Art. 58 Direttore generale 1. Al Direttore generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi e delle delibere del Consiglio di amministrazione, la responsabilita' della complessiva gestione economico-finanziaria, dell'organizzazione dei processi e dei servizi amministrativi e tecnici dell'Amministrazione, delle risorse strumentali e patrimoniali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e a quelle del Senato accademico, nelle quali presenta l'istruttoria degli atti e dei provvedimenti di competenza, esercitando le funzioni indicate all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 27, comma 13. 2. Il Direttore generale e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico. Esso e' regolato con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico e' stabilito in conformita' ai criteri e ai parametri di legge. E' previsto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a un dipendente pubblico. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con decreto motivato del Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilita' grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza degli indirizzi e delle delibere degli organi di governo. 3. In particolare il Direttore generale: a) e' responsabile dell'organizzazione complessiva dei servizi e della gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, verso cui esplica un'attivita' generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo, esercitando sullo stesso il potere disciplinare ai sensi delle norme in vigore; b) predispone le linee generali dell'organizzazione delle funzioni amministrative, tecniche, di servizio e di supporto alle attivita' istituzionali didattiche e di ricerca dell'Ateneo e i criteri organizzativi delle relative strutture, e provvede a raccordare e indirizzare le singole strutture amministrative, favorendone la cooperazione; c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari; d) presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli Organi di governo e del contesto organizzativo, economico e normativo in cui si e' operato; e) ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con l'adozione, per quanto di competenza, di atti, anche di rilevanza esterna, negoziali e di spesa, nonche' all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale, nell'ambito regolamentare dell'Ateneo; f) sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale, predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche; g) assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti, nel rispetto del Piano organizzativo programmatico pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 57, anche delegando alcune delle sue responsabilita' in relazione alle esigenze; h) e' responsabile della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa dell'Ateneo; i) esercita ogni altro compito attribuitogli da leggi e regolamenti. Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore generale puo' essere affiancato da una struttura di staff che lo supporta nel trattamento delle informazioni e della documentazione. 4. Il Direttore generale puo' nominare un Vicedirettore con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti in servizio presso l'Universita'. Il Vicedirettore vicario e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore generale. 5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di Direttore generale, le relative funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dirigente piu' anziano nel ruolo, salvo diversa delibera del Consiglio di amministrazione.