(Allegato-art. 48)
                               Art. 48 
 
                Centri interdipartimentali di ricerca 
 
  1.  I  Centri  interdipartimentali  di   ricerca   possono   essere
costituiti  per  sostenere  e  potenziare  attivita'  di  ricerca  di
rilevante  impegno,  su  progetti  di  durata   pluriennale   e   che
coinvolgano le attivita' di professori e ricercatori afferenti a piu'
Dipartimenti. 
  La costituzione dei Centri puo' essere connessa alla partecipazione
a progetti scientifici promossi da enti  pubblici  di  ricerca  o  ad
altre ricerche che l'Universita' svolga sulla  base  di  contratti  o
convenzioni. 
  2.  Le  risorse  di  personale,  finanziarie  e  di  spazi  per  lo
svolgimento dell'attivita' devono essere garantite  dai  Dipartimenti
che promuovono  la  costituzione  del  Centro;  a  tali  Dipartimenti
compete  altresi'  di  definire   nella   proposta   costitutiva   la
composizione degli organi preposti al coordinamento  del  Centro.  Le
risorse per il funzionamento possono provenire anche da enti esterni,
secondo  la  normativa  stabilita  nel   Regolamento   d'Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.