IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 9 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio  2011,  con  il  quale
l'organismo di  controllo  «Consorzio  di  ricerca  filiera  carni  -
CoRFilCarni - GCC» con  sede  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Messina  -  Facolta'  di  medicina  veterinaria  Polo   universitario
dell'Annunziata, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; 
  Considerato che il Regolamento (CE) n.  510/2006  prevede  che  gli
organismi di certificazione siano  conformi  alla  norma  europea  EN
45011 e che a decorrere dal  1°  maggio  2010  siano  accreditati  in
conformita' della stessa; 
  Visto il decreto 19 marzo  2012  con  il  quale  il  «Consorzio  di
ricerca filiera carni  -  CoRFilCarni  -  GCC»  e'  stato  cancellato
dall'elenco degli organismi per  il  controllo  sulle  produzioni  ad
indicazione geografica e sulle specialita' tradizionali garantite  di
cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999; 
  Vista l'urgenza di individuare e  autorizzare  altra  struttura  di
controllo in considerazione del fatto che la  denominazione  tutelata
in assenza di certificazione non potrebbe essere rivendicata; 
  Considerato che la Regione Siciliana, con  nota  n.  18703  del  16
marzo 2012 ha individuato  l'«Istituto  zooprofilattico  sperimentale
della Sicilia A. Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3,
quale autorita'  di  controllo  e  certificazione  della  indicazione
geografica protetta «Salame Sant'Angelo» ai sensi degli articoli 10 e
11 del Regolamento (CE) 510/2006; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente l'indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Considerata  la  situazione  di  estrema  urgenza   l'«Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia  A.  Mirri»  con  sede  in
Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, e' designata, in  via  provvisoria,
quale autorita'  di  controllo  e  certificazione  della  indicazione
geografica protetta «Salame Sant'Angelo», registrata in ambito Unione
europea con Regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008. 
  2. L'«Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri»
operera' sulla base del piano di controllo e del prospetto tariffario
predisposto dal «Consorzio di ricerca filiera carni -  CoRFilCarni  -
GCC» ed approvato dal Gruppo tecnico di valutazione di  cui  all'art.
14 della legge n. 526/1999. 
  3. La designazione di cui al presente decreto cessera'  qualora  il
Consorzio di tutela del  salame  S.  Angelo,  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui  altra  struttura  di
controllo iscritta nell'elenco di cui  all'art.  14  della  legge  n.
526/1999.