Art. 35 Garante degli studenti 1. E' istituita la figura del Garante degli studenti, quale loro riferimento per il rispetto della normativa che li riguarda. Compete in particolare al Garante degli studenti: a) esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Universita', ritenuti violazioni della normativa vigente o in particolare del Codice etico, e tutelare la parte lesa da ogni ritorsione, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunita', per dirimere la questione ovvero trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante; b) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo vigente; c) vigilare, su istanza degli studenti, affinche' vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti. 2. Il Garante degli studenti e' persona di notoria imparzialita' ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Universita' e che non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo. E' nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria. Il Garante presenta al Senato accademico una relazione annuale sull'attivita' svolta. 3. L'Amministrazione assicura al Garante degli studenti adeguate forme di supporto per lo svolgimento della sua attivita'. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano con il Garante degli studenti fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser opposto il segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilita' del Garante per il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy in vigore. La durata nella carica, i compiti specifici e le modalita' di funzionamento del Garante degli studenti sono definiti dal Regolamento generale d'Ateneo e da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentita la Conferenza degli studenti.