(Allegato-art. 64)
                               Art. 64 
 
                     Funzionamento degli organi 
 
  1. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. 
  2. La durata dei mandati  elettivi  o  su  designazione  in  organi
collegiali e in commissioni,  ove  non  sia  specificamente  indicata
nello Statuto o nel Regolamento di riferimento, e' triennale. 
  3. In caso di cessazione anticipata  del  mandato  per  dimissioni,
trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro,  si  provvede
al  rinnovo  entro  quarantacinque  giorni.  Qualora  la   cessazione
riguardi un rappresentante degli studenti nel Senato accademico,  nel
Consiglio di amministrazione, nella Conferenza  degli  studenti,  nei
Consigli di Dipartimento, nei Comitati di direzione delle Facolta'  e
delle Scuole e negli organi di governo del CIDiS, subentra  il  primo
dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non  e'  pregiudicata
la validita' della composizione dell'organo. 
  Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Rettore, le
funzioni vicarie fino all'entrata in carica  del  nuovo  eletto  sono
svolte dal Prorettore vicario, ovvero, in mancanza, dal professore di
prima fascia in servizio presso l'Ateneo con la  maggiore  anzianita'
in ruolo. 
  Ove riguardi le cariche di Direttore di Dipartimento, di Presidente
del Comitato di direzione di Facolta'  e  Scuola,  di  Presidente  di
Collegio didattico, di  Coordinatore  di  dottorato  di  ricerca,  di
Direttore  di  scuola  di  dottorato,  di  Direttore  di  scuola   di
specializzazione, si  provvede  secondo  le  modalita'  definite  dal
Regolamento  generale  d'Ateneo  e  dai  Regolamenti  delle   singole
strutture. 
  L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene  in  corso  d'anno.
Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le  cariche
di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di Presidente del  Comitato
di  direzione  di  Facolta'  e  Scuola,  di  Presidente  di  Collegio
didattico, di Coordinatore di dottorato di ricerca, di  Direttore  di
scuola di dottorato, di Direttore di scuola di  specializzazione,  il
mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo  Statuto
per la rispettiva carica. Negli altri casi il mandato del  neo-eletto
dura  fino  al  termine  gia'  previsto  per  la   durata   ordinaria
dell'organo, e il periodo viene computato ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. 
  In prima applicazione, qualora l'elezione dei componenti del Senato
accademico abbia luogo in corso d'anno,  la  durata  del  mandato  e'
quadriennale, fermo restando che lo scorcio di  anno  accademico  nel
corso del quale ha luogo  l'elezione  e'  considerato  equivalente  a
tutti gli effetti ad un intero anno ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. 
  4. La mancata designazione di membri di un organo collegiale non ne
inficia il valido insediamento e funzionamento, purche' sia raggiunto
il quorum strutturale pari alla maggioranza assoluta  dei  componenti
previsti. 
  5. Il Regolamento generale d'Ateneo e  i  Regolamenti  dei  singoli
organi collegiali stabiliscono  le  modalita'  per  il  funzionamento
degli stessi organi e per la determinazione dei relativi  ordini  del
giorno. 
  Le adunanze degli organi collegiali sono valide quando  gli  aventi
diritto siano stati convocati per iscritto nei termini  previsti  dal
Regolamento di competenza e  sia  presente  la  maggioranza  assoluta
degli stessi, fatte salve le disposizioni per situazioni specifiche e
le  disposizioni  particolari  sulla  presenza  delle  rappresentanze
studentesche. 
  Salvo diverse disposizioni di legge  o  del  presente  Statuto,  le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 
  6. Decade dal mandato chiunque non partecipi per piu' di tre  volte
consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute
annuali degli organi di cui e' membro  eletto  o  designato  e  delle
relative Commissioni  istruttorie.  La  norma  non  si  applica  alle
rappresentanze  studentesche  nei  Consigli  di  Dipartimento  e  nei
Comitati di direzione delle Facolta' e Scuole.