(Allegato-art. 7)
                               Art. 7 
 
             Principi organizzativi e di amministrazione 
 
  1. L'Universita' si  organizza  secondo  principi  di  autonomia  e
responsabilita', di semplificazione delle procedure,  di  efficienza,
efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa; essa  assicura
il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi di legge e
l'accessibilita' alle informazioni. 
  2.   L'Universita',   per   il   raggiungimento   dei   suoi   fini
istituzionali,  organizza  le  proprie   attivita'   avvalendosi   di
strutture  gestionali,  tecniche  e  amministrative   articolate   in
distinte  unita'  organizzative,   responsabili,   nel   settore   di
competenza, dei vari  procedimenti  e  degli  adempimenti  attuativi,
misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti  con
periodici controlli valutativi. 
  3. L'autonomia gestionale che l'Universita' riconosce alle  proprie
strutture   individuate   quali   centri   di   responsabilita'    e'
regolamentata dalle disposizioni contenute  nel  presente  Statuto  e
dalle  norme  del  Regolamento  d'Ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'. 
  4. L'Universita' assicura al  proprio  interno  ampia  informazione
delle decisioni adottate e  della  documentazione  relativa,  a  cio'
provvedendo con i  mezzi  piu'  idonei.  L'Universita'  provvede  con
adeguate forme di comunicazione a  far  conoscere  gli  aspetti  piu'
rilevanti della propria attivita'  valorizzandone  la  qualita'  e  i
risultati. 
  5.  L'Universita'  promuove   adeguate   forme   di   aggiornamento
professionale del proprio personale tecnico  e  amministrativo  e  ne
valorizza le competenze.