(Allegato-art. 35)
                               Art. 35 
 
                       Garante degli studenti 
 
  1. E' istituita la figura del Garante degli  studenti,  quale  loro
riferimento per il rispetto della normativa che li riguarda. 
  Compete in particolare al Garante degli studenti: 
  a) esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli
rispetto  ad  atti  e  comportamenti,  anche  omissivi,  di   organi,
strutture, uffici o  singoli  componenti  dell'Universita',  ritenuti
violazioni della normativa vigente o in particolare del Codice etico,
e tutelare la parte lesa da ogni ritorsione,  attraverso  un'adeguata
istruttoria,  operando,  qualora  ne  ravvisi   l'opportunita',   per
dirimere  la  questione  ovvero  trasmettendo  le   sue   conclusioni
all'organo competente, con  l'obbligo  di  comunicare  in  ogni  caso
l'esito al denunciante; 
  b) vigilare sulla corretta applicazione della  disciplina  relativa
alla  didattica,  al  diritto  allo  studio  e  alla  carriera  degli
studenti, secondo quanto previsto  dalla  normativa  nazionale  e  di
Ateneo vigente; 
  c) vigilare, su istanza degli studenti, affinche' vengano  adottate
le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca  negli
organi accademici, compresa la possibilita' di accesso, nel  rispetto
della vigente normativa, ai dati  necessari  per  l'esplicazione  dei
compiti ad essa attribuiti. 
  2. Il Garante degli studenti e' persona di notoria imparzialita' ed
indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli  dell'Universita'  e  che
non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti  con  l'Ateneo.
E' nominato dal  Senato  accademico  su  proposta  del  Rettore,  tra
persone che diano garanzia di competenze giuridiche e  amministrative
e di conoscenza dell'organizzazione universitaria. 
  Il Garante presenta al  Senato  accademico  una  relazione  annuale
sull'attivita' svolta. 
  3. L'Amministrazione assicura al Garante  degli  studenti  adeguate
forme di supporto per lo svolgimento della sua attivita'. 
  Gli  organi   dell'Ateneo   e   gli   uffici   dell'Amministrazione
universitaria collaborano con il Garante degli  studenti  fornendogli
le informazioni e gli atti o documenti che egli  ritenga  utili  allo
svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser  opposto  il
segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilita' del Garante  per
il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di  riservatezza  e
delle norme sulla privacy in vigore. 
  La durata nella carica, i  compiti  specifici  e  le  modalita'  di
funzionamento  del  Garante  degli   studenti   sono   definiti   dal
Regolamento generale d'Ateneo e da un apposito Regolamento, approvato
dal  Consiglio  di  amministrazione,   previo   parere   del   Senato
accademico, sentita la Conferenza degli studenti.