Art. 48 Centri interdipartimentali di ricerca 1. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per sostenere e potenziare attivita' di ricerca di rilevante impegno, su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di professori e ricercatori afferenti a piu' Dipartimenti. La costituzione dei Centri puo' essere connessa alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca o ad altre ricerche che l'Universita' svolga sulla base di contratti o convenzioni. 2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attivita' devono essere garantite dai Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro; a tali Dipartimenti compete altresi' di definire nella proposta costitutiva la composizione degli organi preposti al coordinamento del Centro. Le risorse per il funzionamento possono provenire anche da enti esterni, secondo la normativa stabilita nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.