(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
 
            Finanziamenti e programmazione delle risorse 
 
  1. Le fonti di finanziamento dell'Universita'  sono  costituite  da
trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi
ed enti pubblici e privati, nazionali comunitari e internazionali, da
entrate  proprie.  Le  entrate  proprie  sono  costituite  da  tasse,
contributi  e  forme  autonome  di  finanziamento,  quali  contributi
volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e  alienazioni  del
patrimonio, atti  di  liberalita'  e  corrispettivi  di  contratti  e
convenzioni. 
  2. Per le spese di investimento l'Universita' puo'  ricorrere,  nei
limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui
o altre forme di indebitamento, in modo da garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 
  3.  L'Universita'  imposta  le  proprie  strategie  in  materia  di
finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto del documento
programmatorio e di sviluppo di cui all'articolo 25, comma 1  lettera
a), del presente Statuto e della programmazione triennale  di  Ateneo
di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, nella legge  31  marzo  2005,  n.  43,
nonche'  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo   5,   comma   4,
all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 24,  comma  5,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  Nella  assegnazione   di   risorse,   l'Universita'   tiene   conto
dell'entita'  e  della  valutazione  del  livello  della   produzione
scientifica e del grado di impegno degli appartenenti alle  strutture
nelle  attivita'  istituzionali   di   competenza,   collegandola   a
indicatori quantitativi e di  qualita'  appropriati  ai  vari  ambiti
disciplinari.