Art. 33 Collegio di disciplina 1. E' costituito, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 240/2010, il Collegio di disciplina cui compete svolgere la fase istruttoria ed esprimere parere conclusivo in merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo ai quali vengano contestati atti e comportamenti illeciti o in contrasto con i loro doveri accademici e con le norme stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contradditorio. 2. Il procedimento disciplinare e' avviato entro trenta giorni dal momento della notizia del fatto, sulla base di una memoria scritta del Rettore che, al termine di una istruttoria preliminare, definisce in maniera circostanziata gli elementi suscettibili di contestazione. La memoria e' trasmessa al professore o al ricercatore interessato, il quale ha tempo trenta giorni per fornire, per iscritto, le sue giustificazioni. Ove il Rettore le ritenga adeguate, il procedimento si esaurisce. In caso contrario, e comunque per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura fra quelle previste dall'articolo 87 del TU delle leggi sull'Istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore invia al Collegio di disciplina una proposta motivata di sanzione. Sentito il Rettore o un suo delegato e il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un legale di fiducia, e acquisiti tutti gli elementi di prova presentati dal Rettore e dall'incolpato o comunque ritenuti utili, entro trenta giorni, il Collegio di disciplina esprime parere motivato e vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, con riferimento sia alla rilevanza dei fatti sia alla sanzione, e lo trasmette al Consiglio di amministrazione. Ricevuto il parere del Collegio, il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni e senza la presenza dei rappresentanti degli studenti, infligge la sanzione, alla quale il Rettore e' tenuto a dare esecuzione, ovvero dispone l'archiviazione, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al precedente capoverso non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso, fatte salve le sospensioni del termine per i motivi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 240/2010. 3. Il Collegio opera in tre distinte sezioni, riferite ai provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente, dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori. Ogni sezione e' composta di tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due membri supplenti. La prima sezione e' formata da professori di prima fascia; la seconda sezione e' formata da professori di seconda fascia; la terza sezione e' formata da ricercatori di ruolo. Le ulteriori disposizioni sulle modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo. 4. I professori e i ricercatori di ruolo componenti il Collegio di disciplina sono individuati tra i docenti dell'Ateneo in regime di tempo pieno con competenze particolarmente idonee all'esercizio delle funzioni richieste. La designazione e' proposta dal Rettore ed e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione da parte del Senato accademico. Il mandato dei componenti il Collegio di disciplina e' triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. 5. Il Collegio di disciplina propone e il Consiglio di amministrazione infligge le sanzioni previste dall'articolo 87 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 come confermate dall'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311. 6. In relazione alla gravita' dei fatti e dei comportamenti contestati e alla plausibilita' degli elementi di riscontro disponibili, il Rettore, sentito il Presidente del Collegio, puo' disporre la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, nella misura di legge, della persona sottoposta a procedimento.