Art. 66 Indennita' 1. L'indennita' di funzione dovuta al Rettore e' pari al trattamento economico del Direttore generale come determinato ai sensi della lettera n), comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 240/2010, detratto l'equivalente della retribuzione iniziale del professore di prima fascia. L'indennita' di funzione onnicomprensiva dovuta ai componenti del Consiglio di amministrazione e' pari al 25% dell'indennita' dovuta al Rettore. 2. Il Consiglio d'amministrazione determina, in conformita' alla normativa vigente, la misura delle indennita' di funzione dovute in relazione all'assunzione di cariche accademiche e per lo svolgimento di particolari funzioni o responsabilita', nonche' eventuali riduzioni del normale carico di servizio in relazione all'assunzione delle stesse.