Art. 5 Finanziamenti e programmazione delle risorse 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi ed enti pubblici e privati, nazionali comunitari e internazionali, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 2. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui o altre forme di indebitamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 3. L'Universita' imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto del documento programmatorio e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1 lettera a), del presente Statuto e della programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nella assegnazione di risorse, l'Universita' tiene conto dell'entita' e della valutazione del livello della produzione scientifica e del grado di impegno degli appartenenti alle strutture nelle attivita' istituzionali di competenza, collegandola a indicatori quantitativi e di qualita' appropriati ai vari ambiti disciplinari.