Art. 63 Incompatibilita' 1. E' fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche - fatta eccezione per il Rettore, limitatamente alla contemporanea partecipazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 del presente Statuto - nonche' di essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo che del Consiglio di Dipartimento e, se Direttori di Dipartimento, dei Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole. Valgono altresi' nei loro confronti, pena la decadenza dalla carica, gli ulteriori divieti di cui al comma 1, lettera s), dell'articolo 2 della legge n. 240/2010. La funzione di Rettore e' incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche e di valutazione dell'Ateneo. 2. Non possono essere conferite altre cariche a chi sia Prorettore, Presidente o componente del Nucleo di valutazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di Comitato di direzione di Facolta' o Scuola. E' fatta salva la possibilita' che il Presidente del Comitato di direzione della Facolta' medica venga designato quale Prorettore delegato ai rapporti con il Sistema sanitario. 3. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 240/2010, l'elettorato passivo per le cariche accademiche previste ai sensi del presente Statuto e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 4. L'ineleggibilita' consecutiva a una carica, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale del relativo mandato.