Art. 2 Documento sulla politica di investimento 1. L'organo di amministrazione di ciascuna forma pensionistica delibera un documento sulla politica di investimento (di seguito: documento). 2. Il documento ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica intende attuare per ottenere, dall'impiego delle risorse affidate, combinazioni rischio-rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti. 3. Il documento individua: a) gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria; b) i criteri da seguire nella sua attuazione; c) i compiti e le responsabilita' dei soggetti coinvolti nel processo; d) il sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti. 4. Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre anni. I fattori considerati ai fini dell'eventuale modifica della politica di investimento sono riportati in apposita deliberazione. 5. In un'apposita sezione del documento sono annotate le modifiche apportate nell'ultimo triennio, una sintetica descrizione delle stesse e le date in cui sono state effettuate. 6. Il documento deve essere trasmesso, in sede di prima definizione e, in seguito, in occasione di ogni sua modificazione: a) agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile della stessa; b) ai soggetti incaricati della gestione finanziaria e alla banca depositaria; c) alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione. 7. Il documento non costituisce parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'aderente all'atto dell'adesione e nel corso del rapporto di partecipazione. Esso andra' comunque reso disponibile a richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti. 8. Le informazioni riportate nella Nota informativa dovranno essere coerenti con le indicazioni sulla politica di investimento riportate nel documento. 9. Gli eventuali contratti che la forma pensionistica stipula con i soggetti esterni (gestori finanziari, advisor, banca depositaria) per attuare la strategia finanziaria deliberata dall'organo di amministrazione devono essere coerenti con le indicazioni contenute nel documento.