Art. 7 Principi organizzativi e di amministrazione 1. L'Universita' si organizza secondo principi di autonomia e responsabilita', di semplificazione delle procedure, di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa; essa assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi di legge e l'accessibilita' alle informazioni. 2. L'Universita', per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, organizza le proprie attivita' avvalendosi di strutture gestionali, tecniche e amministrative articolate in distinte unita' organizzative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti con periodici controlli valutativi. 3. L'autonomia gestionale che l'Universita' riconosce alle proprie strutture individuate quali centri di responsabilita' e' regolamentata dalle disposizioni contenute nel presente Statuto e dalle norme del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 4. L'Universita' assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa, a cio' provvedendo con i mezzi piu' idonei. L'Universita' provvede con adeguate forme di comunicazione a far conoscere gli aspetti piu' rilevanti della propria attivita' valorizzandone la qualita' e i risultati. 5. L'Universita' promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale tecnico e amministrativo e ne valorizza le competenze.