(Allegato-art. 56)
                               Art. 56 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
  1. Ai sensi della vigente normativa e' costituito  presso  l'Ateneo
il  Comitato  per  lo  sport  universitario.  Il  Comitato   promuove
l'attivita' sportiva degli studenti e del personale  universitario  e
sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti a  disposizione
e ai  programmi  di  sviluppo  delle  varie  attivita'.  Il  Comitato
definisce, d'intesa con gli Enti locali,  le  modalita'  di  utilizzo
degli impianti sportivi di cui tali  Enti  hanno  la  disponibilita',
predispone i programmi di edilizia sportiva  e  formula  le  relative
proposte di finanziamento secondo  quanto  previsto  dalle  leggi  in
vigore. 
  2. Il Comitato e' costituito con decreto del Rettore,  con  mandato
biennale rinnovabile, ed e' composto: 
  - dal Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente; 
  -  da  due  membri  designati  dagli  Enti  sportivi   universitari
legalmente riconosciuti che organizzano  l'attivita'  sportiva  degli
studenti su base nazionale e internazionale; 
  - da un  docente  e  un  rappresentante  del  personale  tecnico  e
amministrativo designati dal Senato accademico; 
  - da due studenti designati dalla Conferenza degli studenti; 
  - dal Direttore generale o un suo delegato, anche con  funzioni  di
segretario. 
  3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo  delle
attivita' sportive deliberati dal Comitato, nonche' la gestione degli
impianti sportivi universitari sono affidati,  mediante  convenzione,
al Comitato Universitario Sportivo ovvero  ad  altri  eventuali  enti
operanti  nell'ambito  dello  sport  universitario,  individuati  nel
rispetto della normativa in  materia  di  procedure  di  affidamento.
Questi presentano ogni anno una relazione sulle  attivita'  svolte  e
sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'.