(Allegato-art. 63)
                               Art. 63 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. E' fatto divieto ai  componenti  del  Senato  accademico  e  del
Consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche -
fatta eccezione per  il  Rettore,  limitatamente  alla  contemporanea
partecipazione   al   Senato   accademico   e   al    Consiglio    di
amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente  al
Senato accademico, qualora risultino eletti a farne  parte  ai  sensi
del comma 6 dell'articolo 26 del presente Statuto - nonche' di essere
componenti di altri organi dell'Universita', salvo che del  Consiglio
di Dipartimento e, se Direttori  di  Dipartimento,  dei  Comitati  di
direzione  delle  Facolta'  e  Scuole.  Valgono  altresi'  nei   loro
confronti, pena la decadenza dalla carica, gli ulteriori  divieti  di
cui al comma 1, lettera s), dell'articolo 2 della legge n. 240/2010. 
  La funzione di Rettore e' incompatibile con qualunque altra  carica
nelle strutture didattico-scientifiche e di valutazione dell'Ateneo. 
  2. Non possono essere conferite altre cariche a chi sia Prorettore,
Presidente o componente  del  Nucleo  di  valutazione,  Direttore  di
Dipartimento, Presidente di  Comitato  di  direzione  di  Facolta'  o
Scuola. 
  E' fatta salva la possibilita' che il Presidente  del  Comitato  di
direzione della Facolta'  medica  venga  designato  quale  Prorettore
delegato ai rapporti con il Sistema sanitario. 
  3. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge  n.  240/2010,
l'elettorato passivo per le cariche accademiche previste ai sensi del
presente Statuto e' riservato ai docenti che assicurano un numero  di
anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data
di collocamento a riposo. 
  4.  L'ineleggibilita'  consecutiva  a  una   carica,   secondo   le
disposizioni di legge e del presente Statuto, permane per un  periodo
di tempo non inferiore alla durata naturale del relativo mandato.