Art. 40 Facolta' e Scuole 1. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c), della legge n. 240/2010, tra piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare e funzionale, le Facolta' e le Scuole. Esse sono strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza, nell'ambito di quanto stabilito dal successivo comma 5. Quando i Dipartimenti raccordati configurano una complementarita' di attivita' con obiettivi estesi a piu' macrosettori disciplinari o che si riferiscono a una intera area o a piu' aree scientifico-disciplinari, alla struttura viene attribuita la denominazione di Facolta'. In presenza di complementarita' collegate a obiettivi di prevalente interesse di un solo macrosettore o di un numero ridotto di macrosettori e circoscritte nella loro portata ad ambiti definiti, alla struttura viene attribuita la denominazione di Scuola. Resta fermo l'uso della denominazione Scuola seguita obbligatoriamente dalla specificazione che ne definisce l'ambito per altre tipologie formative, come stabilite dal presente Statuto. 2. A ciascuna Facolta' o Scuola si raccordano, di norma, non meno di tre Dipartimenti. Il numero delle Facolta' e delle Scuole complessivamente attivabili dall'Ateneo non puo' essere superiore a dodici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d), della legge n. 240/2010. 3. Ciascun Dipartimento e' raccordato ad almeno una e, di norma, a non piu' di tre Facolta' o Scuole, operando in ognuna di esse come referente principale o associato di almeno un corso di laurea o di laurea magistrale o a ciclo unico. Le modalita' della rappresentanza di ciascun Dipartimento nei relativi Comitati di direzione, di cui al successivo comma 6, sono definite nel Regolamento della Facolta' o Scuola. 4. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei Dipartimenti che si raccordano a una Facolta', si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia, le strutture di cui al comma 1, assumono i compiti conseguenti, definiti nel Regolamento della Facolta', secondo le modalita' e nei limiti concertati con le competenti autorita' statali e regionali, nonche' con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il Regolamento della Facolta' medica puo' altresi' determinare modalita' specifiche di organizzazione e coordinamento dei corsi di laurea e di laurea magistrale per le professioni sanitarie in considerazione della loro particolare natura e dei necessari raccordi con le aziende ospedaliere. Il Comitato direttivo della Facolta', in accordo coi Dipartimenti interessati, coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali. Compete al Comitato direttivo della Facolta' promuovere e verificare l'equilibrato sviluppo delle articolazioni organizzative in cui e' strutturata l'attivita' formativa in ambito biomedico e sanitario e coordinare le proposte di nuovi posti di professore e di ricercatore formulate dai Dipartimenti e di mobilita' interdi parti mentale, quando riguardino posizioni convenzionate con le strutture del sistema sanitario regionale e nazionale. 5. L'Ateneo garantisce il miglior grado di efficienza ed efficacia dei servizi funzionali alla didattica mediante l'organizzazione coordinata delle segreterie e della gestione delle carriere degli studenti, dei servizi tecnici e logistici, nonche' di altri servizi di supporto alla didattica eventualmente organizzati come strutture o centri di Ateneo. Ulteriori funzioni possono essere esercitate a livello interdi parti mentale anche con delega concordata delle relative responsabilita' a singoli Dipartimenti ovvero mediante la costituzione di centri interdipartimentali di servizi per la didattica, raccordati con le Facolta' o Scuole, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione determina le modalita' di gestione dei servizi comuni che comportino disponibilita' di risorse di personale e finanziarie attribuite alle competenze dei Comitati di direzione delle Facolta o Scuole, di cui al successivo comma. 6. L'organo deliberante della Facolta' o Scuola e', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 lettera f), della legge n. 240/2010, il Comitato di direzione. Compete ai Comitati di direzione svolgere funzioni di raccordo e di coordinamento rispetto alle attivita' didattiche che fanno capo ai Dipartimenti di riferimento delle Facolta' o Scuole per gli aspetti gestionali e organizzativi di comune interesse, nonche' assolvere ai compiti eventualmente assegnati dal Consiglio di amministrazione. Compete altresi' ai Comitati di direzione accertare l'andamento dei corsi e la loro corrispondenza agli obiettivi dell'Ateneo e verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle risorse di docenza a disposizione, nonche' le eventuali carenze, avanzando, anche su questa base, al Consiglio di amministrazione eventuali proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio. 7. Il Comitato di direzione delle Facolta' o Scuole e' composto dai Direttori dei Dipartimenti ad esse raccordati e da un numero di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati, individuati proporzionalmente ai carichi didattici erogati, di cui una parte eletta dai Consigli dei Dipartimenti tra i componenti delle rispettive Giunte e una parte designata tra i Presidenti dei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza delle strutture, ove previste. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti eletta come previsto dal comma 3 dell'articolo 38. La composizione specifica e le modalita' di designazione di ciascun Comitato di direzione sono stabilite nel Regolamento della rispettiva Facolta' o Scuola. 8. Le funzioni di Presidente del Comitato di direzione sono assunte da un professore ordinario appartenente a uno dei Dipartimenti raccordati alla Facolta' o Scuola, eletto dal Comitato di direzione con mandato triennale, rinnovabile una sola volta. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza. La carica di Presidente del Comitato di direzione non e' compatibile con quella di Direttore di uno dei Dipartimenti afferenti.