(Allegato-art. 33)
                               Art. 33 
 
                       Collegio di disciplina 
 
  1.  E'  costituito,  ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge  n.
240/2010, il Collegio di disciplina  cui  compete  svolgere  la  fase
istruttoria ed esprimere parere conclusivo in merito ai  procedimenti
disciplinari avviati nei confronti di  professori  e  ricercatori  in
servizio  presso  l'Ateneo  ai  quali  vengano  contestati   atti   e
comportamenti illeciti o in contrasto con i loro doveri accademici  e
con le  norme  stabilite  dal  presente  Statuto  e  dai  Regolamenti
dell'Ateneo. 
  Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari,  nel
rispetto del contradditorio. 
  2. Il procedimento disciplinare e' avviato entro trenta giorni  dal
momento della notizia del fatto, sulla base di  una  memoria  scritta
del Rettore che, al termine di una istruttoria preliminare, definisce
in maniera circostanziata gli elementi suscettibili di contestazione.
La memoria e' trasmessa al professore o al  ricercatore  interessato,
il quale ha tempo trenta giorni per fornire,  per  iscritto,  le  sue
giustificazioni. Ove il Rettore le ritenga adeguate, il  procedimento
si esaurisce. In caso contrario, e comunque per ogni fatto che  possa
dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu'  grave  della  censura
fra  quelle  previste   dall'articolo   87   del   TU   delle   leggi
sull'Istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933,  n.
1592, il  Rettore  invia  al  Collegio  di  disciplina  una  proposta
motivata di sanzione. 
  Sentito il  Rettore  o  un  suo  delegato  e  il  professore  o  il
ricercatore  sottoposto   ad   azione   disciplinare,   eventualmente
assistito da un legale di fiducia, e acquisiti tutti gli elementi  di
prova presentati dal Rettore e  dall'incolpato  o  comunque  ritenuti
utili, entro trenta giorni, il Collegio di disciplina esprime  parere
motivato e  vincolante  sulla  proposta  avanzata  dal  Rettore,  con
riferimento sia alla rilevanza dei fatti  sia  alla  sanzione,  e  lo
trasmette al Consiglio di amministrazione. 
  Ricevuto il parere del Collegio, il Consiglio  di  amministrazione,
entro trenta giorni e senza  la  presenza  dei  rappresentanti  degli
studenti, infligge la sanzione, alla quale il  Rettore  e'  tenuto  a
dare esecuzione, ovvero dispone  l'archiviazione,  senza  pregiudizio
per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. 
  Il procedimento si estingue ove la decisione di cui  al  precedente
capoverso non intervenga  entro  centottanta  giorni  dall'avvio  del
procedimento stesso, fatte salve le sospensioni  del  termine  per  i
motivi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 240/2010. 
  3.  Il  Collegio  opera  in  tre  distinte  sezioni,  riferite   ai
provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente,  dei  professori
di prima fascia, dei professori di seconda fascia,  dei  ricercatori.
Ogni sezione e' composta di tre membri effettivi, uno dei  quali  con
funzioni di Presidente, e due membri supplenti. La prima  sezione  e'
formata da professori di prima fascia; la seconda sezione e'  formata
da professori di seconda fascia;  la  terza  sezione  e'  formata  da
ricercatori di ruolo. 
  Le ulteriori disposizioni  sulle  modalita'  di  funzionamento  del
Collegio sono stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo. 
  4. I professori e i ricercatori di ruolo componenti il Collegio  di
disciplina sono individuati tra i docenti dell'Ateneo  in  regime  di
tempo pieno con competenze particolarmente idonee all'esercizio delle
funzioni richieste. 
  La designazione e'  proposta  dal  Rettore  ed  e'  deliberata  dal
Consiglio di amministrazione, previa approvazione da parte del Senato
accademico. 
  Il mandato dei componenti il Collegio di disciplina  e'  triennale,
rinnovabile consecutivamente una sola volta. 
  5.  Il  Collegio  di  disciplina  propone   e   il   Consiglio   di
amministrazione infligge le  sanzioni  previste  dall'articolo  87  e
seguenti del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore di cui
al  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592   come   confermate
dall'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311. 
  6. In  relazione  alla  gravita'  dei  fatti  e  dei  comportamenti
contestati  e  alla  plausibilita'  degli   elementi   di   riscontro
disponibili, il Rettore, sentito il  Presidente  del  Collegio,  puo'
disporre la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, nella  misura
di legge, della persona sottoposta a procedimento.