(Allegato-art. 46)
                               Art. 46 
 
     Iniziative didattiche interateneo e su accordi di programma 
 
  1. Nel quadro della sua  autonomia,  l'Universita'  puo'  istituire
corsi di studio o attivare corsi di studio gia' funzionanti  operando
in convenzione  con  altri  atenei  e/o  sulla  base  di  accordi  di
programma con enti pubblici che, anche in relazione agli elementi  di
contesto  e  alle  finalita'  alle  quali  si  vuole  provvedere,  ne
prevedano alcune specificita' organizzative  e  funzionali,  comunque
non in  contrasto  con  le  modalita'  di  gestione  della  didattica
stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo. 
  2. Le convenzioni e gli accordi di  programma  in  questione  hanno
durata di norma triennale e comunque non  superiore  al  quinquennio.
Essi sono proposti, con una relazione motivata circa il valore  e  la
portata dell'iniziativa, dai Dipartimenti interessati e approvati dal
Consiglio di 
  amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato  accademico.
Il  loro  eventuale  rinnovo  e'  subordinato  al   parere   positivo
sull'attivita' svolta da parte del Nucleo di valutazione.