(Allegato-art. 54)
                               Art. 54 
 
                   Sistema bibliotecario d'Ateneo 
 
  1. L'Universita' promuove lo  sviluppo  del  Sistema  bibliotecario
d'Ateneo,  inteso  come  l'insieme  delle  strutture  preposte   alla
conservazione, alla gestione, allo sviluppo e alla valorizzazione del
patrimonio bibliotecario e documentale e  all'accesso  alle  connesse
risorse on line di cui l'Ateneo ha la disponibilita'. Ne  sono  parti
integranti:  a)  la  competente   struttura   dirigenziale   preposta
all'organizzazione  generale  e  all'erogazione  di  servizi;  b)  le
singole strutture bibliotecarie; c) un organo collegiale di indirizzo
e di consulenza denominato Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. 
  Il Sistema bibliotecario d'Ateneo deve comunque  configurarsi  come
un  insieme  di  servizi  coordinati  e  integrati,  funzionali  alle
esigenze scientifiche e didattiche delle diverse  aree  disciplinari,
organizzati e gestiti in modo da assicurare l'uso piu' efficace delle
risorse. 
  Al Sistema bibliotecario d'Ateneo e' attribuita una quota annua  di
risorse sui fondi di competenza del bilancio universitario,  ai  fini
del suo funzionamento, dell'incremento del patrimonio bibliografico e
del potenziamento delle strutture che lo compongono. 
  2.  L'Universita'  favorisce  il  coordinamento   delle   strutture
appartenenti al Sistema bibliotecario anche mediante l'attivazione di
servizi centralizzati  a  livello  di  Ateneo,  l'accorpamento  e  la
razionalizzazione di compiti e funzioni, lo sviluppo e  l'adeguamento
delle tecnologie,  la  formazione  e  l'aggiornamento  del  personale
addetto, fatte salve le competenze scientifiche  e  gestionali  delle
singole strutture bibliotecarie. 
  3. L'Universita' promuove la costituzione di  Biblioteche  operanti
come autonome strutture di servizio, anche con funzioni  di  raccordo
per le strutture aggregate che non ne siano state  ancora  assorbite.
Le Biblioteche  autonome  sono  individuate  sulla  base  di  criteri
oggettivi,  riferiti   alle   dimensioni   e   alle   condizioni   di
funzionamento. Le strutture scientifiche e didattiche di  riferimento
delle  Biblioteche  autonome   sono   i   Dipartimenti   delle   aree
interessate, fatte salve le eventuali funzioni di  raccordo  delegate
ai Comitati di direzione  delle  Facolta'  o  Scuole  per  quanto  di
pertinenza 
  Le  Biblioteche  autonome  sono  rette  da  specifici   Regolamenti
predisposti dai Consigli  ad  esse  preposti,  approvati  dal  Senato
accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione,
sentiti i Dipartimenti interessati e la Commissione d'Ateneo  per  le
Biblioteche. Ad esse compete una dotazione finanziaria annua a carico
del   bilancio   universitario    stabilita    dal    Consiglio    di
amministrazione,  sulla  base  dei  criteri   definiti   dal   Senato
accademico, cui si aggiungono gli  eventuali  contributi  diretti  da
parte dei Dipartimenti che usufruiscono dei suoi servizi, nonche' gli
eventuali stanziamenti di enti esterni o di privati.  Le  Biblioteche
in questione godono di autonomia gestionale nei limiti stabiliti  dal
Regolamento  d'Ateneo  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita' e  dispongono  di  personale  in  relazione  alle  varie
funzioni da espletare, assegnato dal Consiglio di amministrazione. 
  4. Le norme generali riguardanti le  modalita'  di  aggregazione  e
organizzative  delle  Biblioteche  e  le  condizioni   funzionali   e
dimensionali sulla cui base poter acquisire risorse finanziarie e  di
personale sono contenute nel  Regolamento  generale  d'Ateneo;  norme
piu'  specifiche  possono  essere  contenute  nei   Regolamenti   dei
Dipartimenti. Il Regolamento generale d'Ateneo determina altresi'  le
norme relative alla direzione  e  alla  gestione  delle  Biblioteche,
prevedendo un figura di  Direttore  responsabile  dell'organizzazione
del     servizio,     del     personale     e     della      gestione
amministrativo-contabile, un Consiglio di indirizzo  e  un  Direttore
scientifico. 
  Il Direttore responsabile della Biblioteca partecipa con diritto di
voto alle riunioni del Consiglio del Dipartimento o dei  Consigli  di
Dipartimento  che  operano  quali  strutture  di  riferimento   della
Biblioteca. 
  5. La  Commissione  d'Ateneo  per  le  Biblioteche  ha  compiti  di
indirizzo e programmazione del Sistema bibliotecario. La  Commissione
avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici, anche
con riferimento alla ripartizione annua delle risorse  attribuite  al
Sistema  bibliotecario,  e  predispone  relazioni  periodiche   sulle
condizioni di quest'ultimo. La Commissione  elabora  e  trasmette  al
Senato accademico le linee  di  indirizzo  e  sviluppo  del  Servizio
bibliotecario d'Ateneo, anche in relazione alla  predisposizione  del
documento di programmazione triennale, e svolge ogni  altra  funzione
riferita al Sistema bibliotecario stabilita dagli organi  di  governo
dell'Ateneo. 
  6. Il Regolamento generale d'Ateneo determina la composizione della
Commissione, presieduta da  un  professore  di  ruolo  designato  dal
Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.