Art. 53 Centri e consorzi interuniversitari 1. L'Universita' puo' promuovere o partecipare alla costituzione di Centri di ricerca o di servizi interuniversitari e a Consorzi interuniversitari per il perseguimento di finalita' comuni sulla base di atti convenzionali approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, secondo la normativa specifica fissata nel Regolamento generale d'Ateneo. 2. L'Universita' puo' altresi' promuovere o partecipare a consorzi o societa' consortili, a fondazioni e ad associazioni per il perseguimento di finalita' connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalita' ed entro i limiti fissati dal Regolamento generale d'Ateneo e dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Le modalita' di partecipazione e di coinvolgimento dell'Universita' negli enti di cui ai due commi precedenti sono sottoposte a verifiche periodiche da parte del Consiglio di amministrazione, il quale, avendo acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico e la motivata valutazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, accerta la congruita' delle attivita' svolte rispetto agli obiettivi da perseguire e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti.