(Allegato-art. 51)
                               Art. 51 
 
                   Centri di ricerca convenzionati 
 
  1. I Centri di ricerca convenzionati possono essere  costituiti  su
iniziativa  di  professori  e  ricercatori,  previa  acquisizione  di
finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati o da privati. 
  2. I Centri di ricerca convenzionati sono costituiti per una durata
non superiore a sei anni e sono rinnovabili. 
  Nel caso in cui la valutazione delle attivita' del Centro da  parte
del  Nucleo  di  valutazione  non  sia  positiva,  il  Consiglio   di
amministrazione, previo parere del Senato accademico, puo' deliberare
di non rinnovare il Centro al termine della durata prevista ovvero di
scioglierlo anticipatamente.