(Allegato-art. 66)
                               Art. 66 
 
                             Indennita' 
 
  1.  L'indennita'  di  funzione  dovuta  al  Rettore  e'   pari   al
trattamento economico del  Direttore  generale  come  determinato  ai
sensi della lettera n), comma  1,  dell'articolo  2  della  legge  n.
240/2010, detratto  l'equivalente  della  retribuzione  iniziale  del
professore di prima fascia. 
  L'indennita' di funzione onnicomprensiva dovuta ai  componenti  del
Consiglio di amministrazione e' pari al 25% dell'indennita' dovuta al
Rettore. 
  2. Il Consiglio d'amministrazione determina,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la misura delle indennita' di funzione  dovute  in
relazione all'assunzione di cariche accademiche e per lo  svolgimento
di  particolari  funzioni  o   responsabilita',   nonche'   eventuali
riduzioni del normale carico di servizio in relazione  all'assunzione
delle stesse.