Art. 3 Obiettivi della politica di investimento 1. Il documento indica gli obiettivi che la forma pensionistica mira a realizzare con riferimento sia all'attivita' complessiva sia a quella dei singoli comparti. 2. L'obiettivo finale della politica di investimento e' quello di perseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni da erogare; esse devono consentire di massimizzare le risorse destinate alle prestazioni esponendo gli aderenti a un livello di rischio ritenuto accettabile. 3. Per il raggiungimento dell'obiettivo finale, la forma pensionistica definisce il numero di comparti che ritiene utile porre in essere, le combinazioni rischio-rendimento degli stessi, l'eventuale presenza di meccanismi life-cycle e il relativo funzionamento. A tale fine vanno attentamente analizzate le caratteristiche socio-demografiche della popolazione di riferimento e i suoi-bisogni previdenziali. 4. Per ciascun comparto deve essere esplicitato il rendimento medio annuo atteso e la sua variabilita' nell'orizzonte temporale della gestione. Quest'ultimo deve essere espresso in numero di anni. Il rendimento deve essere espresso in termini reali. Nel caso di comparti con orizzonte temporale prefissato (es. target date), l'obiettivo finanziario va periodicamente rivisto in funzione dell'arco di tempo residuo. Va inoltre indicata la probabilita' che, anche in base all'esperienza passata, il rendimento dell'investimento, nell'orizzonte temporale della gestione, risulti inferiore a un determinato limite.