Art. 9 Beni storico-artistici, naturalistici e culturali 1. L'Universita' tutela e valorizza i beni culturali e naturalistici e le raccolte artistiche, bibliografiche, storiche e scientifiche che fanno parte del suo patrimonio o che sono detenute a qualsiasi titolo, incrementandone la consistenza e organizzandone la gestione a fini di studio, di ricerca e di divulgazione culturale. 2. L'Universita' raccoglie, conserva e rende consultabili, nel rispetto della normativa e dei criteri vigenti in materia, la documentazione di rilievo storico concernente la propria trascorsa attivita', quella degli enti in essa confluiti al momento della sua costituzione e successivamente, nonche' quella disponibile o che si rendesse disponibile relativa agli studiosi che hanno fatto parte del corpo docente, unitamente ad ogni altro fondo di interesse documentario riguardante i suoi campi di interesse scientifici, didattici e culturali.