Art. 39 Competenze didattiche e gestione dei Corsi di studio 1. In relazione alle funzioni didattiche dei Dipartimenti, compete ai Consigli dei Dipartimenti referenti principali di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ovvero, in loro assenza, ai Consigli dei Dipartimenti associati che assumono la relativa responsabilita' sulla base di una intesa tra i Dipartimenti interessati, approvata dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, deliberare sulla programmazione dei corsi di studio di competenza, definirne gli obiettivi formativi e verificarne il raggiungimento, deliberare sui provvedimenti ad essi riferiti, anche con riguardo alle eventuali attivita' di servizio e di supporto, che comportino l'uso di risorse. Le eventuali proposte al Senato accademico di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio sono avanzate congiuntamente dai Dipartimenti loro referenti principali e associati, sentiti i Comitati direttivi delle Facolta' o Scuole alle quali i Dipartimenti sono raccordati. I Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili dei corsi, provvedono annualmente, entro la data stabilita dal Senato accademico, anche tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di direzione delle Facolta' o Scuole cui sono raccordati e di quelle dei pertinenti Collegi didattici, di cui al successivo comma 2, e sulla base di una opportuna continuita' didattica, alla verifica della copertura degli insegnamenti necessari alla attivazione dei corsi di studio di cui sono responsabili. A questo fine essi provvedono prioritariamente alla attribuzione degli insegnamenti, per la quota cui il Dipartimento e' impegnato, ai professori e ai ricercatori appartenenti al Dipartimento, accertando successivamente la copertura degli altri insegnamenti necessari allo svolgimento dei corsi di studio da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati, in relazione agli impegni in corso e previa delibera dei relativi Consigli, nonche' da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti, a cio' disponibili. Alle eventuali ulteriori coperture necessarie i predetti Consigli provvedono mediante affidamenti attribuiti a titolo gratuito o retribuito a professori e ricercatori dell'Ateneo o di altri atenei ovvero con professori a contratto, nei limiti delle risorse a cio' disponibili attribuite dal Consiglio di amministrazione ovvero assicurate dal Dipartimento stesso, ovvero con la mutuazione, opportunamente concordata, di insegnamenti da altri corsi di studio. 2. Compiti delegati di gestione collegiale delle attivita' didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, unitamente agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti, sono esercitati, per ciascun Dipartimento referente principale o comunque responsabile dei corsi, dal Collegio o dai Collegi didattici che ad esso fanno capo e di cui fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti. Ne fanno altresi' parte i rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti referenti in relazione ai corsi di studio di pertinenza. I Collegi didattici possono esercitare i loro compiti, anche di proposta, con riferimento a un singolo corso di studio ovvero a piu' corsi di studio, secondo le determinazioni del Regolamento del Dipartimento al quale fanno capo. I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere la costituzione, nell'ambito dei Collegi didattici, di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. 3. Ciascun Collegio didattico elegge nel suo ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dal Direttore del Dipartimento referente principale o responsabile. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato e' triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. E' eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. I verbali delle riunioni del Collegio didattico sono trasmessi dal Presidente al Direttore del Dipartimento referente principale, o comunque responsabile, al quale compete verificare gli argomenti e le proposte eventualmente da sottoporre al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ordinaria. 4. Nel caso di corsi di studio per i quali, in considerazione delle loro specificita', le responsabilita' didattiche spettino in condizioni sostanzialmente paritarie a piu' Dipartimenti associati, e risulti impossibile individuare un Dipartimento referente principale o anche attribuire la responsabilita' della gestione didattica al Consiglio di un Dipartimento associato sulla base di un'intesa fra i Dipartimenti interessati, secondo quanto previsto sopra al comma 1, i compiti di gestione della didattica, ai sensi del comma 2, possono essere esercitati da un apposito Collegio didattico interdipartimentale. I Collegi interdipartimentali sono composti dai docenti appartenenti ai Dipartimenti interessati responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione e comprendono le rappresentanze degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti associati. Sono altresi' membri dei Collegi didattici interdipartimentali i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti che svolgano compiti didattici per i corsi in questione. La costituzione di un Collegio didattico interdipartimentale e' deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati. Il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale e' eletto dal Collegio nel suo ambito secondo le modalita' di cui al secondo capoverso del comma 3. I verbali delle riunioni del Collegio didattico interdipartimentale, ove costituito, sono trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti associati, ai quali competono gli adempimenti di cui all'ultimo capoverso del comma 3. I Consigli dei Dipartimenti associati nella gestione dei Collegi didattici interdipartimentali provvedono annualmente, per quanto li concerne e nelle modalita' compatibili, all'assolvimento degli adempimenti di cui comma 1. 5. I Consigli di Dipartimento possono deliberare la partecipazione dei professori a contratto alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. I Consigli di Dipartimento possono deliberare la partecipazione alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza del personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. 6. Nell'ambito di ciascun Dipartimento referente principale, o comunque responsabile del corso di studio, ovvero di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, sono costituite apposite Commissioni paritetiche docenti-studenti composte da un pari numero di docenti e di studenti. Questi ultimi sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ovvero nel Collegio didattico interdipartimentale. La Commissione e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica da parte degli organi dell'Ateneo e nazionali; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. In relazione ai suoi compiti, la Commissione acquisisce tutte le informazioni utili, compresi i dati derivanti dalle procedure di valutazione interna o esterna dei corsi di sua competenza e dei relativi insegnamenti e servizi. La Commissione, a seguito della propria attivita', formula pareri e proposte per il miglioramento dei risultati ai Collegi didattici, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, alla o alle Facolta' o Scuole competenti e al Nucleo di valutazione. Il Presidente di ciascuna Commissione paritetica e' designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento. La composizione specifica di ciascuna Commissione paritetica e' stabilita nel Regolamento del Dipartimento di pertinenza ovvero con deliberazione del Collegio didattico interdipartimentale interessato.