Art. 38 Organi del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attivita' del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Fanno parte del Consiglio tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento, una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile della gestione, il personale di elevata professionalita' delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento, una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati e una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, nella misura determinata dal Regolamento di ciascun Dipartimento. Per quel che riguarda la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, la sua numerosita' e' definita nel medesimo Regolamento facendo riferimento alla media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiore al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio. 3. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Dipartimento referenti principali o comunque responsabili della gestione dei corsi di studio e nei Dipartimenti associati responsabili congiuntamente della gestione dei corsi tramite Collegi didattici interdipartimentali, di cui al comma 4 dell'articolo 39, e nei Comitati di direzione, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 40, e' eletta per un biennio in numero pari al 15% dei componenti gli organi in questione. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purche' abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilita' previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale, l'eletto decade e viene sostituito con le modalita' stabilite al comma 3 dell'articolo 64. 4. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonche' le questioni riguardanti i compiti didattici e' riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, e' riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Ai fini della validita' delle delibere inerenti alla ricerca e' necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori. 5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attivita' del Dipartimento; e' responsabile della gestione del budget assegnato; e' responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attivita' svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento e' eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilita' di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento e' comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento e' convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianita' accademica. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile piu' di una volta. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalita' di nomina di un Vicedirettore. 6. La Giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita i compiti, anche delegati, previsti dal Regolamento del Dipartimento. La composizione specifica di ciascuna Giunta e le modalita' per la sua designazione sono definite nel Regolamento del Dipartimento. Fanno comunque parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il segretario amministrativo o figura equivalente. Ne fanno inoltre parte, di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento, Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento e' referente, se appartenenti al Dipartimento, eventuali responsabili designati dal Dipartimento con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attivita', nonche' almeno un eletto dalla fascia di professori e di ricercatori eventualmente non rappresentata nella Giunta sulla base dei criteri precedenti, e un eletto dal personale tecnico-amministrativo. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.