(Allegato-art. 29)
                               Art. 29 
 
                   Collegio dei Revisori dei conti 
 
  1. Sentito il Consiglio di amministrazione, il Rettore con  proprio
decreto costituisce il Collegio dei Revisori dei conti. 
  Composto da esperti  in  materia  giuscontabile,  il  Collegio  dei
Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione  finanziaria,
contabile  e  patrimoniale  dell'Ateneo  e  ne  accerta  il  regolare
andamento. 
  2. Il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  e'  costituito  da  tre
componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con
funzione di Presidente, scelto  tra  i  magistrati  amministrativi  e
contabili e gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno  supplente,
designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno  effettivo
e   uno   supplente,   designati   dal   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca. Almeno due dei componenti effettivi
devono essere iscritti al Registro  dei  revisori  contabili.  Nessun
dipendente dell'Ateneo puo' far parte del Collegio. 
  Il Presidente e' designato dal  Consiglio  di  amministrazione,  su
proposta del Rettore. 
  Il mandato dei componenti il Collegio dei  Revisori  dei  conti  ha
durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. 
  3. Il Collegio esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo
e  attesta  la  rispondenza  del  conto  consuntivo  alle  risultanze
contabili, redigendo apposita relazione contenente  anche  giudizi  e
valutazioni in merito alla regolarita' amministrativo-contabile della
gestione. 
  Il Presidente del Collegio o un suo delegato assiste senza  diritto
di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.