Art. 37 Costituzione e personale del Dipartimento 1. La costituzione di un Dipartimento ovvero la sua trasformazione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dei quali il Dipartimento si impegna a essere referente principale e/o referente associato; l'elenco dei corsi e delle scuole di dottorato e di specializzazione che opererebbero presso il Dipartimento o cui il Dipartimento fornirebbe la propria collaborazione; l'elenco, corredato dei curricula scientifici, dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dei ricercatori di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei anche in relazione alle funzioni didattiche da assolvere, che dichiarano la loro volonta' di afferire al Dipartimento, con l'indicazione dei rispettivi impegni didattici in atto, anche in corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico diversi da quelli di cui il costituendo Dipartimento diventerebbe referente principale o referente associato; l'indicazione dei principali campi di interesse scientifico del Dipartimento, dei principali progetti di ricerca cui partecipano i proponenti, con la segnalazione dei relativi finanziamenti, dei piu' rilevanti rapporti di collaborazione internazionali e nazionali, delle eventuali attivita' di consulenza e per conto terzi, con i relativi introiti, e ogni altra informazione ritenuta utile. Ciascuna proposta deve altresi' indicare i fabbisogni di spazi e di personale tecnico e amministrativo ritenuti necessari, tenuto conto delle disponibilita' di cui l'eventuale struttura o le strutture preesistenti usufruiscono. Ciascuna proposta deve offrire in ogni caso garanzie della sua coerenza e funzionalita' rispetto ai fini scientifici e didattici indicati e rispecchiare criteri di economicita' e di uso razionale dei servizi e delle risorse anche tenuto conto della dislocazione delle attivita' dell'Ateneo in piu' sedi e poli funzionali. Gli organi accademici che, ai sensi del primo capoverso del presente comma, esaminano la proposta possono rinviarla ai proponenti chiedendone motivatamente la riformulazione. I casi che rimangono controversi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 2. La numerosita' minima di ciascun Dipartimento e' stabilita in quarantacinque unita', riducibili per motivate ragioni, riconosciute dagli organi competenti, a quaranta tra professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato. La numerosita' massima, anche al fine di evitare squilibri tra Dipartimenti raccordati alla medesima Facolta' o Scuola, e' fissata in novanta unita', incrementabili non oltre un decimo per motivate ragioni funzionali riconosciute dagli organi competenti. In relazione alla numerosita' complessiva nell'Ateneo dell'area o delle due aree cui appartiene la maggioranza dei docenti di un Dipartimento, la numerosita' massima del Dipartimento in questione puo' essere ulteriormente incrementata determinandola entro il limite di un quarto di tutti gli afferenti alla singola area, ovvero di un sesto degli afferenti alle due aree complessivamente considerate. Dei limiti di cui sopra si tiene conto anche ai fini della assegnazione di nuovi posti di professore e di ricercatore. Un Dipartimento e' disattivato quando, per un anno, il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a quaranta unita'. La disattivazione e' disposta dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, garantendo che nella conseguente riallocazione del personale docente e tecnico-amministrativo si tenga prioritariamente conto delle esigenze di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ove mantenuti o trasformati, per i quali il Dipartimento cessato esercitava funzioni di referente principale e/o associato. 3. Secondo modalita' definite nel rispettivo Regolamento in coerenza con le disposizioni del Regolamento generale d'Ateneo, il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti tematici o disciplinari e funzionali a specifiche esigenze di ricerca, fermo restando che la suddetta articolazione interna non deve incidere in alcun modo sulle prerogative e sulle responsabilita', anche nei confronti dei rapporti con l'esterno, del Dipartimento ne' comportare aggravi nei costi di gestione e di personale. 4. In relazione alle esigenze scientifiche e didattiche e ai propri piani e programmi di sviluppo, in coerenza con il documento di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e con la programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate di assegnazione di posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, di ricercatore di ruolo da trasferire da altra sede e di ricercatori a tempo determinato. Le proposte devono essere corredate del parere, per quanto di competenza, del Comitato direttivo della o delle Facolta' o Scuole alle quali il Dipartimento e' raccordato, di cui al successivo articolo 40. L'attribuzione delle risorse di personale docente e' disposta dal Consiglio di amministrazione anche tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Titolo I. Espletate le procedure di reclutamento nel rispetto dei relativi Regolamenti di Ateneo, il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione le proposte di copertura dei posti di propria pertinenza, comprensive dell'indicazione, sentito il Comitato direttivo della o delle Facolta' o Scuole, degli impegni didattici da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata o, nel caso di ricercatori di ruolo, il trasferimento. 5. Il Rettore dispone con proprio decreto l'entrata a far parte dell'organico del personale docente del Dipartimento dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia chiamati e dei ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti presso il Dipartimento, unitamente a quella dei ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 e chiamati dal Dipartimento. L'entrata nell'organico del Dipartimento avviene, di norma, a far tempo dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo. 6. L'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti organizzativi e delle connesse attivita' gestionali, tecniche e amministrative e' assicurato, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun Dipartimento, mediante l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, anche di professionalita' elevata, adeguato alle funzioni da svolgere. Il Dipartimento avanza al Consiglio di amministrazione le proprie richieste di personale tecnico e amministrativo, in coerenza con il documento programmatorio e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e con la programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Le assegnazioni sono disposte dal Direttore generale su delibera del Consiglio di amministrazione. Le delibere in materia di assegnazione al Dipartimento delle unita' di personale tecnico e amministrativo sono assunte dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle norme contrattuali e sindacali in vigore. 7. Le richieste di mobilita' interna da uno ad altro Dipartimento, sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso l'Ateneo, indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento di destinazione e corredate del parere del Dipartimento di appartenenza, sono esaminate dal Dipartimento di destinazione, il quale, in caso di accoglimento, sottopone la relativa proposta di mobilita' al Consiglio di amministrazione.