Art. 31 Consulta d'Ateneo 1. E' costituita la Consulta d'Ateneo, composta da una delegazione dell'Universita', da delegati delle istituzioni rappresentative del sistema territoriale e socio-produttivo con le quali l'Universita' intrattiene rapporti e da rappresentanti degli enti pubblici e privati che nel precedente triennio, in maniera non occasionale e al di fuori di finalita' dirette, abbiano conferito all'Ateneo risorse per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di formazione. L'elenco relativo e' definito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. La Consulta opera quale organo di approfondimento e di confronto in relazione alle attivita' scientifiche, didattiche e culturali dell'Universita' e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo di riferimento per l'Ateneo, affrontando ogni altro problema di comune interesse. 2. La Consulta e' presieduta dal Rettore o da un suo delegato e si riunisce di norma almeno due volte all'anno. La composizione della delegazione universitaria che partecipa ai lavori della Consulta e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. Gli organi di governo dell'Ateneo considerano i pareri espressi dalla Consulta ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo e dell'allocazione delle risorse. 3. Ove opportuno, in relazione a sedi decentrate dell'Ateneo e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema socio-produttivo del territorio su cui insistono, possono essere costituiti Comitati di approfondimento e di confronto ristretti.