(Allegato-art. 38)
                               Art. 38 
 
                       Organi del Dipartimento 
 
  1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di  Dipartimento,  il
Direttore e la Giunta. 
  2. Il Consiglio  di  Dipartimento  e'  l'organo  di  indirizzo,  di
programmazione, di coordinamento e  di  verifica  dell'attivita'  del
Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le  attribuzioni  che  gli
sono conferite dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e  dai
Regolamenti.  Fanno  parte  del  Consiglio  tutti  i  professori,   i
ricercatori  di  ruolo  e  i  ricercatori  a  tempo  determinato  che
costituiscono l'organico del Dipartimento, una  rappresentanza  degli
studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a  ciclo
unico di cui il Dipartimento  sia  referente  principale  o  comunque
responsabile della gestione, il personale di elevata professionalita'
delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione  dati,  medico-odontoiatrica  e  socio-sanitaria,  delle
biblioteche eventualmente in servizio  presso  il  Dipartimento,  una
rappresentanza del restante personale tecnico e  amministrativo,  una
rappresentanza  dei  titolari  di  assegni  per  lo  svolgimento   di
attivita' di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo  attivati
e una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di  ricerca
e alle scuole di  specializzazione  di  interesse  del  Dipartimento,
nella misura determinata dal Regolamento di ciascun Dipartimento. 
  Per quel che riguarda la rappresentanza  del  personale  tecnico  e
amministrativo  non  presente  di  diritto  nel  Consiglio,  la   sua
numerosita' e' definita nel medesimo Regolamento facendo  riferimento
alla  media  tra  una  quota  non  inferiore  al  20%  del  personale
interessato e una  quota  non  inferiore  al  10%  dei  professori  e
ricercatori complessivamente in servizio. 
  3. La rappresentanza degli studenti nei  Consigli  di  Dipartimento
referenti principali o comunque responsabili della gestione dei corsi
di studio e nei Dipartimenti  associati  responsabili  congiuntamente
della    gestione    dei    corsi    tramite    Collegi     didattici
interdipartimentali, di cui  al  comma  4  dell'articolo  39,  e  nei
Comitati di direzione, di cui ai commi 6 e  7  dell'articolo  40,  e'
eletta per un biennio in numero pari al 15% dei componenti gli organi
in questione. 
  Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli  aventi
diritto il numero dei rappresentanti  e'  ridotto  proporzionalmente.
Esso non puo'  comunque  essere  inferiore  a  5.  La  rappresentanza
studentesca non viene considerata ai fini del computo delle  presenze
necessarie per la validita' delle sedute. Gli  studenti  eletti  sono
rieleggibili per un secondo  mandato  purche'  abbiano  conservato  i
requisiti  per  l'eleggibilita'  previsti  dal  Regolamento  generale
d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a  seguito  del
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, l'eletto decade
e  viene  sostituito  con  le  modalita'   stabilite   al   comma   3
dell'articolo 64. 
  4. Nell'ambito del Consiglio  di  Dipartimento,  la  partecipazione
alle  deliberazioni  concernenti  la  formazione  dei   collegi   dei
dottorati di ricerca e/o  dei  consigli  direttivi  delle  scuole  di
dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonche'  le
questioni riguardanti i compiti didattici e' riservata ai  professori
e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti
di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia  ai  fini  della
copertura, e' riservata ai componenti del ruolo corrispondente  e  di
quello o di quelli superiori. 
  Ai fini della validita' delle delibere  inerenti  alla  ricerca  e'
necessaria  la  maggioranza   favorevole   dei   professori   e   dei
ricercatori. 
  5. Il Direttore ha la rappresentanza del  Dipartimento,  convoca  e
presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei  rispettivi
deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta,  le
attivita' del Dipartimento; e' responsabile della gestione del budget
assegnato; e'  responsabile  dei  locali  e  dei  beni  conferiti  al
Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente;
provvede alla redazione di una  relazione  annuale  che  illustri  le
attivita' svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento  utile
alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di  sua  competenza
sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti;  esercita
tutte le attribuzioni che  gli  sono  conferite  dalle  leggi,  dallo
Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento. 
  Il Direttore del Dipartimento e' eletto  a  scrutinio  segreto  dai
professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e  amministrativo
che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di  ruolo
di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori  di  ruolo  di
seconda  fascia  a  tempo  pieno  in  caso  di  indisponibilita'   di
professori di prima fascia. L'elettorato passivo  per  la  carica  di
Direttore di Dipartimento e' comunque esteso ai professori  associati
nel caso di mancato raggiungimento  nelle  due  prime  votazioni  del
quorum richiesto. 
  L'elezione del  Direttore  avviene  a  maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto al  voto  nelle  prime  tre  votazioni.  Nella  quarta
votazione  e'  sufficiente  la  maggioranza  assoluta  dei  presenti.
Qualora in tale votazione nessuno  degli  aventi  titolo  ottenga  la
predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione  con
il sistema del ballottaggio  tra  i  due  docenti  che  nella  quarta
votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 
  La  seduta  per  l'elezione  del  Direttore  del  Dipartimento   e'
convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in  mancanza
di seconda fascia, con maggiore anzianita' accademica. 
  Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore,  dura  in  carica
tre anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile piu' di  una
volta. 
  Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalita'  di  nomina
di un Vicedirettore. 
  6. La Giunta e' un organo esecutivo che coadiuva  il  Direttore  ed
esercita i compiti, anche  delegati,  previsti  dal  Regolamento  del
Dipartimento. La composizione  specifica  di  ciascuna  Giunta  e  le
modalita' per la sua designazione sono definite nel  Regolamento  del
Dipartimento. 
  Fanno comunque parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il
Vicedirettore e il segretario amministrativo o figura equivalente. Ne
fanno inoltre parte, di norma nel limite del 15% rispetto  al  numero
dei componenti il Consiglio di Dipartimento, Presidenti  dei  Collegi
didattici di cui il Dipartimento e'  referente,  se  appartenenti  al
Dipartimento, eventuali responsabili designati dal  Dipartimento  con
deleghe o incarichi riferiti a particolari  questioni  o  settori  di
attivita', nonche' almeno un eletto dalla fascia di professori  e  di
ricercatori eventualmente non rappresentata nella Giunta  sulla  base
dei   criteri    precedenti,    e    un    eletto    dal    personale
tecnico-amministrativo. 
  La Giunta, costituita successivamente all'elezione  del  Direttore,
rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.