(Allegato-art. 9)
                               Art. 9 
 
          Beni storico-artistici, naturalistici e culturali 
 
  1.  L'Universita'  tutela  e   valorizza   i   beni   culturali   e
naturalistici e le raccolte artistiche,  bibliografiche,  storiche  e
scientifiche che fanno parte del suo patrimonio o che sono detenute a
qualsiasi titolo, incrementandone la consistenza e organizzandone  la
gestione a fini di studio, di ricerca e di divulgazione culturale. 
  2. L'Universita' raccoglie,  conserva  e  rende  consultabili,  nel
rispetto della  normativa  e  dei  criteri  vigenti  in  materia,  la
documentazione di rilievo storico concernente  la  propria  trascorsa
attivita', quella degli enti in essa confluiti al momento  della  sua
costituzione e successivamente, nonche' quella disponibile o  che  si
rendesse disponibile relativa agli studiosi che hanno fatto parte del
corpo  docente,  unitamente  ad  ogni  altro   fondo   di   interesse
documentario riguardante  i  suoi  campi  di  interesse  scientifici,
didattici e culturali.