Art. 3 Liberta' e finalita' dell'insegnamento 1. L'Universita' promuove, organizza e coordina le attivita' formative necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti Regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Universita' conferisce i relativi titoli di studio. 2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualita' dei corsi di studio di riferimento e secondo le disposizioni del Regolamento didattico dell'Ateneo. 3. L'Universita' assolve ai compiti di insegnamento e formazione che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attivita' di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilita' internazionale, l'insegnamento a distanza. L'Universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi di studio seguiti. 4. L'Universita' promuove e svolge attivita' culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le sue finalita' e di conseguente livello. 5. L'Universita' promuove e svolge, anche mediante apposite forme organizzative, attivita' funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua.