Art. 5 Compiti e responsabilita' dei soggetti coinvolti nel processo di investimento 1. Nel documento devono essere chiaramente definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento. 2. Con riferimento ai fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica, le principali funzioni dei diversi soggetti coinvolti nel processo di investimento sono cosi' ripartite: a) l'organo di amministrazione della forma pensionistica: 1) definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla funzione finanza, nonche' le raccomandazioni dei comitati finanziari e dell'advisor (ove presenti), adottando le relative determinazioni; 2) delibera l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione ovvero, in caso di gestione diretta, individua i soggetti incaricati della gestione; 3) revisiona periodicamente e modifica se necessario la politica di investimento; 4) esercita il controllo sull'attivita' svolta dalla funzione finanza, assumendo le relative determinazioni; 5) approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla funzione finanza; 6) definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo; b) i comitati finanziari composti dai consiglieri (ove previsti): 1) formulano le raccomandazioni per l'organo di amministrazione; 2) valutano le proposte formulate dalla funzione finanza e dall'advisor (ove presente) e attuano le eventuali decisioni a essi assegnate riferendone all'organo di amministrazione; 3) verificano periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propongono all'organo di amministrazione le modifiche da apportare; c) la funzione finanza: 1) contribuisce all'impostazione della politica di investimento; 2) svolge l'attivita' istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati; 3) verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attivita' di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosita', predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo; 4) controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attivita' di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione e' posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati; 5) verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli investimenti etici (se presente), il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e responsabile, laddove previsti nell'ambito dei criteri di attuazione della politica di investimento; 6) formula proposte ai comitati finanziari (se presenti) o all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie; 7) collabora con l'advisor (ove presente) e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, banca depositaria ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti; 8) cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione; d) advisor (ove presente): 1) fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari e coadiuva l'organo di amministrazione nell'impostazione della politica di investimento; 2) elabora analisi e formula raccomandazioni all'organo di amministrazione riguardo allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti; a tal fine interagisce con la funzione finanza per una valutazione dei risultati raggiunti; e) i soggetti incaricati della gestione: 1) investono le risorse finanziarie con la finalita', nella gestione passiva, di replicare l'andamento del mercato di riferimento e, nella gestione attiva, di realizzare extra-rendimenti; 2) trasmettono all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate; 3) se richiesti esercitano il diritto di voto spettante ai fondi pensione inerente i titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dall'organo di amministrazione degli stessi; f) la banca depositaria (ove presente): 1) esegue le attivita' a essa affidate dalla legge; 2) svolge le ulteriori attivita' a essa affidate dal fondo; 3) trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal fondo al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo di cui all'art. 6. 3 Con riferimento alle forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252/2005 e alle forme interne a enti o societa' il documento specifica a quali soggetti, organi e strutture dell'ente o della societa' sono affidati, nel rispetto della normativa di settore, i compiti indicati al comma 2. 4. Gli addetti alla funzione finanza devono possedere una preparazione professionale e un livello di conoscenze ed esperienza adeguati alle mansioni svolte. Parimenti, specifici requisiti professionali devono possedere i consiglieri che fanno parte degli eventuali comitati finanziari, nonche' l'eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza ovvero l'advisor. Con riferimento all'eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza e all'advisor devono essere inoltre previste l'indipendenza rispetto ai soggetti incaricati della gestione e le modalita' di remunerazione.