Art. 5 
 
 
Compiti e responsabilita' dei  soggetti  coinvolti  nel  processo  di
                            investimento 
 
  1. Nel documento devono essere chiaramente definiti i compiti e  le
responsabilita' dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del  processo
di investimento. 
  2. Con riferimento ai fondi pensione negoziali e  preesistenti  con
soggettivita' giuridica, le principali funzioni dei diversi  soggetti
coinvolti nel processo di investimento sono cosi' ripartite: 
    a) l'organo di amministrazione della forma pensionistica: 
      1) definisce e adotta la politica  di  investimento  idonea  al
raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il  rispetto;
a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta  le
proposte formulate dalla funzione finanza, nonche' le raccomandazioni
dei comitati finanziari e dell'advisor (ove presenti),  adottando  le
relative determinazioni; 
      2) delibera l'affidamento e la revoca dei mandati  di  gestione
ovvero, in caso di gestione diretta, individua i soggetti  incaricati
della gestione; 
      3)  revisiona  periodicamente  e  modifica  se  necessario   la
politica di investimento; 
      4) esercita il controllo sull'attivita' svolta  dalla  funzione
finanza, assumendo le relative determinazioni; 
      5) approva le procedure interne  di  controllo  della  gestione
finanziaria, tenendo conto delle proposte  formulate  dalla  funzione
finanza; 
      6) definisce la strategia in materia di esercizio  dei  diritti
di voto spettanti al fondo; 
    b) i comitati finanziari composti dai consiglieri (ove previsti): 
      1)   formulano   le    raccomandazioni    per    l'organo    di
amministrazione; 
      2) valutano le proposte  formulate  dalla  funzione  finanza  e
dall'advisor (ove presente) e attuano le eventuali decisioni  a  essi
assegnate riferendone all'organo di amministrazione; 
      3) verificano periodicamente la politica di investimento e,  se
ritenuto necessario,  propongono  all'organo  di  amministrazione  le
modifiche da apportare; 
    c) la funzione finanza: 
      1)   contribuisce   all'impostazione    della    politica    di
investimento; 
      2) svolge l'attivita' istruttoria per la selezione dei  gestori
finanziari e sottopone all'organo di amministrazione le  proposte  di
affidamento e di revoca dei mandati; 
      3) verifica la  gestione  finanziaria  esaminando  i  risultati
conseguiti nel corso del tempo. Al  riguardo  produce  una  relazione
periodica da indirizzare agli organi di amministrazione  e  controllo
circa la situazione  di  ogni  singolo  comparto,  corredata  da  una
valutazione del grado di rischio assunto in  rapporto  al  rendimento
realizzato. In caso  di  significativi  cambiamenti  nei  livelli  di
rendimento-rischio derivanti dall'attivita'  di  investimento  o,  in
prospettiva, di possibili superamenti delle soglie  di  rischiosita',
predispone una relazione a carattere  straordinario,  da  indirizzare
agli organi di amministrazione e controllo; 
      4) controlla l'attuazione delle strategie  e  valuta  l'operato
dei soggetti incaricati della gestione. In tale  ambito  produce  una
documentazione  completa  dei  controlli  svolti  sull'attivita'   di
investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata  negli
archivi  della  forma  pensionistica  per  dieci  anni,  in  modo  da
consentire la ricostruzione degli eventi  che  hanno  determinato  le
situazioni reddituali passate. Particolare attenzione e' posta  nella
verifica  e  nella  valutazione  degli  investimenti   in   strumenti
alternativi e in derivati; 
      5) verifica periodicamente, con il supporto del consulente  per
gli investimenti etici  (se  presente),  il  rispetto  da  parte  dei
soggetti incaricati della gestione delle indicazioni date  in  ordine
ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e  responsabile,
laddove previsti nell'ambito dei criteri di attuazione della politica
di investimento; 
      6) formula proposte ai  comitati  finanziari  (se  presenti)  o
all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei  mercati
e alle eventuali modifiche della  politica  di  investimento  che  si
rendessero necessarie; 
      7) collabora con l'advisor  (ove  presente)  e  con  gli  altri
soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti  incaricati
della gestione, banca  depositaria  ecc.),  al  fine  di  fornire  il
supporto necessario circa gli  aspetti  inerenti  alla  strategia  da
attuare e i risultati degli investimenti; 
      8) cura la definizione, lo  sviluppo  e  l'aggiornamento  delle
procedure  interne   di   controllo   della   gestione   finanziaria,
sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione; 
    d) advisor (ove presente): 
      1) fornisce una  valutazione  indipendente  dell'andamento  dei
mercati   finanziari   e   coadiuva   l'organo   di   amministrazione
nell'impostazione della politica di investimento; 
      2) elabora analisi  e  formula  raccomandazioni  all'organo  di
amministrazione riguardo allo sviluppo e alla modifica della politica
di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle
azioni  intraprese  con  gli  obiettivi  perseguiti;   a   tal   fine
interagisce con la funzione finanza per una valutazione dei risultati
raggiunti; 
    e) i soggetti incaricati della gestione: 
      1) investono le risorse finanziarie  con  la  finalita',  nella
gestione passiva, di replicare l'andamento del mercato di riferimento
e, nella gestione attiva, di realizzare extra-rendimenti; 
      2)  trasmettono  all'organo  di  amministrazione  della   forma
pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate; 
      3) se richiesti esercitano il  diritto  di  voto  spettante  ai
fondi pensione inerente i titoli oggetto della  gestione  secondo  le
istruzioni vincolanti impartite dall'organo di amministrazione  degli
stessi; 
    f) la banca depositaria (ove presente): 
      1) esegue le attivita' a essa affidate dalla legge; 
      2) svolge le ulteriori attivita' a essa affidate dal fondo; 
      3) trasmette le ulteriori informazioni eventualmente  richieste
dal fondo al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo di
cui all'art. 6. 
  3 Con riferimento alle forme pensionistiche di cui agli articoli 12
e 13 del decreto n. 252/2005 e alle forme interne a enti  o  societa'
il documento specifica a quali soggetti, organi e strutture dell'ente
o della societa' sono  affidati,  nel  rispetto  della  normativa  di
settore, i compiti indicati al comma 2. 
  4.  Gli  addetti  alla  funzione  finanza  devono   possedere   una
preparazione professionale e un livello di conoscenze  ed  esperienza
adeguati  alle  mansioni  svolte.  Parimenti,   specifici   requisiti
professionali devono possedere i consiglieri che  fanno  parte  degli
eventuali comitati finanziari, nonche' l'eventuale  soggetto  esterno
incaricato di svolgere la  funzione  finanza  ovvero  l'advisor.  Con
riferimento all'eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere  la
funzione  finanza  e  all'advisor  devono  essere  inoltre   previste
l'indipendenza rispetto ai soggetti incaricati della  gestione  e  le
modalita' di remunerazione.