Art. 56 Comitato per lo sport universitario 1. Ai sensi della vigente normativa e' costituito presso l'Ateneo il Comitato per lo sport universitario. Il Comitato promuove l'attivita' sportiva degli studenti e del personale universitario e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e ai programmi di sviluppo delle varie attivita'. Il Comitato definisce, d'intesa con gli Enti locali, le modalita' di utilizzo degli impianti sportivi di cui tali Enti hanno la disponibilita', predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore. 2. Il Comitato e' costituito con decreto del Rettore, con mandato biennale rinnovabile, ed e' composto: - dal Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente; - da due membri designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale; - da un docente e un rappresentante del personale tecnico e amministrativo designati dal Senato accademico; - da due studenti designati dalla Conferenza degli studenti; - dal Direttore generale o un suo delegato, anche con funzioni di segretario. 3. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo delle attivita' sportive deliberati dal Comitato, nonche' la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, al Comitato Universitario Sportivo ovvero ad altri eventuali enti operanti nell'ambito dello sport universitario, individuati nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento. Questi presentano ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'.