Art. 4 
 
 
        Criteri di attuazione della politica di investimento 
 
  1. Per il  raggiungimento  dell'obiettivo  finanziario  di  ciascun
comparto, il documento deve in ogni caso individuare con chiarezza: 
    a)  la  ripartizione  strategica  delle  attivita',   ovvero   la
percentuale  del  patrimonio  da  investire  nelle  varie  classi  di
strumenti (specificando le aree geografiche, i settori di  attivita',
le valute di riferimento, nonche' i margini entro i quali  contenerne
gli eventuali scostamenti ). 
  La composizione azioni/obbligazioni e la durata  media  finanziaria
(duration) della quota obbligazionaria  devono  essere  coerenti  con
l'orizzonte temporale della gestione. In tale ambito sono esplicitati
gli aspetti etici, sociali  e  ambientali  cui  si  intende  dedicare
attenzione nella gestione delle  risorse.  In  caso  di  adozione  di
strategie a benchmark, devono essere inoltre riportati gli indicatori
di  mercato  prescelti  per  rappresentare  le  suddette  classi   di
attivita'  e  il  loro  peso  sul  patrimonio  del  comparto;  questi
indicatori devono essere  comprensivi  di  dividendi  e  cedole;  per
ciascuno di essi andra' specificata la valuta  di  denominazione.  In
caso di strategie non a benchmark, vanno indicati gli  indirizzi  che
si intende seguire per assicurare l'obiettivo stabilito. In  caso  di
adozione di comparti con orizzonte temporale predefinito (es.  target
date) al  posto  dell'indicazione  dei  pesi  fissi  dovranno  essere
riportate le regole attinenti  al  loro  adeguamento  all'avvicinarsi
della data di scadenza del comparto; 
    b) gli strumenti finanziari nei quali si intende  investire  e  i
rischi connessi. 
  Il documento riporta le valutazioni effettuate circa l'opportunita'
dell'impiego di strumenti cosiddetti alternativi, derivati e  OICR  e
le analisi compiute per  individuare  i  rapporti  rischio-rendimento
associati a tali investimenti (sia considerati  isolatamente  che  in
relazione  all'interazione  con  le  altre  tipologie  di   strumenti
finanziari presenti nel portafoglio). Il documento  da'  conto  delle
cautele adottate in caso  di  investimenti  in  strumenti  cosiddetti
alternativi, in derivati e in OICR non armonizzati.  La  peculiarita'
di questi strumenti (ad es.  scarsa  liquidabilita',  difficolta'  di
valutazione,  limitata  trasparenza  anche   con   riferimento   alle
possibili  ipotesi  di  conflitti  di   interesse,   elevati   rischi
operativi)  richiede  una  piu'  rigorosa  attivita'  di  analisi   e
verifica.  Il  documento  deve  evidenziare  che  l'investimento   in
strumenti alternativi e in OICR puo' essere effettuato qualora  siano
chiaramente esplicitati il livello di accesso da  parte  della  forma
pensionistica alle informazioni sulle strategie poste in  essere  dal
gestore, la struttura dei costi dello strumento, i periodi di  uscita
dall'investimento (lock up period). La forma pensionistica deve poter
disporre  dei   flussi   informativi   occorrenti   per   un'adeguata
valutazione  dell'investimento  effettuato  e  per   predisporre   le
segnalazioni periodiche da inviare alla COVIP.  Per  un  contenimento
ancora piu' rigoroso dei  rischi  assunti  potranno  essere  indicati
limiti: 
      1) quantitativi (minimi e  massimi)  per  i  singoli  strumenti
finanziari; 
      2)  qualitativi  (affidabilita'  degli   emittenti/controparti,
nazionalita' degli emittenti, mercati di negoziazione degli strumenti
finanziari, ecc.) per ogni (o per le principali) classe di  attivita'
individuata; 
    c) la modalita' di gestione diretta o indiretta  che  si  intende
adottare e lo stile. 
  La  forma  diretta  o  indiretta  di  gestione  e'   stabilita   in
conformita' con la normativa in vigore.  La  scelta  dello  stile  di
gestione (attivo, passivo o loro combinazione) va effettuata avendo a
riferimento il rapporto costi-benefici, il quale  dipende  in  misura
determinante  dall'efficienza  dei   mercati.   Va   in   particolare
individuata la porzione di patrimonio  da  gestire  in  modo  attivo,
motivando adeguatamente le ragioni che inducono a ritenere  possibile
la realizzazione di extra rendimenti. 
  Per una compiuta valutazione dello stile di  gestione  da  adottare
dovranno essere indicati almeno: 
      1) il livello massimo o  l'obiettivo  di  rotazione  annua  del
patrimonio (turnover); 
      2) in caso di adozione di strategie  a  benchmark,  il  livello
massimo di variabilita' annua delle differenze di rendimento  tra  il
portafoglio  gestito  e  quello  benchmark  (ad  es.  tracking  error
volatility). I valori per il calcolo di detto indicatore da  inserire
nella convenzione di gestione debbono  essere  rilevati  con  cadenza
tale  da  evitare  un'eccessiva  rotazione  del   patrimonio   dovuta
unicamente alla necessita' di  un  continuo  ribilanciamento  tra  le
varie attivita'; 
      3) in caso di adozione di strategie non a benchmark, indicatori
di rischio assoluto coerenti con l'obiettivo stabilito; 
    d)  le  caratteristiche  dei  mandati   (per   le   gestioni   in
convenzione) relativamente: 
      1) al numero minimo e massimo dei mandati in cui articolare  la
gestione; 
      2) a eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta
a quelli stabiliti dalla legge; 
      3) alla durata, da definire tenuto  conto  dell'arco  temporale
del  comparto  di  investimento  e  della  necessita'  di  consentire
un'efficace valutazione dell'operato dei gestori; 
      4) alla natura e alla tipologia  dei  mandati  che  si  intende
affidare  (specialistici/generalisti;  attivi/passivi,   mandati   di
gestione del rischio); 
      5) alla struttura del regime  commissionale  (commissioni  base
e/o di incentivo); 
    e) i criteri per l'esercizio dei diritti  di  voto  spettanti  al
fondo. Il documento riporta gli indirizzi da seguire  per  assicurare
una partecipazione attiva alla conduzione delle societa' emittenti  i
titoli detenuti.