Art. 62 Designazioni elettive 1. Le designazioni elettive negli organi dell'Ateneo, ad esclusione dei casi in cui lo Statuto disponga diversamente, avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unita' superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0,50. La stessa modalita' di arrotondamento si applica ai fini del computo degli eleggibili in organi le cui norme di riferimento ne colleghino la numerosita' a una percentuale dell'organo stesso. In caso di parita' di voti risultera' eletto: per i docenti e per il personale tecnico e amministrativo il piu' anziano nel ruolo (a parita' il piu' anziano d'eta'), per gli studenti il piu' anziano d'eta'. 2. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'Ateneo, la votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 3. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo articolo 64, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato. Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolgono di norma non oltre il mese di giugno; quelle per Direttore di Dipartimento, Presidente di Collegio didattico, Presidente di Comitato di direzione delle Facolta' e Scuole, Direttore di scuola di specializzazione, Coordinatore di dottorato di ricerca e Direttore di scuola di dottorato sono indette e si svolgono con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Provvede all'indizione delle votazioni relative alle cariche di cui al precedente capoverso, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianita' nel ruolo (a parita' di anzianita' di ruolo prevale l'anzianita' di eta'). La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni nel caso dell'elezione del Rettore, almeno trenta giorni prima della data delle votazioni per l'elezione delle altre cariche. Nel caso dell'elezione del Rettore la comunicazione dell'indizione delle votazioni deve essere resa pubblica anche presso le altre Universita' italiane entro gli stessi termini temporali. Le elezioni per la designazione dei Direttori di Dipartimento e delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico, ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto, sono indette dal Rettore, sentito l'organo in carica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Comitati di direzione delle Facolta' e delle Scuole e negli organi di governo del CIDiS sono indette di norma in un'unica tornata dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. 4. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale d'Ateneo e nei Regolamenti delle singole strutture.