(Allegato-art. 34)
                               Art. 34 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' costituito il "Comitato unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni", denominato anche in forma breve "Comitato  unico
di garanzia", e di seguito indicato con l'acronimo "CUG". 
  Il CUG esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della
persona nel contesto lavorativo e di garanzia e  miglioramento  delle
condizioni ambientali e di contesto, con riferimento sia al personale
docente sia al personale  tecnico  e  amministrativo,  per  la  piena
attuazione degli obiettivi di  cui  all'articolo  21  della  legge  4
novembre 2010, n. 183 e  di  quanto  stabilito  dall'articolo  8  del
presente Statuto. 
  Spettano in particolare al CUG compiti di studio, di  proposta,  di
promozione, consultivi, di vigilanza e di segnalazione in materia  di
discriminazioni, pari opportunita', mobbing, disabilita' e rischi per
la sicurezza e la salute correlati allo stress da  lavoro.  Collabora
con il CUG uno specifico ufficio di supporto. 
  2. Compete in particolare al CUG: 
  a) attivarsi per superare le discriminazioni, dirette e  indirette,
relative al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla  razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e alla lingua; 
  b) promuovere azioni positive per rimuovere  le  disuguaglianze  di
fatto  che  ostacolino   la   piena   realizzazione   delle   persone
nell'ambiente di lavoro e per  realizzare  le  pari  opportunita'  di
lavoro per tutti, e nel lavoro tra uomini e donne,  predisponendo  il
relativo piano triennale ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.  125
e dei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 196 e 30 marzo 2001,  n.
165; 
  c) redigere ogni due anni il prescritto rapporto  sulla  situazione
del personale maschile e femminile; 
  d) contrastare il mobbing, anche proponendo codici  di  condotta  e
azioni per prevenirlo, analizzando  il  fenomeno,  anche  tramite  la
raccolta  di  dati  quantitativi  e  qualitativi,  individuandone  le
possibili cause, verificando le condizioni  di  lavoro  o  i  fattori
organizzativi  che  lo  possano  generare,  intervenendo  nelle  sedi
competenti per porre rimedio a casi specifici. 
  3.  Il  CUG  e'  composto  da  un  pari   numero   di   membri   in
rappresentanza,      rispettivamente,      dei      lavoratori      e
dell'Amministrazione, designati nel rispetto del  principio  di  pari
rappresentanza di entrambi i generi, assicurando un'adeguata presenza
di personale  docente,  di  personale  tecnico-amministrativo  e  dei
responsabili dei servizi di piu' diretta pertinenza del CUG. 
  Il  Rettore,  d'intesa  con  il  Direttore  generale,  designa   il
Presidente. 
  4. Le modalita' di designazione dei componenti del CUG,  la  durata
nella carica, i compiti specifici e le modalita' di funzionamento del
Comitato sono definiti, nel rispetto della normativa in vigore, da un
apposito  Regolamento,  elaborato   sentiti   i   soggetti   di   cui
all'articolo 43 del d. l.gs. n. 165/2001 e approvato dal Consiglio di
amministrazione, previo parere del Senato accademico. 
  5. Per l'estensione alla componente studentesca delle problematiche
di pertinenza del CUG che  non  riguardino  il  personale  e  per  la
trattazione dei relativi punti  all'ordine  del  giorno,  il  CUG  e'
integrato da una rappresentanza degli studenti in  misura  pari  alla
meta' delle componenti di cui al comma 3.