Art. 36 Funzioni e competenze del Dipartimento 1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di base dell'Ateneo. Le sue funzioni sono finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto. Fanno parte del Dipartimento professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in relazione alle finalita' di cui al primo capoverso. Tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, tutti i ricercatori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo afferiscono a un Dipartimento. Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti. Il Dipartimento nella sua attivita' garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo. Ciascun Dipartimento si avvale di personale tecnico e amministrativo, assegnatogli dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di omogeneita', efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse. Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. Il Dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi delle norme in vigore. Ciascun Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della liberta' e della autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti e degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo. Ciascun Dipartimento adotta procedure di autovalutazione dell'attivita' scientifica e didattica svolta, secondo modalita' e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall'ANVUR e a quelle adottate dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo. 2. Ciascun Dipartimento e' referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, con i conseguenti impegni per la loro gestione, come determinati al successivo articolo 39, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 39. E' referente principale di un corso di laurea o di laurea magistrale o a ciclo unico quando il Dipartimento si impegna a garantire con il proprio organico di professori e ricercatori una quota non inferiore al 50% o comunque ampiamente maggioritaria dei crediti relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati per il corso. E' referente associato quando il Dipartimento si impegna a garantire con il proprio organico di professori e ricercatori un quota non inferiore al 15% dei crediti relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati per il corso o quando il Dipartimento si impegni comunque a svolgere le funzioni di Dipartimento associato, con il consenso del Dipartimento principale ovvero degli altri Dipartimenti associati. L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e/o associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e ad assicurare i conseguenti requisiti di docenza, garantendo nella misura convenuta coerenza e continuita' di apporti ai corsi di competenza su un arco pluriennale, e' formalizzato nel decreto rettorale di costituzione del Dipartimento. Le eventuali variazioni a tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. La coerenza dell'impegno didattico di ciascun Dipartimento e' monitorata dal Comitato di direzione della o delle Facolta' o Scuole, di cui al successivo articolo 40, alle quali il Dipartimento e' raccordato, ed e' verificata ogni tre anni dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo. E' fatta salva la possibilita' per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti a titolo individuale per corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento di appartenenza non sia referente principale o referente associato previo nulla-osta dello stesso Dipartimento di appartenenza. 3. Il Dipartimento propone l'attivazione e/o la collaborazione a corsi di dottorato di ricerca ovvero l'istituzione e/o la collaborazione a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri atenei e con altri soggetti, e ne promuove per quanto di competenza le attivita' relative. 4. Il Dipartimento puo' assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalita' universitarie, consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. A ogni Dipartimento compete una dotazione di spazi in relazione alle esigenze funzionali per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, conferiti su delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle effettive disponibilita' e garantendo un loro uso equilibrato. 6. A ogni Dipartimento e' attribuito un budget economico e degli investimenti che tiene conto delle assegnazioni dell'Ateneo, stabilite dal Consiglio di amministrazione in base al numero di professori e ricercatori, alla natura e alla specificita' dei settori disciplinari compresi nel Dipartimento, alle esigenze correlate ai programmi di attivita' e agli obiettivi definiti per la struttura, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ad esse si aggiungono gli altri eventuali contributi e finanziamenti da parte di soggetti esterni destinati specificamente al Dipartimento, e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi. 7. Il Dipartimento programma sulla base delle risorse disponibili le spese di gestione e di sviluppo dei servizi. L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di spesa imposti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dall'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle spese generali della struttura dipartimentale, secondo le modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento o deliberate dal Consiglio di amministrazione.