(Allegato-art. 62)
                               Art. 62 
 
                        Designazioni elettive 
 
  1. Le designazioni elettive negli organi dell'Ateneo, ad esclusione
dei casi in cui lo Statuto disponga diversamente, avvengono con  voto
limitato a un terzo dei nominativi da  eleggere,  con  arrotondamento
all'unita' superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore
a 0,50. 
  La stessa modalita'  di  arrotondamento  si  applica  ai  fini  del
computo degli eleggibili in organi le cui  norme  di  riferimento  ne
colleghino la numerosita' a una percentuale dell'organo stesso. 
  In caso di parita' di voti risultera' eletto: per i docenti  e  per
il personale tecnico e amministrativo il piu' anziano  nel  ruolo  (a
parita' il piu' anziano d'eta'), per gli  studenti  il  piu'  anziano
d'eta'. 
  2. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze
studentesche, per la cui designazione  valgono  le  norme  specifiche
previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'Ateneo, la
votazione e' valida se vi abbia preso parte  almeno  un  terzo  degli
aventi diritto. 
  3. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti  a
cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo articolo  64,
si svolgono entro il  termine  dell'anno  accademico  conclusivo  del
mandato. 
  Le elezioni per il Rettore sono indette con anticipo  di  almeno  6
mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolgono  di  norma  non
oltre il mese  di  giugno;  quelle  per  Direttore  di  Dipartimento,
Presidente di Collegio didattico, Presidente di Comitato di direzione
delle Facolta' e Scuole, Direttore  di  scuola  di  specializzazione,
Coordinatore di  dottorato  di  ricerca  e  Direttore  di  scuola  di
dottorato sono indette e si svolgono con anticipo di  almeno  3  mesi
rispetto alla scadenza del mandato. 
  Provvede all'indizione delle votazioni relative alle cariche di cui
al precedente  capoverso,  con  comunicazione  scritta  a  tutti  gli
interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento,  il  professore
di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso  tra  gli
aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianita' nel  ruolo
(a parita' di anzianita' di ruolo prevale l'anzianita' di  eta').  La
comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata  almeno
sessanta  giorni  prima  della  data   delle   votazioni   nel   caso
dell'elezione del Rettore, almeno  trenta  giorni  prima  della  data
delle  votazioni  per  l'elezione  delle  altre  cariche.  Nel   caso
dell'elezione  del  Rettore  la  comunicazione  dell'indizione  delle
votazioni deve essere resa pubblica anche presso le altre Universita'
italiane entro gli stessi termini temporali. 
  Le elezioni per la designazione dei  Direttori  di  Dipartimento  e
delle  rappresentanze  dei  docenti  e  del   personale   tecnico   e
amministrativo nel Senato accademico, ai sensi dell'articolo  26  del
presente Statuto, sono  indette  dal  Rettore,  sentito  l'organo  in
carica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto  alla  scadenza  del
mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. 
  Le  elezioni  per  la  designazione  degli  studenti   nel   Senato
accademico,  nel  Consiglio  di  amministrazione,  nei  Consigli   di
Dipartimento, nei Comitati di direzione delle Facolta' e delle Scuole
e negli organi di governo del CIDiS sono indette di norma in un'unica
tornata dal  Rettore,  sentita  la  Conferenza  degli  studenti,  con
anticipo di almeno tre  mesi  rispetto  alla  scadenza  dei  mandati,
dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. 
  4. Le restanti norme che disciplinano lo  svolgimento  delle  varie
tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale d'Ateneo e
nei Regolamenti delle singole strutture.