto consuntivo,  trasmettendoli
al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca  e  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente a quanto  previsto
dalla normativa vigente; 
  b) approvare il documento programmatorio e di sviluppo  di  cui  al
comma  1,  lettera  a),  dell'articolo   25   e   il   documento   di
programmazione triennale di Ateneo  di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  c) adottare, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano
operativo di allocazione delle risorse garantendone la compatibilita'
in funzione degli obiettivi didattici,  scientifici  e  organizzativi
dell'Ateneo come definiti nel documento programmatorio e di  sviluppo
di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  dell'articolo  25,  anche   con
riferimento alle quote attribuibili ai sensi delle successive lettere
e), f), h), i) e a ogni altra  esigenza  che  richieda  l'impegno  di
risorse; 
  d)  adottare,  periodicamente  aggiornare  e  verificare  il  Piano
organizzativo pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo  57,  e  il
Modello di evoluzione funzionale dell'Organico, di  cui  al  comma  1
dell'articolo 60; 
  e) approvare le richieste di posti e le  proposte  di  chiamata  di
professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti ai sensi del comma
4 dell'articolo 37, nel rispetto delle norme e delle  responsabilita'
scientifiche in materia di reclutamento e  chiamate  stabilite  dalle
pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari; 
  f) deliberare in  ordine  al  reclutamento  e  all'assegnazione  di
personale tecnico-amministrativo in conformita' con la programmazione
pluriennale e con le esigenze di servizio; 
  g) deliberare  l'attivazione  di  posizioni  dirigenziali  mediante
procedure concorsuali ovvero con contratto, su proposta del Direttore
generale; 
  h) deliberare,  coerentemente  con  la  programmazione  d'Ateneo  e
tenuto conto delle esigenze  espresse  dalle  strutture  interessate,
sulla programmazione edilizia triennale e sull'uso degli spazi; 
  i) deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio  mobiliare
e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui o  altre  forme  di
indebitamento compatibili con le norme in vigore; 
  j) deliberare la costituzione e la trasformazione dei Dipartimenti,
previo parere obbligatorio del Senato accademico, ai sensi del  comma
1 dell'articolo 37; 
  k) deliberare, previo parere obbligatorio  del  Senato  accademico,
l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; 
  l) determinare la misura delle tasse  e  dei  contributi  a  carico
degli studenti, sentita la Conferenza degli studenti e previo  parere
del Senato  accademico,  e  stabilirne  l'eventuale  quota  parte  da
vincolare  a  destinazioni  specifiche  e  al   potenziamento   delle
strutture e dei servizi didattici; 
  m) adottare il Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico, e deliberare
o esprimere il proprio parere sui regolamenti di competenza,  secondo
le norme stabilite dal presente Statuto; 
  n)     verificare     l'efficienza     e     la      compatibilita'
economico-finanziaria  delle  attivita'  istituzionali  e  di  quelle
tecnico-amministrative  anche   avvalendosi   degli   strumenti   del
controllo di gestione; 
  o) esaminare e approvare i contratti, le convenzioni e  ogni  altro
atto negoziale dell'Universita' verso l'esterno, ivi compresi  quelli
proposti da singole strutture, fatti salvi i poteri  di  approvazione
eventualmente ed espressamente riservati ai sensi del Regolamento  di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
  p) autorizzare, ai sensi della normativa in vigore,  l'accettazione
di lasciti e donazioni; 
  q) autorizzare l'uso del logo dell'Universita' da parte di soggetti
esterni,  quando  non  sia  collegato   a   funzioni   istituzionali,
definendone modalita' e condizioni; 
  r) deliberare in materia di liti attive e  passive,  di  rinunce  e
transazioni. 
  2. Compete altresi' al Consiglio di amministrazione: 
  a) conferire ed eventualmente revocare, su  proposta  del  Rettore,
l'incarico di Direttore generale di cui all'articolo 58; 
  b) assumere le competenze disciplinari relativamente ai  professori
e ricercatori, ai sensi dell'articolo 33; 
  c) designare e revocare i  rappresentanti  dell'Universita'  presso
enti pubblici e privati; 
  d) designare su proposta del Rettore i  componenti  del  Nucleo  di
valutazione interna e del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di
quanto stabilito dai successivi articoli 28 e 29; 
  e) esercitare ogni  altra  funzione  deliberativa  e  di  vigilanza
derivante dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti. 
  In caso di mancato accoglimento di pareri del Senato accademico  di
cui  il  presente  Statuto  abbia  prescritto,  a  norma  di   legge,
l'obbligatorieta', il Consiglio di amministrazione e' tenuto a  darne
motivazione circostanziata e a deliberare con la maggioranza dei  due
terzi dei componenti. 
  3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  costituito  da   undici
componenti, inclusi il Rettore, che ne e' componente  di  diritto,  e
due rappresentanti eletti degli studenti. 
  Gli altri otto componenti sono designati tra personalita'  italiane
e straniere in possesso di comprovata competenza in campo  gestionale
ovvero  di  un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una
significativa qualificazione scientifica e culturale. 
  Quattro degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta,
rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto  d'interesse.
Nella  loro  individuazione  si  terra'  prioritariamente  conto   di
competenze  e  esperienze  elaborate   nell'ambito   di   istituzioni
scientifiche,  culturali,  di  alta  formazione,   finalizzate   allo
sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti  affini  a
quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali. 
  I quattro componenti interni, se appartenenti al personale docente,
devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in
caso di designazione. 
  4. I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati,  per
ciascuna componente, interna e esterna all'Ateneo, nel  rispetto  del
principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini  e  donne
nell'accesso agli uffici pubblici.  La  presenza  di  ciascun  genere
nell'ambito degli otto componenti di cui  al  secondo  capoverso  del
comma 3 non puo' essere inferiore a tre unita'. 
  Ai componenti interni, se appartenenti  al  personale  docente,  si
applica la disposizione stabilita dall'articolo 63, comma 3. 
  5. Il mandato dei due rappresentanti degli studenti  e'  di  durata
biennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i  requisiti  per
l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. 
  6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo  capoverso,  sono
designati secondo la seguente procedura: 
  a) emanazione da parte del Rettore di un  avviso  pubblico  rivolto
sia all'esterno sia all'interno dell'Universita' contenente  l'invito
a presentare entro i  successivi  sessanta  giorni  dichiarazioni  di
disponibilita' ad assumere la carica. Ogni  candidatura  deve  essere
accompagnata da un dettagliato  curriculum  vitae  e  da  ogni  altro
documento o  titolo  atto  a  comprovare  i  requisiti  richiesti;  i
candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilita' con
dichiarazioni scritte circa i criteri e gli  obiettivi  di  interesse
dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati; 
  b) nomina da parte del Senato accademico, su proposta del  Rettore,
di una Commissione  incaricata  di  provvedere  alla  valutazione  di
congruenza delle candidature presentate ai sensi del precedente comma
3, nonche'  alla  selezione  delle  candidature  di  persone  esterne
all'Ateneo  se  in  numero  superiore  a  otto.  Tale  selezione,  da
effettuarsi in relazione al grado  di  rilevanza  dei  curricula  dei
candidati e della documentazione da loro presentata  in  merito  alle
competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico.
La suddetta Commissione e' composta da cinque  personalita'  di  alto
profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere,  con
una specifica e qualificata esperienza nel  campo  della  valutazione
e/o  della  gestione  di  strutture   organizzative   complesse;   la
Commissione designa nel suo ambito il  Presidente  e  provvede  entro
trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili; 
  c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili, esterni  e
interni, corredati dei relativi curricula e degli eventuali titoli  e
documenti, al Senato accademico il quale provvede in seduta  apposita
alla loro audizione; la partecipazione  all'audizione  e'  condizione
per la presa in considerazione  ai  fini  di  quanto  disposto  dalla
lettera d); 
  d) successiva convocazione di apposita seduta del Senato accademico
ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli  aventi
diritto, degli otto componenti,  individuati  tra  i  designabili  ai
sensi delle  lettere  precedenti,  nel  rispetto  del  vincolo  sulla
equilibrata composizione di genere di cui al comma 4; tre dei quattro
componenti esterni sono designati su proposta del Rettore. 
  7. In prima applicazione, nel caso in cui la Commissione di cui  al
comma 6, lettera b), al termine della procedura  di  pertinenza.  non
arrivi a individuare almeno quattro candidati esterni designabili, il
numero dei componenti interni che il Senato accademico deve designare
e' incrementato a cinque, quello dei componenti esterni e' ridotto  a
tre. In tal caso i componenti del Consiglio il cui mandato, in  prima
applicazione, scade dopo due anni, ai sensi del secondo capoverso del
successivo comma 8, sono tre interni e uno esterno. 
  8. Il mandato dei componenti di cui ai precedenti commi  -  la  cui
nomina, cosi' come  quella  dei  rappresentanti  degli  studenti,  e'
disposta  con  decreto  rettorale  -  e'  di   durata   quadriennale,
rinnovabile una sola volta. 
  Al fine di garantire un rinnovo  graduale  e  non  contestuale  dei
diversi  membri  del   Consiglio   di   amministrazione,   in   prima
applicazione delle presenti norme, il mandato di quattro  degli  otto
componenti,  due  esterni  e  due  interni  all'Ateneo,   individuati
mediante sorteggio all'inizio del mandato, e' di durata biennale. 
  9. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione di
cui al secondo  capoverso  del  comma  3,  concluso  il  mandato,  si
ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato
accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure di cui
al comma 6, lettera d). 
  Nel caso  di  mancata  approvazione  del  rinnovo  del  mandato  ai
Consiglieri uscenti e comunque in relazione alla vacanza di posti nel
Consiglio di amministrazione, il Rettore attiva le procedure  di  cui
al  comma  6,  fermo  restando  che   l'eventuale   selezione   delle
candidature esterne da parte della Commissione di cui alla lettera b)
del suddetto comma si  esercita  solo  se  le  candidature  giudicate
congruenti siano superiori al doppio  dei  posti  da  ricoprire,  nel
rispetto degli equilibri tra esterni e interni e di genere richiesti. 
  10. Nel caso in cui risultino vacanti uno o piu' posti in Consiglio
di amministrazione,  per  carenza  di  candidature  o  in  seguito  a
designazioni effettuate in numero inferiore a quello richiesto, anche
in relazione agli equilibri tra esterni e  interni  e  di  genere  da
rispettare, il Rettore emana un nuovo avviso pubblico ai sensi  della
lettera a) del comma 6, con  riferimento  alla  o  alle  designazioni
mancanti. Lo stesso accade qualora, nel corso del  mandato,  uno  dei
posti si renda vacante, per qualsiasi  motivo.  Nel  caso  in  cui  i
componenti da designare siano meno di tre, la Commissione  incaricata
di valutare la congruenza delle candidature, ai sensi  della  lettera
b) del comma 6, puo' essere costituita da tre componenti. 
  11. Le procedure di cui ai commi precedenti sono calendarizzate  in
modo da garantire la funzionalita' del Consiglio di  amministrazione,
nella composizione  determinata  dal  loro  espletamento,  a  partire
dall'inizio del nuovo anno accademico. 
  12.  I  consiglieri,   all'atto   dell'assunzione   della   carica,
assicurano la loro disponibilita' a partecipare con continuita'  alle
riunioni dell'organo, di norma mensili, a partecipare con regolarita'
ai lavori delle commissioni e a svolgere le attivita' loro  delegate,
eventualmente anche di rappresentanza esterna. Si impegnano  altresi'
a rinunziare alla carica ove sopravvengano cause di anche  potenziale
conflitto di  interesse  con  l'Ateneo  ovvero  tali  da  determinare
comunque incompatibilita'. 
  13. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute del  Consiglio  con
le modalita' previste al comma 7 dell'articolo 25. 
  Il Direttore generale partecipa alle sedute  del  Consiglio,  senza
diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario, assistito per
la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. 
  Dirigenti e funzionari dell'Ateneo possono  assistere  alle  sedute
del Consiglio, su invito del Rettore e/o del Direttore  generale,  in
relazione allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno. 
  14. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione
nel suo ambito, anche con l'apporto  di  elevate  competenze  interne
all'Ateneo, di Commissioni permanenti o temporanee con funzioni anche
delegate e comunque istruttorie e di  approfondimento  e  valutazione
delle questioni e delle aree di intervento che lo richiedano.