(Allegato-art. 36)
                               Art. 36 
 
               Funzioni e competenze del Dipartimento 
 
  1.  Il  Dipartimento  e'  la  struttura   organizzativa   di   base
dell'Ateneo. Le sue funzioni sono finalizzate allo svolgimento  della
ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative,  nonche'
delle attivita' rivolte all'esterno ad esse  correlate  o  accessorie
secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del
presente Statuto. 
  Fanno parte del Dipartimento professori di  ruolo  di  prima  e  di
seconda  fascia,  ricercatori  di  ruolo  e   ricercatori   a   tempo
determinato appartenenti a settori scientifico-disciplinari  omogenei
in relazione alle finalita' di cui al primo capoverso. 
  Tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia,  tutti  i
ricercatori di ruolo e tutti i ricercatori  a  tempo  determinato  in
servizio presso l'Ateneo afferiscono a un Dipartimento. 
  Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di  tutti  i
settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei
ricercatori afferenti. 
  Il Dipartimento nella sua attivita' garantisce  che  l'assolvimento
dei compiti istituzionali dei professori e  dei  ricercatori  che  vi
appartengono si svolga nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge,
delle norme statutarie e regolamentari e delle  determinazioni  degli
organi di governo dell'Ateneo. 
  Ciascun   Dipartimento   si   avvale   di   personale   tecnico   e
amministrativo, assegnatogli dal Consiglio di  amministrazione  sulla
base di criteri di omogeneita', efficienza ed efficacia  nell'impiego
delle risorse. 
  Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto
della sua costituzione o acquisiti successivamente. 
  Il Dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia
gestionale nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi  delle  norme
in vigore. 
  Ciascun Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e
ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della liberta'  e
della autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti  e  degli
obiettivi e delle strategie dell'Ateneo. 
  Ciascun   Dipartimento   adotta   procedure   di    autovalutazione
dell'attivita' scientifica e didattica svolta,  secondo  modalita'  e
criteri  conformi  alle  procedure  e   alle   indicazioni   previste
dall'ANVUR e a quelle adottate dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo. 
  2. Ciascun Dipartimento e' referente principale ovvero associato di
corsi di laurea,  di  laurea  magistrale  e  a  ciclo  unico,  con  i
conseguenti  impegni  per  la  loro  gestione,  come  determinati  al
successivo articolo 39, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto  dal
comma 4 del medesimo articolo 39. 
  E'  referente  principale  di  un  corso  di  laurea  o  di  laurea
magistrale o a ciclo  unico  quando  il  Dipartimento  si  impegna  a
garantire con il proprio organico di  professori  e  ricercatori  una
quota non inferiore al 50% o comunque  ampiamente  maggioritaria  dei
crediti relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti e  affini
o integrativi erogati per il corso. 
  E'  referente  associato  quando  il  Dipartimento  si  impegna   a
garantire con il proprio organico  di  professori  e  ricercatori  un
quota non inferiore al 15% dei crediti relativi agli insegnamenti  di
base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati per il  corso  o
quando il Dipartimento si impegni comunque a svolgere le funzioni  di
Dipartimento associato, con il consenso del  Dipartimento  principale
ovvero degli altri Dipartimenti associati. 
  L'impegno di ciascun  Dipartimento  ad  assolvere  le  funzioni  di
referente principale e/o associato di  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale e a ciclo unico e ad assicurare i conseguenti requisiti di
docenza, garantendo nella misura convenuta coerenza e continuita'  di
apporti  ai  corsi  di  competenza  su  un   arco   pluriennale,   e'
formalizzato nel decreto rettorale di costituzione del  Dipartimento.
Le eventuali variazioni a tale  impegno,  proposte  dal  Dipartimento
interessato, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo
parere obbligatorio del Senato accademico. La  coerenza  dell'impegno
didattico di ciascun  Dipartimento  e'  monitorata  dal  Comitato  di
direzione della o delle Facolta'  o  Scuole,  di  cui  al  successivo
articolo  40,  alle  quali  il  Dipartimento  e'  raccordato,  ed  e'
verificata ogni tre anni dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo. 
  E' fatta salva la possibilita'  per  professori  e  ricercatori  di
svolgere insegnamenti a titolo individuale per corsi  di  laurea,  di
laurea  magistrale  e  a  ciclo  unico  di  cui  il  Dipartimento  di
appartenenza non  sia  referente  principale  o  referente  associato
previo nulla-osta dello stesso Dipartimento di appartenenza. 
  3. Il Dipartimento propone l'attivazione e/o  la  collaborazione  a
corsi  di  dottorato  di  ricerca   ovvero   l'istituzione   e/o   la
collaborazione a scuole di dottorato e a scuole di  specializzazione,
eventualmente in concorso con altri Dipartimenti  anche  appartenenti
ad altri atenei e con altri soggetti, e ne  promuove  per  quanto  di
competenza le attivita' relative. 
  4. Il Dipartimento puo' assolvere a compiti di ricerca su contratto
o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalita' universitarie,
consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari  ad  esso
propri  con  autonomia  negoziale  secondo  le  norme  stabilite  nel
Regolamento  d'Ateneo  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita'. 
  5. A ogni Dipartimento compete una dotazione di spazi in  relazione
alle  esigenze  funzionali  per  lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali,   conferiti   su    delibera    del    Consiglio    di
amministrazione,  tenuto  conto  delle  effettive  disponibilita'   e
garantendo un loro uso equilibrato. 
  6. A ogni Dipartimento e' attribuito un budget  economico  e  degli
investimenti  che  tiene  conto   delle   assegnazioni   dell'Ateneo,
stabilite dal Consiglio di  amministrazione  in  base  al  numero  di
professori e ricercatori, alla natura e alla specificita' dei settori
disciplinari compresi nel Dipartimento, alle  esigenze  correlate  ai
programmi di attivita' e agli obiettivi definiti  per  la  struttura,
tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ad  esse
si aggiungono gli altri eventuali contributi e finanziamenti da parte
di soggetti esterni destinati specificamente al  Dipartimento,  e  le
quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate
per conto terzi. 
  7. Il Dipartimento programma sulla base delle  risorse  disponibili
le spese di gestione e di sviluppo dei servizi. 
  L'utilizzazione  dei  fondi   per   la   ricerca   attribuiti   con
destinazione specifica compete all'assegnatario o  agli  assegnatari,
fatti salvi i limiti di spesa imposti dal  Regolamento  d'Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'  e  dall'assolvimento
dell'obbligo di partecipazione alle spese  generali  della  struttura
dipartimentale, secondo le modalita'  definite  dal  Regolamento  del
Dipartimento o deliberate dal Consiglio di amministrazione.