(Allegato-art. 37)
                               Art. 37 
 
              Costituzione e personale del Dipartimento 
 
  1. La costituzione di un Dipartimento ovvero la sua  trasformazione
sono deliberate  dal  Consiglio  di  amministrazione,  previo  parere
obbligatorio del Senato accademico. 
  La proposta di  costituzione  di  un  Dipartimento  deve  contenere
l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e  a  ciclo  unico
dei quali il Dipartimento si impegna a  essere  referente  principale
e/o referente  associato;  l'elenco  dei  corsi  e  delle  scuole  di
dottorato  e  di  specializzazione   che   opererebbero   presso   il
Dipartimento  o   cui   il   Dipartimento   fornirebbe   la   propria
collaborazione; l'elenco, corredato dei  curricula  scientifici,  dei
professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dei ricercatori  di
ruolo, dei ricercatori a tempo determinato,  appartenenti  a  settori
scientifico-disciplinari omogenei anche in  relazione  alle  funzioni
didattiche da assolvere, che dichiarano la loro volonta' di  afferire
al Dipartimento, con l'indicazione dei rispettivi  impegni  didattici
in atto, anche in corsi di laurea, di laurea  magistrale  e  a  ciclo
unico  diversi  da  quelli  di  cui   il   costituendo   Dipartimento
diventerebbe   referente   principale    o    referente    associato;
l'indicazione dei  principali  campi  di  interesse  scientifico  del
Dipartimento, dei principali progetti di ricerca  cui  partecipano  i
proponenti, con la segnalazione dei relativi finanziamenti, dei  piu'
rilevanti rapporti  di  collaborazione  internazionali  e  nazionali,
delle eventuali attivita' di consulenza e  per  conto  terzi,  con  i
relativi introiti, e ogni altra informazione ritenuta utile. Ciascuna
proposta deve altresi' indicare i fabbisogni di spazi e di  personale
tecnico e  amministrativo  ritenuti  necessari,  tenuto  conto  delle
disponibilita'  di  cui  l'eventuale   struttura   o   le   strutture
preesistenti usufruiscono. 
  Ciascuna proposta deve offrire in  ogni  caso  garanzie  della  sua
coerenza e funzionalita' rispetto ai  fini  scientifici  e  didattici
indicati e rispecchiare criteri di economicita' e  di  uso  razionale
dei servizi e delle risorse anche  tenuto  conto  della  dislocazione
delle attivita' dell'Ateneo in piu' sedi e poli funzionali. 
  Gli organi  accademici  che,  ai  sensi  del  primo  capoverso  del
presente comma, esaminano la proposta possono rinviarla ai proponenti
chiedendone motivatamente la riformulazione.  I  casi  che  rimangono
controversi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione,  previo
parere obbligatorio del Senato accademico. 
  2. La numerosita' minima di ciascun Dipartimento  e'  stabilita  in
quarantacinque unita', riducibili per motivate ragioni,  riconosciute
dagli organi competenti, a quaranta tra professori di ruolo di  prima
e di seconda  fascia,  ricercatori  di  ruolo,  ricercatori  a  tempo
determinato. 
  La numerosita' massima, anche al  fine  di  evitare  squilibri  tra
Dipartimenti raccordati alla medesima Facolta' o Scuola,  e'  fissata
in novanta unita', incrementabili non oltre un  decimo  per  motivate
ragioni funzionali riconosciute dagli organi competenti. 
  In relazione alla numerosita' complessiva nell'Ateneo  dell'area  o
delle due aree cui  appartiene  la  maggioranza  dei  docenti  di  un
Dipartimento, la numerosita' massima del  Dipartimento  in  questione
puo' essere ulteriormente incrementata determinandola entro il limite
di un quarto di tutti gli afferenti alla singola area, ovvero  di  un
sesto degli afferenti alle due aree complessivamente considerate. 
  Dei limiti di  cui  sopra  si  tiene  conto  anche  ai  fini  della
assegnazione di nuovi posti di professore e di ricercatore. 
  Un Dipartimento e' disattivato quando, per un anno, il suo organico
di professori e ricercatori risulti inferiore a quaranta  unita'.  La
disattivazione e' disposta dal Consiglio di  amministrazione,  previo
parere obbligatorio  del  Senato  accademico,  garantendo  che  nella
conseguente     riallocazione     del     personale     docente     e
tecnico-amministrativo si tenga prioritariamente conto delle esigenze
di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a  ciclo
unico, ove mantenuti o  trasformati,  per  i  quali  il  Dipartimento
cessato esercitava funzioni di referente principale e/o associato. 
  3.  Secondo  modalita'  definite  nel  rispettivo  Regolamento   in
coerenza con le disposizioni del Regolamento  generale  d'Ateneo,  il
Dipartimento  puo'   articolarsi   in   sezioni,   corrispondenti   a
particolari ambiti tematici o disciplinari e funzionali a  specifiche
esigenze di ricerca, fermo restando  che  la  suddetta  articolazione
interna non deve incidere in alcun modo  sulle  prerogative  e  sulle
responsabilita', anche nei confronti dei rapporti con l'esterno,  del
Dipartimento ne' comportare  aggravi  nei  costi  di  gestione  e  di
personale. 
  4. In relazione alle esigenze scientifiche e didattiche e ai propri
piani e programmi di sviluppo, in coerenza con il  documento  di  cui
all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto  e  con  la
programmazione triennale di Ateneo  di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
nella legge  31  marzo  2005,  n.  43,  il  Dipartimento  formula  al
Consiglio di amministrazione proposte  motivate  di  assegnazione  di
posti di professore di  ruolo  di  prima  e  di  seconda  fascia,  di
ricercatore di ruolo da trasferire da altra sede e di  ricercatori  a
tempo determinato. Le proposte devono essere  corredate  del  parere,
per quanto di  competenza,  del  Comitato  direttivo  della  o  delle
Facolta' o Scuole alle quali il Dipartimento e' raccordato, di cui al
successivo articolo 40. 
  L'attribuzione delle risorse di personale docente e'  disposta  dal
Consiglio di amministrazione anche tenendo conto dei criteri  di  cui
al comma 3 dell'articolo 5 del Titolo I. 
  Espletate le procedure di reclutamento nel  rispetto  dei  relativi
Regolamenti di  Ateneo,  il  Dipartimento  formula  al  Consiglio  di
amministrazione  le  proposte  di  copertura  dei  posti  di  propria
pertinenza,  comprensive  dell'indicazione,   sentito   il   Comitato
direttivo della o delle Facolta' o Scuole, degli impegni didattici da
attribuire a coloro di cui si propone la  chiamata  o,  nel  caso  di
ricercatori di ruolo, il trasferimento. 
  5. Il Rettore dispone con proprio decreto  l'entrata  a  far  parte
dell'organico del personale docente del Dipartimento  dei  professori
di ruolo di prima e di seconda fascia chiamati e dei  ricercatori  di
ruolo  trasferiti  su  posti  istituiti   presso   il   Dipartimento,
unitamente a quella dei ricercatori a tempo determinato  assunti  con
contratto ai  sensi  dell'articolo  24  della  legge  n.  240/2010  e
chiamati dal Dipartimento. L'entrata nell'organico  del  Dipartimento
avviene, di norma,  a  far  tempo  dall'inizio  dell'anno  accademico
immediatamente successivo. 
  6. L'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti  organizzativi
e delle connesse attivita' gestionali, tecniche e  amministrative  e'
assicurato,  in  relazione  alle  esigenze  specifiche   di   ciascun
Dipartimento,  mediante  l'assegnazione  di   personale   tecnico   e
amministrativo, anche  di  professionalita'  elevata,  adeguato  alle
funzioni da svolgere. 
  Il Dipartimento avanza al Consiglio di amministrazione  le  proprie
richieste di personale tecnico e amministrativo, in coerenza  con  il
documento programmatorio e di sviluppo di cui all'articolo 25,  comma
1 lettera a), del presente Statuto e con la programmazione  triennale
di Ateneo di cui all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005,
n. 43. Le  assegnazioni  sono  disposte  dal  Direttore  generale  su
delibera del Consiglio di amministrazione. 
  Le delibere in materia di assegnazione al Dipartimento delle unita'
di personale tecnico e amministrativo sono assunte dal  Consiglio  di
amministrazione su proposta  del  Direttore  generale,  nel  rispetto
delle  disposizioni  statutarie  e  regolamentari   e   delle   norme
contrattuali e sindacali in vigore. 
  7. Le richieste di mobilita' interna da uno ad altro  Dipartimento,
sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, da parte di
professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori  di
ruolo appartenenti a  settori  scientifico-disciplinari  omogenei  in
servizio presso l'Ateneo, indirizzate al Rettore e al  Direttore  del
Dipartimento di destinazione e corredate del parere del  Dipartimento
di appartenenza, sono esaminate dal Dipartimento di destinazione,  il
quale, in caso di accoglimento, sottopone  la  relativa  proposta  di
mobilita' al Consiglio di amministrazione.