(Allegato-art. 40)
                               Art. 40 
 
                          Facolta' e Scuole 
 
  1. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 2, comma  2  lettera  c),
della legge  n.  240/2010,  tra  piu'  Dipartimenti,  raggruppati  in
relazione a  criteri  di  affinita'  disciplinare  e  funzionale,  le
Facolta' e le Scuole. Esse sono strutture di raccordo con funzioni di
coordinamento  e  razionalizzazione  delle  attivita'  didattiche   e
formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppati,  compresa  la
proposta di attivazione o  soppressione  di  corsi  di  studio  e  di
gestione dei servizi comuni  di  pertinenza,  nell'ambito  di  quanto
stabilito dal successivo comma 5. 
  Quando i Dipartimenti raccordati configurano  una  complementarita'
di attivita' con obiettivi estesi a piu' macrosettori disciplinari  o
che  si   riferiscono   a   una   intera   area   o   a   piu'   aree
scientifico-disciplinari,  alla   struttura   viene   attribuita   la
denominazione di Facolta'. In presenza di complementarita'  collegate
a obiettivi di prevalente interesse di un solo macrosettore o  di  un
numero ridotto di macrosettori e circoscritte nella loro  portata  ad
ambiti definiti, alla struttura viene attribuita la denominazione  di
Scuola.  Resta  fermo  l'uso  della  denominazione   Scuola   seguita
obbligatoriamente dalla specificazione che ne definisce l'ambito  per
altre tipologie formative, come stabilite dal presente Statuto. 
  2. A ciascuna Facolta' o Scuola si raccordano, di norma,  non  meno
di  tre  Dipartimenti.  Il  numero  delle  Facolta'  e  delle  Scuole
complessivamente attivabili dall'Ateneo non puo' essere  superiore  a
dodici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d), della legge  n.
240/2010. 
  3. Ciascun Dipartimento e' raccordato ad almeno una e, di norma,  a
non piu' di tre Facolta' o Scuole, operando in ognuna  di  esse  come
referente principale o associato di almeno un corso di  laurea  o  di
laurea magistrale o a ciclo unico. 
  Le modalita'  della  rappresentanza  di  ciascun  Dipartimento  nei
relativi Comitati di direzione, di cui al successivo  comma  6,  sono
definite nel Regolamento della Facolta' o Scuola. 
  4. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei  Dipartimenti  che
si raccordano a una Facolta', si affianchino  funzioni  assistenziali
nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia,  le  strutture  di
cui  al  comma  1,  assumono  i  compiti  conseguenti,  definiti  nel
Regolamento  della  Facolta',  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti
concertati con le competenti autorita' statali e  regionali,  nonche'
con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 
  Il Regolamento della  Facolta'  medica  puo'  altresi'  determinare
modalita' specifiche di organizzazione e coordinamento dei  corsi  di
laurea e  di  laurea  magistrale  per  le  professioni  sanitarie  in
considerazione della loro particolare natura e dei necessari raccordi
con le aziende ospedaliere. 
  Il Comitato direttivo della Facolta', in accordo  coi  Dipartimenti
interessati, coopera alla  definizione  delle  linee  generali  della
programmazione in ambito sanitario partecipandovi,  ove  previsto,  e
comunque assicurando un adeguato raccordo  con  gli  organi  ad  essa
preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali. 
  Compete  al  Comitato  direttivo  della   Facolta'   promuovere   e
verificare l'equilibrato sviluppo delle  articolazioni  organizzative
in cui e' strutturata l'attivita' formativa  in  ambito  biomedico  e
sanitario e coordinare le proposte di nuovi posti di professore e  di
ricercatore formulate dai Dipartimenti e di mobilita'  interdi  parti
mentale, quando riguardino posizioni convenzionate con  le  strutture
del sistema sanitario regionale e nazionale. 
  5. L'Ateneo garantisce il miglior grado di efficienza ed  efficacia
dei  servizi  funzionali  alla  didattica  mediante  l'organizzazione
coordinata delle segreterie e della  gestione  delle  carriere  degli
studenti, dei servizi tecnici e logistici, nonche' di  altri  servizi
di supporto alla didattica eventualmente organizzati come strutture o
centri di Ateneo. 
  Ulteriori funzioni possono  essere  esercitate  a  livello  interdi
parti  mentale   anche   con   delega   concordata   delle   relative
responsabilita'   a   singoli   Dipartimenti   ovvero   mediante   la
costituzione  di  centri  interdipartimentali  di  servizi   per   la
didattica,  raccordati  con  le  Facolta'  o   Scuole,   secondo   le
determinazioni del Consiglio di amministrazione. 
  Il Consiglio di amministrazione determina le modalita' di  gestione
dei servizi  comuni  che  comportino  disponibilita'  di  risorse  di
personale e finanziarie attribuite alle competenze  dei  Comitati  di
direzione delle Facolta o Scuole, di cui al successivo comma. 
  6. L'organo deliberante della Facolta' o Scuola  e',  ai  sensi  di
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 lettera f), della  legge  n.
240/2010, il Comitato di direzione. 
  Compete ai Comitati di direzione svolgere funzioni di raccordo e di
coordinamento rispetto alle attivita' didattiche che  fanno  capo  ai
Dipartimenti di riferimento delle Facolta' o Scuole per  gli  aspetti
gestionali e organizzativi di comune interesse, nonche' assolvere  ai
compiti eventualmente assegnati dal Consiglio di amministrazione. 
  Compete altresi' ai Comitati di direzione accertare l'andamento dei
corsi  e  la  loro  corrispondenza  agli  obiettivi   dell'Ateneo   e
verificare l'efficacia e la  piena  utilizzazione  delle  risorse  di
docenza a disposizione,  nonche'  le  eventuali  carenze,  avanzando,
anche su questa  base,  al  Consiglio  di  amministrazione  eventuali
proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio. 
  7. Il Comitato di direzione delle Facolta' o Scuole e' composto dai
Direttori dei Dipartimenti ad esse  raccordati  e  da  un  numero  di
professori di  prima  e  di  seconda  fascia  e  di  ricercatori  non
superiore  al  10%  dei  componenti  dei  Consigli  dei  Dipartimenti
interessati,  individuati  proporzionalmente  ai  carichi   didattici
erogati, di cui una parte eletta dai Consigli dei Dipartimenti tra  i
componenti delle rispettive  Giunte  e  una  parte  designata  tra  i
Presidenti  dei   Collegi   didattici   e   dei   Collegi   didattici
interdipartimentali  ovvero  tra  i  responsabili   delle   attivita'
assistenziali  di  competenza  delle  strutture,  ove  previste.   Il
Comitato di direzione comprende  una  rappresentanza  degli  studenti
eletta come previsto dal comma 3 dell'articolo 38. 
  La composizione specifica e le modalita' di designazione di ciascun
Comitato di direzione sono stabilite nel Regolamento della rispettiva
Facolta' o Scuola. 
  8. Le funzioni di Presidente del Comitato di direzione sono assunte
da un  professore  ordinario  appartenente  a  uno  dei  Dipartimenti
raccordati alla Facolta' o Scuola, eletto dal Comitato  di  direzione
con mandato triennale, rinnovabile una sola volta. 
  L'elezione del Presidente  avviene  a  maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto al voto nella prima votazione,  previo  raggiungimento
della maggioranza  assoluta  dei  votanti  nella  seconda  votazione,
mediante ballottaggio tra i due docenti che nella  seconda  votazione
abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza. 
  La  carica  di  Presidente  del  Comitato  di  direzione   non   e'
compatibile  con  quella  di  Direttore  di  uno   dei   Dipartimenti
afferenti.