(Allegato-art. 3)
                               Art. 3 
 
               Liberta' e finalita' dell'insegnamento 
 
  1.  L'Universita'  promuove,  organizza  e  coordina  le  attivita'
formative necessarie  per  il  conseguimento  dei  titoli  di  studio
riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria  previsti  dal
vigente  ordinamento  nazionale,  come  specificati  nei   pertinenti
Regolamenti  di  Ateneo.  Al  completamento  dei  percorsi   seguiti,
l'Universita' conferisce i relativi titoli di studio. 
  2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli
docenti, da esercitarsi nel  rispetto  degli  obiettivi  formativi  e
delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualita' dei  corsi  di
studio di riferimento  e  secondo  le  disposizioni  del  Regolamento
didattico dell'Ateneo. 
  3. L'Universita' assolve ai compiti di  insegnamento  e  formazione
che le sono propri anche con lo sviluppo  di  apposite  attivita'  di
servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il  tutorato,
la mobilita' internazionale, l'insegnamento a distanza. L'Universita'
assume le opportune iniziative, anche  in  collaborazione  con  altri
enti, al fine di orientare e favorire  l'inserimento  nel  mondo  del
lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi di studio seguiti. 
  4. L'Universita' promuove e svolge attivita' culturali e  formative
destinate a soggetti esterni, coerenti con  le  sue  finalita'  e  di
conseguente livello. 
  5. L'Universita' promuove e svolge, anche mediante  apposite  forme
organizzative,   attivita'   funzionali    all'aggiornamento,    alla
riqualificazione e al perfezionamento  professionale  nel  quadro  di
programmi dedicati all'educazione permanente e continua.