Art. 42 Scuole di specializzazione 1. Le Scuole di specializzazione, finalizzate alla promozione di elevate capacita' scientifiche, professionali e applicative in ambiti specifici nonche' al conseguimento di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista, e organizzate secondo la normativa e nelle tipologie previste dagli ordinamenti in vigore, sono istituite in conformita' alla normativa vigente, anche congiuntamente ad altri atenei, su proposta motivata del Dipartimento interessato o dei Dipartimenti associati nella loro gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico. Nella proposta istitutiva viene individuato, nel caso in cui siano interessati alla gestione della Scuola piu' Dipartimenti associati, il Dipartimento referente principale o comunque responsabile della Scuola anche con funzioni di sede amministrativa. 2. Sono organi della Scuola il Consiglio e il Direttore. Il Consiglio della Scuola e' composto dai professori e ricercatori di ruolo e dai professori a contratto ai quali sono affidate attivita' didattiche nella Scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi. La partecipazione al Consiglio dei docenti riguarda l'anno accademico nel quale viene svolto il compito didattico. Nei Regolamenti delle singole Scuole, emanati in conformita' al presente Statuto, al Regolamento didattico e al Regolamento generale d'Ateneo, sono indicate le modalita' di elezione degli specializzandi. Il Direttore ha la responsabilita' del coordinamento funzionale della Scuola; e' nominato dal Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle prescrizioni stabilite dalla normativa per specifiche tipologie di Scuola, su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e agli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati; dura in carica tre anni e di norma non e' immediatamente confermabile piu' di una volta. Non si puo' contemporaneamente rivestire la carica di Direttore di piu' Scuole di specializzazione. Il Consiglio individua ogni anno i fabbisogni formativi, sottoponendo le relative proposte di utilizzo, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti di appartenenza. Se le proposte riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito ovvero retribuito, esse sono sottoposte al Consiglio del Dipartimento referente, o comunque responsabile della Scuola, perche' provveda ai relativi bandi, nell'ambito e nei limiti delle risorse a cio' disponibili. Le relative attribuzioni sono deliberate dal Consiglio della Scuola. Compete al Consiglio del Dipartimento referente, o comunque responsabile della Scuola, deliberare in ordine alla programmazione didattica della Scuola. 3. I Regolamenti delle Scuole sono predisposti dai rispettivi Consigli, approvati dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati e deliberati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 4. Le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono oggetto di una specifica disciplina, definita in un apposito Regolamento unico predisposto dal Comitato direttivo della Facolta' di riferimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 del presente Statuto, coerente con le loro specificita' e con la normativa che le riguarda, e approvato dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti interessati e dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Una rappresentanza dei Direttori delle suddette Scuole fa parte del Comitato di direzione della Facolta' in questione.