(Allegato-art. 31)
                               Art. 31 
 
                          Consulta d'Ateneo 
 
  1. E' costituita la Consulta d'Ateneo, composta da una  delegazione
dell'Universita', da delegati delle istituzioni  rappresentative  del
sistema territoriale e socio-produttivo con  le  quali  l'Universita'
intrattiene rapporti  e  da  rappresentanti  degli  enti  pubblici  e
privati che nel precedente triennio, in maniera non occasionale e  al
di fuori di finalita' dirette, abbiano conferito  all'Ateneo  risorse
per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di formazione.  L'elenco
relativo e' definito e periodicamente  aggiornato  dal  Consiglio  di
amministrazione, sentito il Senato accademico. 
  La Consulta opera quale organo di approfondimento e di confronto in
relazione  alle  attivita'  scientifiche,  didattiche   e   culturali
dell'Universita' e al loro raccordo con le esigenze e le  prospettive
di  sviluppo  del  sistema   territoriale   e   socio-produttivo   di
riferimento per l'Ateneo, affrontando ogni altro problema  di  comune
interesse. 
  2. La Consulta e' presieduta dal Rettore o da un suo delegato e  si
riunisce di norma almeno due volte all'anno. 
  La composizione della delegazione universitaria  che  partecipa  ai
lavori della Consulta e' deliberata dal Consiglio di amministrazione,
previo parere del Senato accademico. 
  Gli organi di governo dell'Ateneo  considerano  i  pareri  espressi
dalla Consulta ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo  e
dell'allocazione delle risorse. 
  3. Ove opportuno, in relazione a sedi decentrate dell'Ateneo  e  al
loro raccordo con le  esigenze  e  le  prospettive  di  sviluppo  del
sistema socio-produttivo del territorio  su  cui  insistono,  possono
essere  costituiti  Comitati  di  approfondimento  e   di   confronto
ristretti.