Art. 2 
 
 
              Documento sulla politica di investimento 
 
  1. L'organo di  amministrazione  di  ciascuna  forma  pensionistica
delibera un documento sulla politica  di  investimento  (di  seguito:
documento). 
  2. Il documento ha lo scopo di definire  la  strategia  finanziaria
che la forma pensionistica intende attuare per ottenere, dall'impiego
delle risorse affidate,  combinazioni  rischio-rendimento  efficienti
nell'arco  temporale  coerente  con  i  bisogni  previdenziali  degli
aderenti. 
  3. Il documento individua: 
    a) gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria; 
    b) i criteri da seguire nella sua attuazione; 
    c) i compiti e le  responsabilita'  dei  soggetti  coinvolti  nel
processo; 
    d)  il  sistema  di  controllo  e   valutazione   dei   risultati
conseguiti. 
  4. Il documento va sottoposto a revisione  periodica,  almeno  ogni
tre anni. I fattori considerati ai fini dell'eventuale modifica della
politica di investimento sono riportati in apposita deliberazione. 
  5. In un'apposita sezione del documento sono annotate le  modifiche
apportate  nell'ultimo  triennio,  una  sintetica  descrizione  delle
stesse e le date in cui sono state effettuate. 
  6. Il documento deve essere trasmesso, in sede di prima definizione
e, in seguito, in occasione di ogni sua modificazione: 
    a) agli organi  di  controllo  della  forma  pensionistica  e  al
responsabile della stessa; 
    b) ai soggetti incaricati della gestione finanziaria e alla banca
depositaria; 
    c) alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione. 
  7.  Il   documento   non   costituisce   parte   integrante   della
documentazione  contrattuale  da  consegnare  all'aderente   all'atto
dell'adesione e nel corso del rapporto di partecipazione. Esso andra'
comunque reso disponibile a richiesta degli aderenti, dei beneficiari
e dei loro rappresentanti. 
  8. Le informazioni riportate nella Nota informativa dovranno essere
coerenti con le indicazioni sulla politica di investimento  riportate
nel documento. 
  9. Gli eventuali contratti che la forma pensionistica stipula con i
soggetti esterni (gestori finanziari, advisor, banca depositaria) per
attuare  la   strategia   finanziaria   deliberata   dall'organo   di
amministrazione devono essere coerenti con le  indicazioni  contenute
nel documento.