(Allegato-art. 49)
                               Art. 49 
 
                          Centri funzionali 
 
  1. I Centri funzionali  di  Ateneo,  comunque  denominati,  possono
essere costituiti in relazione a  obiettivi  e  funzioni  di  elevato
impegno  e  qualificazione,  non  riconducibili  ad  altri  organismi
dell'Universita', assicurando le necessarie risorse finanziarie e  di
personale. 
  Qualora le  risorse  siano  assicurate  in  tutto  o  in  parte  da
Dipartimenti, il Centro si configura come Centro  interdipartimentale
o  come  Centro  integrato  supportato  sia   dall'Ateneo   sia   dai
Dipartimenti interessati, secondo le condizioni  stabilite  alla  sua
costituzione o deliberate successivamente. 
  2.  Possono   essere   costituiti   Centri   funzionali   d'Ateneo,
interdiparti mentali o integrati, per funzioni quali quelle: 
  a) collegate ad attivita' coordinate  di  supporto  delle  funzioni
istituzionali  dell'Ateneo  che  comportino  un   rilevante   impegno
gestionale anche rivolto all'esterno e che  possano  anche  implicare
l'utilizzazione di apparati tecnici di particolare complessita'; 
  b)  che  si  riferiscano  alla   conservazione,   utilizzazione   e
valorizzazione, anche con la promozione di specifiche  attivita',  di
nuclei omogenei e di particolare rilevanza e  pregio  del  patrimonio
bibliografico,  archivistico,  strumentale  e  museale   dell'Ateneo,
ovvero dei suoi orti botanici; 
  c) che implichino la gestione coordinata di grandi  attrezzature  e
di laboratori scientifici di alta complessita' di interesse di uno  o
piu' Dipartimenti, di Centri i nterdi parti mentali di ricerca  e  di
gruppi di ricerca  interni  all'Ateneo,  fatte  salve  le  eventuali,
ulteriori  utilizzazioni,  purche'  non  a  detrimento  degli  utenti
istituzionali,  sulla  base  di  convenzioni  o   a   condizioni   da
concordare, da parte di soggetti esterni. 
  d) che implichino la gestione centralizzata a  fini  scientifici  e
didattici di strutture tecniche e specialistiche per  lo  studio,  la
diagnosi e la cura delle malattie  degli  animali,  lo  studio  delle
pratiche di allevamento, la gestione  di  terreni  agricoli  e  delle
coltivazioni di pertinenza con i relativi immobili per la  ricerca  e
la sperimentazione agraria, secondo il modello previsto dalla legge 9
dicembre 1985, n. 705. 
  I Centri funzionali possono svolgere attivita' rivolta  all'esterno
e in conto terzi, secondo le norme in vigore. 
  I   Centri    si    avvalgono    di    dotazioni    di    personale
tecnico-amministrativo  in  relazione  alle   rispettive   specifiche
funzioni.