(Allegato)
                                                             Allegato 
 
            PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2011 
 
    Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2011, con
cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, sono quelle previste nel  prospetto  allegato  al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2011,
n. 0095560, concernente  il  monitoraggio  semestrale  del  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2011 (modello MONIT/11). 
    Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle  relative  al
monitoraggio dell'intero anno 2011, che gli enti locali  soggetti  al
patto hanno comunicato al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'                   interno                    all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it 
    Considerato che le informazioni in questione sono  gia'  presenti
nel sistema  web  ed  al  fine  di  agevolare  gli  enti  locali  nel
predisporre la certificazione definitiva delle risultanze  del  patto
di stabilita' interno per l'anno 2011, e' stata prevista - cosi' come
per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno 2010  -
una  apposita  procedura   che   consente   all'ente   di   acquisire
direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il modello (Certif. 2011) risulta gia'
compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2011,
direttamente dagli enti nel  sistema  web  e  con  l'indicazione  del
rispetto o meno degli obiettivi del patto. 
    Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7,  comma  2,
lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del  2011,
gli enti locali che, in base a  tale  certificazione,  risultano  non
rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno,  trasmettono
un ulteriore prospetto (Certif. 2011/A)  utile  per  valutare  se  il
mancato raggiungimento  dell'obiettivo  e'  stato  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
precedente. Tale prospetto, compilato in  fase  di  monitoraggio  del
secondo semestre qualora l'ente,  sulla  base  delle  risultanze  del
monitoraggio stesso, risulti non rispettoso del patto  di  stabilita'
interno, consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica
la sanzione di cui all'art. 7, comma  2,  lettera  a)  inerente  alla
riduzione del fondo di riequilibrio, destinato agli enti locali delle
regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli  enti
locali delle regioni Sardegna e Sicilia. 
    Per stampare  il  modello  della  certificazione,  e'  necessario
accedere all'applicazione web  del  patto  di  stabilita'  interno  e
richiamare, dal  menu  «a  tendina»,  la  funzione  di  «Acquisizione
modello» relativa alla certificazione del  rispetto  degli  obiettivi
2011 che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al
monitoraggio  del  secondo  semestre  del  proprio  ente.  Dopo  aver
verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema,
e' possibile  procedere  alla  predisposizione  della  certificazione
mediante il pulsante «stampa certificato», che generera' un modulo in
formato «pdf» pronto per la stampa da inviare in  forma  cartacea  al
Ministero dell'economia e delle finanze  secondo  le  modalita'  e  i
tempi di seguito  indicati,  dopo  aver  provveduto  all'integrazione
manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale,  del
responsabile del servizio  finanziario  e  dell'organo  di  revisione
economico-finanziaria, del luogo della sottoscrizione  e  del  timbro
dell'ente stesso. 
    In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  del
2011, dovra' essere sottoscritto ed inviato anche il citato prospetto
Certif. 2011/A, stampato automaticamente  dal  sistema  insieme  alla
certificazione, al fine di consentire l'individuazione degli enti per
i quali non si applica la sanzione di cui al richiamato art. 7, comma
2, lettera a). 
    Si  ribadisce  che  la  predetta  certificazione  e   il   citato
prospetto, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale,  del
responsabile del servizio  finanziario  e  dell'organo  di  revisione
economico-finanziaria,  non  sono  ritenuti  validi  ai  fini   della
attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno. 
    Si invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla  trasmissione  della
certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati
del patto di stabilita' interno al 31  dicembre  2011,  a  suo  tempo
inseriti per il monitoraggio,  siano  corretti;  in  caso  contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2012 mediante la
funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio.
Naturalmente, la  funzione  di  produzione  della  certificazione  e'
disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso  via  web
le risultanze  del  monitoraggio  del  patto  al  31  dicembre  2011.
Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso  tali  dati  non  potranno
stampare il modulo della certificazione se non dopo  aver  comunicato
via web le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2011. 
    La citata documentazione (certificazione e prospetto) deve essere
spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187,
Roma. 
    Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data
e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
    Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi  da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del patto di stabilita' interno. 
    Si rammenta che, come disposto dall'art. 1, comma 110 della legge
n. 220 del 2010, l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi
previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto. In tal  caso,
si applicano le sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 7,  del  citato
decreto legislativo n. 149 del 2011. Con  riferimento  alla  sanzione
relativa alla riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  la
riduzione del fondo stesso e' operata in misura pari al 3  per  cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi, l'ente e' tenuto a  versare  le  somme
residue presso la competente Sezione di tesoreria  provinciale  dello
Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X,  capitolo  3509,
art. 2. 
    Qualora la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto di stabilita' interno, a decorrere  dalla  data
di invio si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2, lettera
d), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto  di
assunzione di personale a qualsiasi titolo);  se  la  certificazione,
trasmessa in ritardo, attesta, invece, il mancato rispetto del  patto
di stabilita' interno, sono  applicate  tutte  le  sanzioni  previste
dalla normativa vigente sopra richiamate. 
    Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati  contabili
risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno  di  riferimento.  Ne
consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto  di  gestione,
modifichi i dati gia' trasmessi  con  la  certificazione  cartacea  a
questa Ragioneria Generale  dello  Stato,  e'  tenuto  a  stampare  e
rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo  aver  rettificato  i
dati del monitoraggio del secondo semestre attraverso il sistema web)
con le stesse modalita' sopra richiamate (raccomandata A/R). In  ogni
caso, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, la certificazione non  puo'  piu'  essere
rettificata  e,  pertanto,  non  saranno   accettate   certificazioni
trasmesse  successivamente  a  tale  termine.  Conseguentemente,   la
procedura web dedicata alla stampa del  modulo  della  certificazione
del patto di  stabilita'  interno  relativo  all'anno  2011,  decorsi
trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto
di gestione, non sara' piu' attiva. 
    La  predetta  scadenza,  consente,  inoltre,  l'applicazione  del
disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220  del  2010,
come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n.  149
del 2011, che prevede che il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con  apposito  decreto,  emanato  di   concerto   con   il   Ministro
dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, autorizza la riduzione degli  obiettivi  annuali  degli  enti
locali soggetti al patto di stabilita' interno  in  base  ai  criteri
definiti con il medesimo decreto. 
    Infatti, l'importo complessivo della  riduzione  degli  obiettivi
delle province e dei comuni e' commisurato  agli  effetti  finanziari
determinati dall'applicazione della  sanzione,  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, operata a valere sul  fondo
sperimentale di riequilibrio  e  sul  fondo  perequativo  di  cui  al
richiamato art. 7, comma 2, lettera a). Pertanto, al fine di  operare
la predetta riduzione di cui al citato  comma  122  nei  tempi  utili
affinche' la stessa possa  determinare  benefici  sui  bilanci  degli
enti, il limite temporale sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico