IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 110, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220
che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno 2011, prevede che  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  -
una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'
definiti con apposito decreto dello stesso Ministero; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge n. 220 del 2010, in  cui  e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi  utili
per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione
debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore  a  5.000
abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,
entro  trenta  giorni  dalla  fine  del   periodo   di   riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita' interno, le  informazioni  riguardanti  le  risultanze  in
termini di  competenza  mista,  attraverso  un  prospetto  e  con  le
modalita' definiti con decreto del  predetto  Ministero,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  7
settembre  2011,  n.  0095560,  che   definisce   le   modalita'   di
trasmissione e i prospetti per acquisire  le  informazioni  utili  al
monitoraggio semestrale del patto di stabilita'  interno  per  l'anno
2011, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 109 dell'art.
1 della legge n. 220 del 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010 che dispone,
altresi', che la mancata trasmissione della  predetta  certificazione
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine perentorio  del  31
marzo 2012, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 149, che introduce le sanzioni da applicare  all'ente  locale,  in
caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto l'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 149  del
2011 che stabilisce che le disposizioni di cui al medesimo art. 7  si
applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi; 
  Visto l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n.  220  del
2010, che dispone che, nel caso in  cui  la  certificazione,  sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, si applica,  a  decorrere  dalla  data  di  invio,  solo  la
sanzione di cui all'art. 1, comma 119, lettera c), della legge n. 220
del 2010, parimenti riproposta dal comma 2, lettera d), dell'art.  7,
del decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che, in caso  di
mancato rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,  nell'esercizio
successivo a quello di riferimento, l'ente  locale  inadempiente  non
puo' procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo,  con
qualsivoglia tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto
altresi' divieto agli enti di stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti  privati  che  si   configurino   come   elusivi   di   tale
disposizione; 
  Visto l'art. 7, comma 2, lettera a), ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 149 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,  di  cui  al  primo
periodo della medesima lettera a), del comma 2, non  si  applica  nel
caso in cui il superamento degli obiettivi del  patto  di  stabilita'
interno  sia  determinato  dalla  maggiore   spesa   per   interventi
realizzati con la quota di finanziamento  nazionale  e  correlati  ai
finanziamenti  dell'Unione  europea   rispetto   alla   media   della
corrispondente spesa del triennio precedente; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 1° marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Certificazione 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti soggetti al patto di stabilita' interno  trasmettono,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,
IGEPA, via XX  Settembre,  97  -  00187,  Roma,  una  certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dall'organo   di   revisione   economico-finanziaria,
relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'  interno
per l'anno 2011,  secondo  il  prospetto  e  le  modalita'  contenute
nell'allegato al presente  decreto.  La  certificazione  deve  essere
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento,   con
esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai  fini  della  verifica  del
rispetto del termine di invio,  la  data  e'  comprovata  dal  timbro
apposto dall'ufficio postale accettante. 
  2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti  per  i  quali
non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma  2,  lettera  a),
primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,  le
province e  i  comuni  di  cui  al  comma  1  che,  a  seguito  della
certificazione, risultano non  rispettosi  del  patto  di  stabilita'
interno  2011,  comunicano,  secondo  il  prospetto  e  le  modalita'
contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili  a
valutare  se  il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'   stato
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio precedente. 
  3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non  provvedono  ad
inviare la  certificazione  nei  modi  e  nei  tempi  precedentemente
indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno
2011, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge 13 dicembre  2010,
n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. Qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  si  applicano,  a
decorrere dalla data di invio, solo le disposizioni di  cui  all'art.
7, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  n.  149  del  2011
(divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).  Qualora  la
certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto
di stabilita' interno,  restano  ferme  le  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente. 
  5. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del  rendiconto  di  gestione,  la  certificazione  non  puo'  essere
rettificata.