(Allegato-art. 8)
                               Art. 8 
 
     Ambiente di lavoro, non discriminazione e pari opportunita' 
 
  1. L'Universita' garantisce la dignita' della persona nel  contesto
lavorativo,  promuovendo  azioni  che  rimuovano  le  disuguaglianze,
prevengano le discriminazioni, migliorino le condizioni ambientali  e
di svolgimento delle attivita'. 
  L'Universita' assicura piena attuazione, a tutti  i  livelli  della
vita interna dell'Ateneo, dei diritti della persona e dei principi di
non discriminazione e di rispetto delle pari opportunita' e  promuove
tutti i provvedimenti necessari per la loro realizzazione  e  tutela,
in applicazione della normativa e degli accordi contrattuali vigenti. 
  L'Universita'  favorisce  le  uguaglianze  di  trattamento   e   di
opportunita' anche tramite una piu' efficace conciliazione  tra  vita
professionale e vita familiare. 
  L'Universita' promuove una equilibrata  presenza  di  genere  negli
organi collegiali e  di  governo  dell'Ateneo,  da  realizzare  anche
mediante il rispetto di quote nella  costituzione  degli  organi  che
prevedono la designazione dei loro componenti e la  presentazione  di
candidati appartenenti a entrambi i generi per gli organi elettivi.