Art. 49 Centri funzionali 1. I Centri funzionali di Ateneo, comunque denominati, possono essere costituiti in relazione a obiettivi e funzioni di elevato impegno e qualificazione, non riconducibili ad altri organismi dell'Universita', assicurando le necessarie risorse finanziarie e di personale. Qualora le risorse siano assicurate in tutto o in parte da Dipartimenti, il Centro si configura come Centro interdipartimentale o come Centro integrato supportato sia dall'Ateneo sia dai Dipartimenti interessati, secondo le condizioni stabilite alla sua costituzione o deliberate successivamente. 2. Possono essere costituiti Centri funzionali d'Ateneo, interdiparti mentali o integrati, per funzioni quali quelle: a) collegate ad attivita' coordinate di supporto delle funzioni istituzionali dell'Ateneo che comportino un rilevante impegno gestionale anche rivolto all'esterno e che possano anche implicare l'utilizzazione di apparati tecnici di particolare complessita'; b) che si riferiscano alla conservazione, utilizzazione e valorizzazione, anche con la promozione di specifiche attivita', di nuclei omogenei e di particolare rilevanza e pregio del patrimonio bibliografico, archivistico, strumentale e museale dell'Ateneo, ovvero dei suoi orti botanici; c) che implichino la gestione coordinata di grandi attrezzature e di laboratori scientifici di alta complessita' di interesse di uno o piu' Dipartimenti, di Centri i nterdi parti mentali di ricerca e di gruppi di ricerca interni all'Ateneo, fatte salve le eventuali, ulteriori utilizzazioni, purche' non a detrimento degli utenti istituzionali, sulla base di convenzioni o a condizioni da concordare, da parte di soggetti esterni. d) che implichino la gestione centralizzata a fini scientifici e didattici di strutture tecniche e specialistiche per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali, lo studio delle pratiche di allevamento, la gestione di terreni agricoli e delle coltivazioni di pertinenza con i relativi immobili per la ricerca e la sperimentazione agraria, secondo il modello previsto dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705. I Centri funzionali possono svolgere attivita' rivolta all'esterno e in conto terzi, secondo le norme in vigore. I Centri si avvalgono di dotazioni di personale tecnico-amministrativo in relazione alle rispettive specifiche funzioni.