(Allegato-art. 39)
                               Art. 39 
 
        Competenze didattiche e gestione dei Corsi di studio 
 
  1. In relazione alle funzioni didattiche dei Dipartimenti,  compete
ai Consigli dei Dipartimenti referenti principali di corsi di laurea,
di laurea magistrale e a ciclo unico, ovvero,  in  loro  assenza,  ai
Consigli  dei  Dipartimenti  associati  che  assumono   la   relativa
responsabilita'  sulla  base  di  una  intesa  tra   i   Dipartimenti
interessati, approvata dal Senato accademico previo parere favorevole
del Consiglio di amministrazione, deliberare sulla programmazione dei
corsi di studio di competenza, definirne gli  obiettivi  formativi  e
verificarne il raggiungimento, deliberare sui provvedimenti  ad  essi
riferiti, anche con riguardo alle eventuali attivita' di  servizio  e
di supporto, che comportino l'uso di risorse. 
  Le eventuali  proposte  al  Senato  accademico  di  modifica  degli
ordinamenti e dei regolamenti didattici  dei  corsi  di  studio  sono
avanzate congiuntamente dai Dipartimenti loro referenti principali  e
associati, sentiti i Comitati direttivi delle Facolta' o Scuole  alle
quali i Dipartimenti sono raccordati. 
  I  Consigli  dei  Dipartimenti  referenti  principali,  o  comunque
responsabili  dei  corsi,  provvedono  annualmente,  entro  la   data
stabilita dal Senato accademico, anche tenuto conto delle indicazioni
dei Comitati di direzione delle Facolta' o Scuole cui sono raccordati
e di quelle dei pertinenti Collegi didattici, di  cui  al  successivo
comma 2, e sulla base di una opportuna  continuita'  didattica,  alla
verifica  della   copertura   degli   insegnamenti   necessari   alla
attivazione dei corsi di studio di cui sono responsabili. 
  A questo fine essi provvedono  prioritariamente  alla  attribuzione
degli insegnamenti, per la quota cui il Dipartimento e' impegnato, ai
professori e ai ricercatori appartenenti al Dipartimento,  accertando
successivamente la copertura degli altri insegnamenti necessari  allo
svolgimento dei corsi  di  studio  da  parte  dei  professori  e  dei
ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati, in relazione agli
impegni in corso e previa delibera dei relativi Consigli, nonche'  da
parte  dei  professori  e  dei  ricercatori  appartenenti  ad   altri
Dipartimenti, a cio' disponibili. 
  Alle eventuali ulteriori coperture necessarie i  predetti  Consigli
provvedono  mediante  affidamenti  attribuiti  a  titolo  gratuito  o
retribuito a professori e ricercatori dell'Ateneo o di  altri  atenei
ovvero con professori a contratto, nei limiti delle  risorse  a  cio'
disponibili  attribuite  dal  Consiglio  di  amministrazione   ovvero
assicurate  dal  Dipartimento  stesso,  ovvero  con  la   mutuazione,
opportunamente concordata, di insegnamenti da altri corsi di studio. 
  2.  Compiti  delegati  di  gestione  collegiale   delle   attivita'
didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza  dei
corsi di laurea, di laurea magistrale e  a  ciclo  unico,  unitamente
agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti,
sono esercitati, per  ciascun  Dipartimento  referente  principale  o
comunque responsabile dei corsi, dal Collegio o dai Collegi didattici
che ad esso fanno capo e di cui fanno parte,  con  diritto  di  voto,
tutti  i  professori  e  ricercatori  appartenenti  al   Dipartimento
responsabili  di  insegnamenti  nei  corsi  di  studio  in  questione
unitamente  ai  professori   e   ai   ricercatori   appartenenti   ai
Dipartimenti   associati   e   ad   altri   Dipartimenti,   parimenti
responsabili   di   insegnamenti.   Ne   fanno   altresi'   parte   i
rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli dei  Dipartimenti
referenti in relazione ai corsi di studio di pertinenza. 
  I Collegi didattici possono esercitare i  loro  compiti,  anche  di
proposta, con riferimento a un singolo corso di studio ovvero a  piu'
corsi di  studio,  secondo  le  determinazioni  del  Regolamento  del
Dipartimento al quale fanno capo. 
  I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere  la  costituzione,
nell'ambito  dei  Collegi  didattici,  di  commissioni  con   compiti
istruttori e funzionali alla semplificazione e alla  efficacia  della
gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. 
  3. Ciascun Collegio didattico elegge nel suo ambito, di norma tra i
professori  appartenenti  al  Dipartimento  referente  principale   o
responsabile, un Presidente, con funzioni di coordinamento e con  gli
eventuali compiti a  lui  delegati  dal  Direttore  del  Dipartimento
referente principale o responsabile. Il Presidente convoca e presiede
le riunioni del Collegio. Il suo mandato  e'  triennale,  rinnovabile
consecutivamente una sola volta. 
  E' eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti
della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione
e' richiesta la maggioranza  assoluta  dei  votanti.  Qualora  nessun
candidato abbia  ottenuto  nella  seconda  votazione  la  maggioranza
richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale
votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 
  I verbali delle riunioni del Collegio didattico sono trasmessi  dal
Presidente al Direttore  del  Dipartimento  referente  principale,  o
comunque responsabile, al quale compete verificare gli argomenti e le
proposte eventualmente da sottoporre  al  Consiglio  di  Dipartimento
nella sua composizione ordinaria. 
  4. Nel caso di corsi di studio per i quali, in considerazione delle
loro  specificita',  le  responsabilita'   didattiche   spettino   in
condizioni sostanzialmente paritarie a piu' Dipartimenti associati, e
risulti impossibile individuare un Dipartimento referente  principale
o anche attribuire la responsabilita'  della  gestione  didattica  al
Consiglio di un Dipartimento associato sulla base di un'intesa fra  i
Dipartimenti interessati, secondo quanto previsto sopra al comma 1, i
compiti di gestione della didattica, ai sensi del  comma  2,  possono
essere    esercitati    da    un    apposito    Collegio    didattico
interdipartimentale. I Collegi interdipartimentali sono composti  dai
docenti appartenenti  ai  Dipartimenti  interessati  responsabili  di
insegnamenti nei corsi  di  studio  in  questione  e  comprendono  le
rappresentanze degli studenti presenti nei Consigli dei  Dipartimenti
associati.   Sono   altresi'    membri    dei    Collegi    didattici
interdipartimentali i professori  e  i  ricercatori  appartenenti  ad
altri Dipartimenti che svolgano compiti  didattici  per  i  corsi  in
questione. 
  La costituzione di un  Collegio  didattico  interdipartimentale  e'
deliberata  dal  Senato  accademico  e  approvata  dal  Consiglio  di
amministrazione,  su   proposta   dei   Consigli   dei   Dipartimenti
interessati. 
  Il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale e'  eletto
dal Collegio nel suo ambito secondo le modalita' di  cui  al  secondo
capoverso del comma 3. 
  I    verbali    delle    riunioni    del     Collegio     didattico
interdipartimentale, ove costituito, sono trasmessi ai Direttori  dei
Dipartimenti associati, ai quali competono  gli  adempimenti  di  cui
all'ultimo capoverso del comma 3. 
  I Consigli dei Dipartimenti associati nella  gestione  dei  Collegi
didattici interdipartimentali provvedono annualmente, per  quanto  li
concerne  e  nelle  modalita'  compatibili,  all'assolvimento   degli
adempimenti di cui comma 1. 
  5. I Consigli di Dipartimento possono deliberare la  partecipazione
dei professori a contratto alle sedute dei Collegi didattici di  loro
pertinenza, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi  ai
corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai  quali  essi
collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro  presenza  sia
considerata ai fini del computo del numero legale. 
  I Consigli di Dipartimento  possono  deliberare  la  partecipazione
alle sedute dei Collegi didattici di loro  pertinenza  del  personale
tecnico-amministrativo  che  concorra  direttamente  alla  didattica,
limitatamente ai punti all'ordine del giorno  relativi  ai  corsi  di
laurea,  di  laurea  magistrale  e  a  ciclo  unico  ai  quali   essi
collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro  presenza  sia
considerata ai fini del computo del numero legale. 
  6. Nell'ambito di  ciascun  Dipartimento  referente  principale,  o
comunque responsabile del corso di studio, ovvero di ciascun Collegio
didattico interdipartimentale, sono costituite  apposite  Commissioni
paritetiche docenti-studenti composte da un pari numero di docenti  e
di studenti. Questi ultimi sono designati tra  e  dai  rappresentanti
degli studenti presenti nel  Consiglio  di  Dipartimento  ovvero  nel
Collegio didattico interdipartimentale. 
  La Commissione e' competente a svolgere attivita'  di  monitoraggio
dell'offerta formativa e  della  qualita'  della  didattica,  nonche'
dell'attivita' di servizio agli studenti, da parte dei  professori  e
dei ricercatori; ad individuare indicatori  per  la  valutazione  dei
risultati  delle  stesse  anche  in  relazione  alle   procedure   di
valutazione della didattica  da  parte  degli  organi  dell'Ateneo  e
nazionali; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione  dei
corsi di  studio.  In  relazione  ai  suoi  compiti,  la  Commissione
acquisisce tutte le informazioni utili,  compresi  i  dati  derivanti
dalle procedure di valutazione interna o esterna  dei  corsi  di  sua
competenza e dei relativi insegnamenti e servizi. 
  La Commissione, a seguito della propria attivita', formula pareri e
proposte per il miglioramento dei risultati ai Collegi didattici,  al
Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, alla o alle Facolta' o
Scuole competenti e al Nucleo di valutazione. 
  Il Presidente di ciascuna Commissione paritetica e'  designato  dal
Consiglio   di   Dipartimento   ovvero   dal    Collegio    didattico
interdipartimentale di riferimento. 
  La composizione specifica di  ciascuna  Commissione  paritetica  e'
stabilita nel Regolamento del Dipartimento di pertinenza  ovvero  con
deliberazione del Collegio didattico interdipartimentale interessato.