Art. 29 Collegio dei Revisori dei conti 1. Sentito il Consiglio di amministrazione, il Rettore con proprio decreto costituisce il Collegio dei Revisori dei conti. Composto da esperti in materia giuscontabile, il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo e ne accerta il regolare andamento. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti e' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. Nessun dipendente dell'Ateneo puo' far parte del Collegio. Il Presidente e' designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. 3. Il Collegio esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo e attesta la rispondenza del conto consuntivo alle risultanze contabili, redigendo apposita relazione contenente anche giudizi e valutazioni in merito alla regolarita' amministrativo-contabile della gestione. Il Presidente del Collegio o un suo delegato assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.