Art. 3 
 
 
              Obiettivi della politica di investimento 
 
  1. Il documento indica gli obiettivi  che  la  forma  pensionistica
mira a realizzare con riferimento sia all'attivita' complessiva sia a
quella dei singoli comparti. 
  2. L'obiettivo finale della politica di investimento e'  quello  di
perseguire   combinazioni   rischio-rendimento   efficienti   in   un
determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni  da
erogare; esse devono consentire di massimizzare le risorse  destinate
alle prestazioni esponendo gli  aderenti  a  un  livello  di  rischio
ritenuto accettabile. 
  3.  Per  il  raggiungimento   dell'obiettivo   finale,   la   forma
pensionistica definisce il numero di comparti che ritiene utile porre
in  essere,  le   combinazioni   rischio-rendimento   degli   stessi,
l'eventuale  presenza  di  meccanismi  life-cycle   e   il   relativo
funzionamento.  A  tale  fine  vanno   attentamente   analizzate   le
caratteristiche socio-demografiche della popolazione di riferimento e
i suoi-bisogni previdenziali. 
  4. Per ciascun comparto deve essere esplicitato il rendimento medio
annuo atteso e la sua  variabilita'  nell'orizzonte  temporale  della
gestione. Quest'ultimo deve essere espresso in  numero  di  anni.  Il
rendimento deve  essere  espresso  in  termini  reali.  Nel  caso  di
comparti  con  orizzonte  temporale  prefissato  (es.  target  date),
l'obiettivo  finanziario  va  periodicamente  rivisto   in   funzione
dell'arco di tempo residuo. Va inoltre indicata la probabilita'  che,
anche    in    base    all'esperienza    passata,    il    rendimento
dell'investimento, nell'orizzonte temporale della  gestione,  risulti
inferiore a un determinato limite.