(Allegato-art. 58)
                               Art. 58 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Al Direttore generale e' attribuita, sulla base degli  indirizzi
e delle delibere del Consiglio di amministrazione, la responsabilita'
della complessiva gestione economico-finanziaria, dell'organizzazione
dei   processi   e   dei    servizi    amministrativi    e    tecnici
dell'Amministrazione, delle risorse strumentali e patrimoniali e  del
personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei  compiti,
in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute
del Consiglio di amministrazione e a quelle  del  Senato  accademico,
nelle quali presenta l'istruttoria degli atti e dei provvedimenti  di
competenza, esercitando le funzioni indicate all'articolo  26,  comma
3, e all'articolo 27, comma 13. 
  2. Il Direttore generale e'  scelto  tra  personalita'  di  elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale  con
funzioni dirigenziali.  L'incarico  e'  conferito  dal  Consiglio  di
amministrazione, su proposta  del  Rettore,  sentito  il  parere  del
Senato accademico. Esso  e'  regolato  con  contratto  di  lavoro  di
diritto privato a  tempo  determinato,  di  durata  non  superiore  a
quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico e'  stabilito  in
conformita' ai criteri e  ai  parametri  di  legge.  E'  previsto  il
collocamento in aspettativa senza assegni per  tutta  la  durata  del
contratto in caso  di  conferimento  dell'incarico  a  un  dipendente
pubblico. 
  L'incarico puo' essere revocato prima della  scadenza  con  decreto
motivato del Rettore, su delibera del Consiglio  di  amministrazione,
previa contestazione  all'interessato,  in  caso  di  responsabilita'
grave per i risultati della gestione amministrativa  o  di  reiterata
inosservanza  degli  indirizzi  e  delle  delibere  degli  organi  di
governo. 
  3. In particolare il Direttore generale: 
  a) e' responsabile dell'organizzazione complessiva  dei  servizi  e
della gestione del personale tecnico  e  amministrativo  dell'Ateneo,
verso cui esplica un'attivita' generale di indirizzo,  di  direzione,
di coordinamento e di controllo, esercitando sullo stesso  il  potere
disciplinare ai sensi delle norme in vigore; 
  b) predispone le linee generali dell'organizzazione delle  funzioni
amministrative, tecniche, di servizio e di  supporto  alle  attivita'
istituzionali  didattiche  e  di  ricerca  dell'Ateneo  e  i  criteri
organizzativi delle relative strutture, e  provvede  a  raccordare  e
indirizzare  le  singole  strutture  amministrative,  favorendone  la
cooperazione; 
  c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo
anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di  gestione
necessari; 
  d)  presenta  annualmente  al  Consiglio  di  amministrazione   una
relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel  quadro
degli obiettivi definiti dagli  Organi  di  governo  e  del  contesto
organizzativo, economico e normativo in cui si e' operato; 
  e) ai fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dagli
organi di governo, provvede  alla  gestione  finanziaria,  tecnica  e
amministrativa con l'adozione, per quanto  di  competenza,  di  atti,
anche  di  rilevanza  esterna,  negoziali   e   di   spesa,   nonche'
all'organizzazione  complessiva  delle  risorse  e   del   personale,
nell'ambito regolamentare dell'Ateneo; 
  f) sulla base della programmazione finanziaria e di  riparto  delle
risorse anche pluriennale, predispone il bilancio di  previsione,  il
conto consuntivo e le relative relazioni tecniche; 
  g) assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti, nel rispetto del
Piano organizzativo programmatico  pluriennale  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 57, anche delegando alcune delle sue responsabilita' in
relazione alle esigenze; 
  h) e' responsabile della  legittimita',  dell'imparzialita',  della
trasparenza  e  del  buon  andamento  dell'attivita'   amministrativa
dell'Ateneo; 
  i)  esercita  ogni  altro  compito   attribuitogli   da   leggi   e
regolamenti. 
  Nello svolgimento delle sue funzioni  il  Direttore  generale  puo'
essere affiancato da una struttura  di  staff  che  lo  supporta  nel
trattamento delle informazioni e della documentazione. 
  4.  Il  Direttore  generale  puo'  nominare  un  Vicedirettore  con
funzioni vicarie, indicandolo tra  i  dirigenti  in  servizio  presso
l'Universita'. Il Vicedirettore vicario e  decade  contemporaneamente
alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore generale. 
  5. In caso di  cessazione  anticipata  dall'incarico  di  Direttore
generale, le relative funzioni sono esercitate, fino alla nomina  del
successore, dal dirigente  piu'  anziano  nel  ruolo,  salvo  diversa
delibera del Consiglio di amministrazione.