(Allegato-art. 30)
                               Art. 30 
 
                      Conferenza degli studenti 
 
  1. La Conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo
studentesco  a  livello   di   Ateneo,   promuove   e   coordina   la
partecipazione  degli  studenti  all'organizzazione   e   alla   vita
universitaria e svolge funzioni consultive nei confronti degli organi
di governo dell'Universita' ai sensi di quanto previsto dal  presente
Statuto e dai Regolamenti, nonche' funzioni  propositive  su  materie
riguardanti  in  modo  esclusivo  o  prevalente   l'interesse   degli
studenti. 
  Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli  organi
di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate. 
  2. Fanno parte della Conferenza  gli  studenti  eletti  nel  Senato
accademico, nel Consiglio di  amministrazione  e,  in  rappresentanza
degli  studenti  dell'Ateneo,  negli  organi  di  governo  del  CIDiS
(Consorzio  pubblico  interuniversitario  per   la   gestione   degli
interventi  per  il  diritto  allo  studio),  unitamente   ad   altri
venticinque studenti che siano gia'  eletti  nei  Comitati  direttivi
delle Facolta' e Scuole, di cui due per ciascun Comitato direttivo di
Facolta' e uno per ciascun Comitato  direttivo  di  Scuola.  I  posti
residui sono assegnati in proporzione alla numerosita' degli iscritti
ai corsi di studio che fanno riferimento alle Facolta'  e  Scuole.  I
seggi sono attribuiti con sistema  analogo  a  quello  applicato  per
l'attribuzione dei seggi nei Comitati direttivi. 
  Alla costituzione della Conferenza degli studenti si provvede  ogni
biennio a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo
delle rappresentanze studentesche negli  organi  accademici,  tenendo
conto dei risultati riportati dalle liste che  hanno  ottenuto  seggi
nei Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole, compresi i voti di
preferenza. 
  La costituzione  della  Conferenza  e'  disposta  con  decreto  del
Rettore. 
  La perdita dei requisiti soggettivi per l'elezione nei Comitati  di
direzione  delle  Facolta'  e  Scuole  o  la   decadenza   anticipata
dall'ufficio di rappresentante degli studenti  in  uno  degli  organi
indicati al capoverso precedente, per dimissioni, conseguimento della
laurea  o  della  laurea  magistrale  o  per  altra  causa,  comporta
l'automatica decadenza da membro della Conferenza degli studenti.  Il
posto vacante e' coperto dallo studente della  medesima  lista  dello
studente decaduto che segue nella  lista  degli  eletti  in  seno  al
rispettivo Comitato di direzione, o in mancanza  dal  primo  dei  non
eletti della stessa lista. 
  Le norme per il suo funzionamento  sono  definite  da  un  apposito
Regolamento  predisposto  dalla  Conferenza  medesima  con  il   voto
favorevole della maggioranza dei  suoi  componenti  e  approvato  dal
Senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione. 
  3. La Conferenza  degli  studenti  elegge  nel  proprio  ambito  il
Presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca  e  ne
esegue le deliberazioni. 
  L'elezione del Presidente  avviene  a  maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto al voto nella prima votazione,  previo  raggiungimento
della maggioranza  assoluta  dei  votanti  nella  seconda  votazione,
mediante ballottaggio tra i due membri che  nella  seconda  votazione
abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza. 
  Il Presidente e' affiancato da un Vice Presidente e da  un  Ufficio
di  Presidenza  con  funzioni  istruttorie.  Il   Regolamento   della
Conferenza determina le funzioni e le modalita' di  designazione  del
Vice Presidente e le funzioni,  la  numerosita'  e  le  modalita'  di
designazione dei componenti l'Ufficio di  Presidenza,  costituito  in
modo  da  rispecchiare  la  composizione  della   Conferenza   e   le
proporzioni tra le liste rappresentate. 
  4. La Conferenza degli studenti e'  convocata  con  regolarita',  e
comunque ogni tre mesi.  L'Ufficio  di  Presidenza  si  riunisce,  di
norma, ogni mese. 
  La Conferenza degli studenti e' in ogni caso  tenuta  a  provvedere
alla formulazione dei pareri di competenza e agli  altri  adempimenti
che le vengano richiesti entro  il  termine  di  venti  giorni  dalla
richiesta. 
  5. L'Universita' assicura alla Conferenza degli studenti  l'accesso
alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti  ad  essa
attribuiti,  nonche'  le  risorse,  anche  logistiche,  per  il   suo
funzionamento.