Art. 34 Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", denominato anche in forma breve "Comitato unico di garanzia", e di seguito indicato con l'acronimo "CUG". Il CUG esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento delle condizioni ambientali e di contesto, con riferimento sia al personale docente sia al personale tecnico e amministrativo, per la piena attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e di quanto stabilito dall'articolo 8 del presente Statuto. Spettano in particolare al CUG compiti di studio, di proposta, di promozione, consultivi, di vigilanza e di segnalazione in materia di discriminazioni, pari opportunita', mobbing, disabilita' e rischi per la sicurezza e la salute correlati allo stress da lavoro. Collabora con il CUG uno specifico ufficio di supporto. 2. Compete in particolare al CUG: a) attivarsi per superare le discriminazioni, dirette e indirette, relative al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e alla lingua; b) promuovere azioni positive per rimuovere le disuguaglianze di fatto che ostacolino la piena realizzazione delle persone nell'ambiente di lavoro e per realizzare le pari opportunita' di lavoro per tutti, e nel lavoro tra uomini e donne, predisponendo il relativo piano triennale ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 196 e 30 marzo 2001, n. 165; c) redigere ogni due anni il prescritto rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile; d) contrastare il mobbing, anche proponendo codici di condotta e azioni per prevenirlo, analizzando il fenomeno, anche tramite la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, individuandone le possibili cause, verificando le condizioni di lavoro o i fattori organizzativi che lo possano generare, intervenendo nelle sedi competenti per porre rimedio a casi specifici. 3. Il CUG e' composto da un pari numero di membri in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e dell'Amministrazione, designati nel rispetto del principio di pari rappresentanza di entrambi i generi, assicurando un'adeguata presenza di personale docente, di personale tecnico-amministrativo e dei responsabili dei servizi di piu' diretta pertinenza del CUG. Il Rettore, d'intesa con il Direttore generale, designa il Presidente. 4. Le modalita' di designazione dei componenti del CUG, la durata nella carica, i compiti specifici e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definiti, nel rispetto della normativa in vigore, da un apposito Regolamento, elaborato sentiti i soggetti di cui all'articolo 43 del d. l.gs. n. 165/2001 e approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. 5. Per l'estensione alla componente studentesca delle problematiche di pertinenza del CUG che non riguardino il personale e per la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, il CUG e' integrato da una rappresentanza degli studenti in misura pari alla meta' delle componenti di cui al comma 3.