(Allegato-art. 53)
                               Art. 53 
 
                 Centri e consorzi interuniversitari 
 
  1. L'Universita' puo' promuovere o partecipare alla costituzione di
Centri di  ricerca  o  di  servizi  interuniversitari  e  a  Consorzi
interuniversitari per il perseguimento di finalita' comuni sulla base
di atti convenzionali approvati  dal  Consiglio  di  amministrazione,
previo parere obbligatorio del Senato  accademico,  su  proposta  dei
Dipartimenti interessati, secondo la normativa specifica fissata  nel
Regolamento generale d'Ateneo. 
  2. L'Universita' puo' altresi' promuovere o partecipare a  consorzi
o  societa'  consortili,  a  fondazioni  e  ad  associazioni  per  il
perseguimento   di   finalita'   connesse   alle   proprie   funzioni
istituzionali, secondo le modalita' ed entro  i  limiti  fissati  dal
Regolamento  generale  d'Ateneo  e  dal  Regolamento   d'Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 
  3.   Le   modalita'   di   partecipazione   e   di   coinvolgimento
dell'Universita' negli enti di  cui  ai  due  commi  precedenti  sono
sottoposte  a  verifiche  periodiche  da  parte  del   Consiglio   di
amministrazione, il quale, avendo acquisito  il  parere  obbligatorio
del Senato  accademico  e  la  motivata  valutazione  del  Nucleo  di
valutazione dell'Ateneo, accerta la congruita' delle attivita' svolte
rispetto agli obiettivi da perseguire e  la  coerenza  delle  risorse
impiegate rispetto ai risultati ottenuti.