Art. 46 Iniziative didattiche interateneo e su accordi di programma 1. Nel quadro della sua autonomia, l'Universita' puo' istituire corsi di studio o attivare corsi di studio gia' funzionanti operando in convenzione con altri atenei e/o sulla base di accordi di programma con enti pubblici che, anche in relazione agli elementi di contesto e alle finalita' alle quali si vuole provvedere, ne prevedano alcune specificita' organizzative e funzionali, comunque non in contrasto con le modalita' di gestione della didattica stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo. 2. Le convenzioni e gli accordi di programma in questione hanno durata di norma triennale e comunque non superiore al quinquennio. Essi sono proposti, con una relazione motivata circa il valore e la portata dell'iniziativa, dai Dipartimenti interessati e approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il loro eventuale rinnovo e' subordinato al parere positivo sull'attivita' svolta da parte del Nucleo di valutazione.