Art. 61 Formazione, qualificazione e aggiornamento delle professionalita' 1. Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico e il rapporto di lavoro e con l'obiettivo di accrescere la qualificazione, la motivazione e la partecipazione attiva del proprio personale, l'Universita' promuove, anche su base pluriennale e programmata, le forme piu' adeguate di formazione, aggiornamento, potenziamento e valorizzazione delle competenze acquisite, destinando allo scopo specifiche risorse, tenendo altresi' conto del Piano organizzativo di cui al comma 5 dell'articolo 57 e del Modello di cui al comma 1 dell'articolo 60, e prevedendo la possibilita' di associare formazione e mobilita' interna al fine di favorire l'arricchimento professionale e al tempo stesso conseguire una piu' efficace organizzazione.