Art. 64 Funzionamento degli organi 1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. 2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel Regolamento di riferimento, e' triennale. 3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nella Conferenza degli studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Comitati di direzione delle Facolta' e delle Scuole e negli organi di governo del CIDiS, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Rettore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Prorettore vicario, ovvero, in mancanza, dal professore di prima fascia in servizio presso l'Ateneo con la maggiore anzianita' in ruolo. Ove riguardi le cariche di Direttore di Dipartimento, di Presidente del Comitato di direzione di Facolta' e Scuola, di Presidente di Collegio didattico, di Coordinatore di dottorato di ricerca, di Direttore di scuola di dottorato, di Direttore di scuola di specializzazione, si provvede secondo le modalita' definite dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti delle singole strutture. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le cariche di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di Presidente del Comitato di direzione di Facolta' e Scuola, di Presidente di Collegio didattico, di Coordinatore di dottorato di ricerca, di Direttore di scuola di dottorato, di Direttore di scuola di specializzazione, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine gia' previsto per la durata ordinaria dell'organo, e il periodo viene computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. In prima applicazione, qualora l'elezione dei componenti del Senato accademico abbia luogo in corso d'anno, la durata del mandato e' quadriennale, fermo restando che lo scorcio di anno accademico nel corso del quale ha luogo l'elezione e' considerato equivalente a tutti gli effetti ad un intero anno ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. 4. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento e funzionamento, purche' sia raggiunto il quorum strutturale pari alla maggioranza assoluta dei componenti previsti. 5. Il Regolamento generale d'Ateneo e i Regolamenti dei singoli organi collegiali stabiliscono le modalita' per il funzionamento degli stessi organi e per la determinazione dei relativi ordini del giorno. Le adunanze degli organi collegiali sono valide quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal Regolamento di competenza e sia presente la maggioranza assoluta degli stessi, fatte salve le disposizioni per situazioni specifiche e le disposizioni particolari sulla presenza delle rappresentanze studentesche. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 6. Decade dal mandato chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali degli organi di cui e' membro eletto o designato e delle relative Commissioni istruttorie. La norma non si applica alle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole.