Art. 51 Centri di ricerca convenzionati 1. I Centri di ricerca convenzionati possono essere costituiti su iniziativa di professori e ricercatori, previa acquisizione di finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati o da privati. 2. I Centri di ricerca convenzionati sono costituiti per una durata non superiore a sei anni e sono rinnovabili. Nel caso in cui la valutazione delle attivita' del Centro da parte del Nucleo di valutazione non sia positiva, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, puo' deliberare di non rinnovare il Centro al termine della durata prevista ovvero di scioglierlo anticipatamente.