Art. 54 Sistema bibliotecario d'Ateneo 1. L'Universita' promuove lo sviluppo del Sistema bibliotecario d'Ateneo, inteso come l'insieme delle strutture preposte alla conservazione, alla gestione, allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario e documentale e all'accesso alle connesse risorse on line di cui l'Ateneo ha la disponibilita'. Ne sono parti integranti: a) la competente struttura dirigenziale preposta all'organizzazione generale e all'erogazione di servizi; b) le singole strutture bibliotecarie; c) un organo collegiale di indirizzo e di consulenza denominato Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo deve comunque configurarsi come un insieme di servizi coordinati e integrati, funzionali alle esigenze scientifiche e didattiche delle diverse aree disciplinari, organizzati e gestiti in modo da assicurare l'uso piu' efficace delle risorse. Al Sistema bibliotecario d'Ateneo e' attribuita una quota annua di risorse sui fondi di competenza del bilancio universitario, ai fini del suo funzionamento, dell'incremento del patrimonio bibliografico e del potenziamento delle strutture che lo compongono. 2. L'Universita' favorisce il coordinamento delle strutture appartenenti al Sistema bibliotecario anche mediante l'attivazione di servizi centralizzati a livello di Ateneo, l'accorpamento e la razionalizzazione di compiti e funzioni, lo sviluppo e l'adeguamento delle tecnologie, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto, fatte salve le competenze scientifiche e gestionali delle singole strutture bibliotecarie. 3. L'Universita' promuove la costituzione di Biblioteche operanti come autonome strutture di servizio, anche con funzioni di raccordo per le strutture aggregate che non ne siano state ancora assorbite. Le Biblioteche autonome sono individuate sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento. Le strutture scientifiche e didattiche di riferimento delle Biblioteche autonome sono i Dipartimenti delle aree interessate, fatte salve le eventuali funzioni di raccordo delegate ai Comitati di direzione delle Facolta' o Scuole per quanto di pertinenza Le Biblioteche autonome sono rette da specifici Regolamenti predisposti dai Consigli ad esse preposti, approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti interessati e la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Ad esse compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri definiti dal Senato accademico, cui si aggiungono gli eventuali contributi diretti da parte dei Dipartimenti che usufruiscono dei suoi servizi, nonche' gli eventuali stanziamenti di enti esterni o di privati. Le Biblioteche in questione godono di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dispongono di personale in relazione alle varie funzioni da espletare, assegnato dal Consiglio di amministrazione. 4. Le norme generali riguardanti le modalita' di aggregazione e organizzative delle Biblioteche e le condizioni funzionali e dimensionali sulla cui base poter acquisire risorse finanziarie e di personale sono contenute nel Regolamento generale d'Ateneo; norme piu' specifiche possono essere contenute nei Regolamenti dei Dipartimenti. Il Regolamento generale d'Ateneo determina altresi' le norme relative alla direzione e alla gestione delle Biblioteche, prevedendo un figura di Direttore responsabile dell'organizzazione del servizio, del personale e della gestione amministrativo-contabile, un Consiglio di indirizzo e un Direttore scientifico. Il Direttore responsabile della Biblioteca partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio del Dipartimento o dei Consigli di Dipartimento che operano quali strutture di riferimento della Biblioteca. 5. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche ha compiti di indirizzo e programmazione del Sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici, anche con riferimento alla ripartizione annua delle risorse attribuite al Sistema bibliotecario, e predispone relazioni periodiche sulle condizioni di quest'ultimo. La Commissione elabora e trasmette al Senato accademico le linee di indirizzo e sviluppo del Servizio bibliotecario d'Ateneo, anche in relazione alla predisposizione del documento di programmazione triennale, e svolge ogni altra funzione riferita al Sistema bibliotecario stabilita dagli organi di governo dell'Ateneo. 6. Il Regolamento generale d'Ateneo determina la composizione della Commissione, presieduta da un professore di ruolo designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.