IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2011, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero; Visto l'art. 1, comma 109, della legge n. 220 del 2010, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2011, n. 0095560, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2011, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 109 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010; Visto l'art. 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010 che dispone, altresi', che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che introduce le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto l'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 che stabilisce che le disposizioni di cui al medesimo art. 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi; Visto l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 220 del 2010, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica, a decorrere dalla data di invio, solo la sanzione di cui all'art. 1, comma 119, lettera c), della legge n. 220 del 2010, parimenti riproposta dal comma 2, lettera d), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, l'ente locale inadempiente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione; Visto l'art. 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al primo periodo della medesima lettera a), del comma 2, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 1° marzo 2012; Decreta: Art. 1 Certificazione 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187, Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2011, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2011, comunicano, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. 3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano, a decorrere dalla data di invio, solo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente. 5. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione non puo' essere rettificata.